§ 20.7.38 - Regolamento 26 novembre 2001, n. 2298.
Regolamento (CE) n. 2298/2001 Regolamento della Commissione recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:26/11/2001
Numero:2298


Sommario
Art. 1.      Fatte salve le misure eccezionali adottate dalla Commissione per operazioni particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti disciplinati dai regolamenti relativi [...]
Art. 2.      1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione all'esportazione da versare è quella applicabile alla data fissata nell'atto, di seguito denominato [...]
Art. 3.      1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [...]
Art. 4.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la restituzione per l'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente alle disposizioni del regolamento [...]
Art. 5.      L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e l'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 sono soppressi.
Art. 6.      Il regolamento (CE) n. 259/98 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato prima della data di [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.7.38 - Regolamento 26 novembre 2001, n. 2298.

Regolamento (CE) n. 2298/2001 Regolamento della Commissione recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare.

(G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 308).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11, e le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) Per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono state stabilite modalità generali per la mobilitazione dei prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione.

     (2) Le modalità suddette comportano l'applicazione di restituzioni all'esportazione quando la mobilitazione si effettua nella Comunità. Tuttavia, in deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001, occorre stabilire modalità specifiche per determinati casi. In particolare, per evitare che le condizioni di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per la gara relativa alla fornitura siano modificate dopo l'aggiudicazione della gara in seguito all'applicazione di determinate tecniche di adeguamento delle restituzioni all'esportazione in funzione della data di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di derogare a determinate disposizioni applicabili nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli e concedere una restituzione all'esportazione che sia uguale per tutti i partecipanti alla gara e il cui importo resti invariato indipendentemente dalla data alla quale i prodotti vengono effettivamente esportati.

     (3) Ai fini di una corretta applicazione delle modalità di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo relative ai titoli di esportazione in deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001. A tale scopo la garanzia di consegna costituita dall'aggiudicatario per l'operazione di aiuto alimentare a garanzia del rispetto dei propri obblighi quanto alla fornitura ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2519/97 dovrebbe essere ritenuta sufficiente anche per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli.

     (4) Le operazioni di fornitura effettuate a norma del regolamento (CE) n. 2519/97 sono considerate aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round.

     (5) Per quanto riguarda gli aiuti alimentari nazionali, tale regolamento si applica esclusivamente agli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round. Per tali operazioni vanno applicate le stesse deroghe dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 previste per l'aiuto comunitario.

     (6) Le restituzioni all'esportazione per gli aiuti alimentari comunitari sono versate soltanto per i quantitativi esportati in conformità del regolamento (CE) n. 800/1999 e presi in consegna in conformità del regolamento (CE) n. 2519/97.

     (7) Per quanto riguarda il tasso di restituzione per gli aiuti alimentari nazionali, è opportuno rendere applicabile la norma prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2001, e all'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001, in base alla quale il tasso della restituzione è quello fissato e pubblicato anteriormente alla presentazione delle offerte.

     (8) Con l'adozione orizzontale di disposizioni relative al tasso di restituzione da applicare negli interventi di aiuto alimentare nazionale si rende necessaria l'abrogazione delle disposizioni settoriali in vigore.

     (9) Per attuare le modifiche necessarie e per assicurare l'opportuna efficacia e trasparenza amministrativa, occorre sostituire il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Fatte salve le misure eccezionali adottate dalla Commissione per operazioni particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 allorché sono forniti a titolo di aiuto alimentare comunitario, in esecuzione del regolamento (CE) n. 1292/96 e mobilitati all'interno della Comunità secondo le modalità generali del regolamento (CE) n. 2519/97.

     Esso si applica, mutatis mutandis, allorché i prodotti di cui al primo comma sono consegnati nel quadro dell'aiuto alimentare nazionale attuato dagli Stati membri, fatte salve le eventuali misure speciali nazionali in materia di organizzazione e attribuzione di tali operazioni.

 

     Art. 2.

     1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione all'esportazione da versare è quella applicabile alla data fissata nell'atto, di seguito denominato "bando di gara", che stabilisce le condizioni specifiche alle quali deve essere effettuata un'operazione di aiuto alimentare comunitario.

     Per quanto riguarda l'aiuto alimentare nazionale di cui all'articolo 1, il tasso della restituzione da applicare è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro apre la gara per la fornitura in oggetto.

     2. In caso di fornitura franco fabbrica, franco vettore e reso porto d'imbarco, non si applica il limite di tempo entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità, fissato all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     3. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, la restituzione di cui al paragrafo 1 non può subire alcuna modifica o correzione.

 

     Art. 3.

     1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, necessaria per effettuare l'operazione di aiuto alimentare in oggetto. Il titolo è valido soltanto per l'esportazione da effettuare in tale contesto.

     In deroga all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo di validità del titolo può essere prorogato dall'autorità competente su richiesta scritta e motivata dell'aggiudicatario (di seguito denominato "il fornitore").

     Il titolo di esportazione è valido limitatamente al quantitativo indicato nella casella 17 del titolo, per il quale il richiedente è stato dichiarato fornitore. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra "0".

     2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è il fornitore dell'aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviatagli dalla Commissione, con la quale egli è designato fornitore dell'aiuto alimentare in causa e, qualora richiesto dall'organismo emittente, dalla copia del bando di gara.

     Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2519/97. La costituzione di questa garanzia vale quale costituzione della cauzione relativa al titolo di esportazione. A tal fine occorre inserire la menzione "esentato" nella casella 11 del titolo.

     3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 e in aggiunta ai requisiti dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la casella 20 della domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

     Il numero dell’azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione. [1]

 

     Art. 4.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la restituzione per l'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 800/1999 e, in deroga al disposto dell'articolo 16 dello stesso regolamento, su presentazione di una copia del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2519/97, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte conformemente al bando di gara.

     La restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è versata per il quantitativo netto accettato indicato nel certificato di assunzione a carico o nel certificato di consegna.

     2. Il disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 800/1999 non si applica qualora la restituzione richiesta sia più elevata di quella dovuta per l'esportazione considerata a seguito di circostanze o eventi indipendenti dal fornitore e verificatisi dopo il completamento della fornitura eseguita in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafo 7, dell'articolo 14, paragrafo 11, o dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2519/97.

     Qualora il beneficiario dell'aiuto cambi il paese di destinazione, non si applica la riduzione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 5.

     L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e l'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 sono soppressi.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 259/98 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 


[1] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 688/2004 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2080/2004.