§ 14.3.86 - Regolamento 28 febbraio 2001, n. 409.
Regolamento (CE) n. 409/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:28/02/2001
Numero:409


Sommario
Art. 1.      Nel regolamento (CE) n. 1162/95 è inserito l'articolo 7 bis seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.3.86 - Regolamento 28 febbraio 2001, n. 409.

Regolamento (CE) n. 409/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

(G.U.C.E. 1 marzo 2001, n. L 60)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio stabilisce determinate concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Polonia. La soppressione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine e le crusche esportati in Polonia costituisce una delle concessioni in oggetto.

     (2) Le autorità polacche si sono impegnate ad ammettere all'importazione nel proprio paese soltanto le spedizioni dei prodotti comunitari di cui ai codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302 che non hanno beneficiato di restituzioni. A tale scopo, occorre inserire un articolo nel regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000, che preveda l'obbligo di presentare una copia certificata del titolo di esportazione recante indicazioni specifiche atte a garantire che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione. Per stabilire un nesso tra i prodotti importati e quelli indicati nel titolo di esportazione, l'operatore deve presentare, al momento dell'importazione in Polonia, una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 1162/95 è inserito l'articolo 7 bis seguente:

     "Art. 7 bis.

     1. Le disposizioni seguenti si applicano alle esportazioni in Polonia dei prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302, ad eccezione dei prodotti del codice NC 2302 50 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

     2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità polacche di una copia certificata del titolo di esportazione, rilasciato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 bis, e del presente articolo, nonché di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ogni spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

     3. Il titolo reca:

     a) nella casella 7, l'indicazione 'Polonia';

     b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;

     c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata con otto cifre e la quantità, espressa in tonnellate, di ciascun prodotto di cui alla casella 15;

     d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;

     e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     - Exportación a Polonia. Artículo 7 bis del Reglamento (CE) n. 1162/95

     - Udførsel til Polen. Artikel 7a i forordning (EF) nr. 1162/95

     - Ausfuhr nach Polen. Artikel 7a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95

     - Εξαγωγή στην Πολωνία. Άρθρο 7α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95

     - Export to Poland. Article 7a of Regulation (EC) No 1162/95

     - Exportation en Pologne. Article 7 bis du règlement (CE) n. 1162/95

     - Esportazione in Polonia. Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95

     - Uitvoer naar Polen. Artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 1162/95

     - Exportação para a Polónia. Artigo 7.°A do Regulamento (CE) n.° 1162/95

     - Vienti Puolaan. Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 a artikla

     - Export till Polen. Artikel 7a i förordning (EG) nr 1162/95;

     f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 7, paragrafo 3 bis, una delle diciture seguenti:

     - Sin restitución por exportación

     - Uden eksportrestitution

     - Ohne Ausfuhrerstattung

     - Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

     - No export refund

     - Sans restitution à l'exportation

     - Senza restituzione all'esportazione

     - Zonder uitvoerrestitutie

     - Sem restituição à exportação

     - Ilman vientitukea

     - Utan exportbidrag;

     g) il titolo è valido solamente per i prodotti e i quantitativi designati.

     4. I titoli rilasciati in conformità del presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

     5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

     6. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, il primo lunedì di ciascun mese, le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli, ripartite per codice della nomenclatura combinata."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.