§ 14.5.936 - Regolamento 17 agosto 2006, n. 1282.
Regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:17/08/2006
Numero:1282


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.
Art. 3.      1. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione per le [...]
Art. 4.      1. L’importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell’eventuale titolo provvisorio.
Art. 5.  [1]
Art. 6.      1. Le categorie di prodotti ai sensi dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round (di seguito «l’accordo sull’agricoltura») sono fissate all’allegato I [...]
Art. 7.      1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni, quando è richiesta una [...]
Art. 8.      Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alle date seguenti:
Art. 9.      1. Nell’ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, escluse le gare relative ai prodotti del [...]
Art. 10.      1. L’importo della cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale di seguito indicata dell’importo della restituzione fissato per ciascun [...]
Art. 11.      1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i [...]
Art. 12.      Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi [...]
Art. 13.      1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l’eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.
Art. 14.      L’articolo 11 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare di cui all’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura.
Art. 15.      1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:
Art. 16.      1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:
Art. 17.      1. La domanda di titoli di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, [...]
Art. 18.      1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito del contingente istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con decisione 95/591/CE sono subordinate [...]
Art. 19.      La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 20.      1. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l’inoltro di una domanda ammissibile. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.
Art. 21.      1. Un titolo di esportazione presentato all’autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000, può essere utilizzato per una sola [...]
Art. 22.      1. Le disposizioni del capo II non si applicano.
Art. 23.      Secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, può essere decisa l’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti di cui al codice NC 0406 [...]
Art. 24.      1. Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 23 sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione conformemente a quanto [...]
Art. 25.      1. Quando le domande di titoli di esportazione per un gruppo di prodotti o un contingente di cui all’articolo 23 superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione [...]
Art. 26.      1. La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lettera c).
Art. 27.      I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali tali titoli vengono assegnati.
Art. 28.      Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli articoli 8 e 11.
Art. 29.      1.
Art. 30.      1. Il contingente di cui all’articolo 29, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1°
Art. 31.      Le domande di titoli sono presentate dal 1°
Art. 32.      Le domande di titolo ed i titoli recano:
Art. 33.      1. Entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato V, una comunicazione [...]
Art. 34.      1. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell’operatore, tra il 1°
Art. 35.      1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli articoli 8, 10 e 11.
Art. 36.      I regolamenti (CE) n. 174/1999 e (CEE) n. 896/84 sono abrogati.
Art. 37.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 14.5.936 - Regolamento 17 agosto 2006, n. 1282.

Regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

(G.U.U.E. 29 agosto 2006, n. L 234).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa tra l’altro norme generali per la concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni. Le modalità di applicazione di queste norme generali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari.

     (2) Il regolamento (CE) n. 174/1999 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza ed efficacia è opportuno abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

     (3) In virtù dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio (di seguito «l’accordo sull’agricoltura»), la concessione di restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 1995. Per garantire il rispetto dei suddetti limiti, il rilascio dei titoli di esportazione deve essere sottoposto a controlli e devono essere adottate procedure per l’attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione.

     (4) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli prevede operazioni specifiche e quantitativi massimi in relazione ai quali non è richiesto alcun titolo di esportazione. Occorre adottare disposizioni particolari in proposito per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

     (5) Occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso dal suddetto regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo. È necessario fissare l’importo delle cauzioni che devono essere costituite all’atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi.

     (6) Occorre fissare la durata di validità dei titoli di esportazione.

     (7) Per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato.

     (8) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, prevede all’articolo 4, paragrafo 2, le modalità relative all’utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l’esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo. Tali disposizioni si applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e i gruppi di prodotti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 siano stati definiti.

     (9) Per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è già stata definita con riferimento alle categorie previste nell’accordo sull’agricoltura. Ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l’impiego di queste categorie e applicare l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti.

     (10) Nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti. Per garantire che questo principio non venga messo in discussione e tutelare il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, i gruppi di prodotti devono essere definiti entro margini ristretti. A fini di armonizzazione, è opportuno applicare la norma suddetta a tutti i prodotti lattiero-caseari e definire di conseguenza gruppi di prodotti per il formaggio.

     (11) Al fine di armonizzare con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 800/1999 le condizioni alle quali il titolare di un titolo di esportazione è autorizzato ad esportare un prodotto diverso da quello indicato alla sezione 16 del titolo, i titolari di titoli non devono più essere obbligati a chiedere di effettuare una modifica precedentemente al completamento delle formalità di esportazione. Per evitare discriminazioni tra gli operatori che esportano nell’ambito dell’attuale regime e quelli che esportano nel quadro del presente regolamento, la suddetta disposizione può essere applicata retroattivamente su richiesta del titolare di un titolo.

     (12) Per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo. Per garantire un uso corretto di tali titoli, nel caso di determinate esportazioni con restituzione deve essere resa obbligatoria l’indicazione del paese di esportazione.

     (13) Per garantire un controllo efficace dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo. Per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un’equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall’accordo sull’agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti.

     (14) Occorre escludere da determinate disposizioni relative al rilascio di titoli le esportazioni di prodotti nell’ambito di operazioni di aiuto alimentare.

     (15) L’esperienza ha mostrato che, per i formaggi, il numero delle domande di titoli di esportazione subisce variazioni divergenti a seconda delle destinazioni. Per consentire l’applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406.

     (16) Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev’essere proporzionato alla percentuale degli elementi costitutivi. Tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell’accordo sull’agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione. La percentuale del 43 % in peso del prodotto intero deve essere considerata rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti.

     (17) L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo. Occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica.

     (18) Nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada, approvato con decisione n. 95/591/CE del Consiglio, è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali. È necessario precisare le modalità di rilascio di detto titolo. Al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d’importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi competenti degli Stati membri, nonché la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle esportazioni da parte degli Stati membri. È opportuno chiarire la necessità di una cauzione minima, anche se nell’ambito del suddetto regime non viene chiesta alcuna restituzione.

     (19) Per quanto riguarda il contingente supplementare di formaggi comunitari negli Stati Uniti d’America (USA) derivante dall’accordo sull’agricoltura, è concessa alla Comunità la facoltà di designare gli importatori che potranno importare nell’ambito di tale contingente. Per consentire alla Comunità di sfruttare al massimo il valore del contingente occorre pertanto definire una procedura per la selezione degli importatori da designare in base all’attribuzione dei titoli di esportazione per i prodotti considerati.

     (20) Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana, approvato con decisione n. 98/486/CE del Consiglio, prevede che la Comunità gestisca la propria quota del contingente tariffario sulla base di un meccanismo di titoli di esportazione. Occorre pertanto definire la procedura relativa alla concessione di tali titoli. Per garantire che i prodotti importati nella Repubblica dominicana facciano parte del contingente e per verificare che i prodotti importati corrispondano a quelli indicati sul titolo di esportazione, l’esportatore deve essere tenuto, al momento dell’importazione, a presentare una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con indicazione obbligatoria di alcune informazioni.

     (21) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ha stabilito disposizioni complementari relative alla concessione delle restituzioni al momento del passaggio da una campagna lattiera a un’altra nel caso in cui i prezzi d’intervento siano stati modificati. Tali disposizioni prevedono la possibilità di fissare tassi di restituzione differenti a seconda della data di fabbricazione dei prodotti. La presentazione delle prove richieste, relative alla data di produzione, e le procedure di controllo destinate a verificare l’accuratezza della documentazione e della contabilità correlate si sono rivelate complesse e laboriose. Lo stesso obiettivo può essere raggiunto adeguando il periodo di validità dei titoli di esportazione. Il regolamento (CEE) n. 896/84 deve essere pertanto abrogato.

     (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce:

     a) le disposizioni generali relative ai titoli e alle restituzioni per le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     b) le disposizioni specifiche relative all’esportazione di tali prodotti dalla Comunità verso determinati paesi terzi.

 

          Art. 2.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 3.

     1. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione per le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 in relazione alle quali viene chiesta una restituzione all’esportazione.

     In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il titolo di esportazione che prevede la fissazione anticipata della restituzione può essere utilizzato per la concessione di una restituzione a favore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999.

     2. Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

 

          Art. 4.

     1. L’importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell’eventuale titolo provvisorio.

     2. Le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione e all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.

     3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il numero di codice del paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione.

     4. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (di seguito «la nomenclatura per le restituzioni»), o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

 

          Art. 5. [1]

     [Non è concessa alcuna restituzione nell’ambito di un’esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell’applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Per «prezzo franco frontiera» si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 EUR/100 kg.

     Quando è richiesta una restituzione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura seguente: «Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1282/2006».

     Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell’espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio.]

 

          Art. 6.

     1. Le categorie di prodotti ai sensi dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round (di seguito «l’accordo sull’agricoltura») sono fissate all’allegato I del presente regolamento.

     2. I gruppi di prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CE) n. 800/1999 sono fissati all’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 7.

     1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni, quando è richiesta una restituzione, o il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata, quando non è richiesta alcuna restituzione. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.

     2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora per entrambi i prodotti venga concesso lo stesso importo di restituzione all’esportazione e qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all’allegato I.

     3. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all’allegato II.

     In tal caso, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 8.

     Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alle date seguenti:

     a) alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0402 10;

     b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;

     c) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;

     d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e non oltre la fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo di esportazione definitivo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

 

          Art. 9.

     1. Nell’ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli operatori possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione.

     L’importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all’articolo 10 del presente regolamento, con un minimo di 5 EUR/100 kg.

     La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell’organismo che indice la gara è fornita dall’operatore.

     2. I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

     3. In deroga all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni.

     Prima dello scadere di questo termine, l’operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.

     Su presentazione di una prova che l’offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

     4. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     5. Ai titoli di esportazione definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell’articolo 11.

     6. Il paese di destinazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 per i titoli rilasciati a norma del presente articolo.

     7. Non si applica l’articolo 49, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 10.

     1. L’importo della cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale di seguito indicata dell’importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

     a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;

     b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;

     c) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;

     d) il 15 % per gli altri prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     L’importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR/100 kg.

     L’importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

     Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l’importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

     2. L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a norma del presente regolamento.

 

          Art. 11.

     1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

     2. Qualora il rilascio dei titoli d’esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di 12 mesi considerato o in un periodo più breve da determinare ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, tenuto conto dell’articolo 31, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1255/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

     a) applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione;

     b) respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

     c) sospendere la presentazione delle domande di titoli per un massimo di cinque giorni lavorativi; la sospensione può essere ulteriormente estesa secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Se il coefficiente di cui al primo comma, lettera a), è inferiore a 0,4, l’interessato può chiedere, entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l’annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

     Le misure di cui al primo comma, lettere a), b) e c), possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.

     Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell’andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.

     3. Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d’esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi normalmente disponibili per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.

     4. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente ai quantitativi per i quali le domande non sono state accettate.

 

          Art. 12.

     Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, si può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

 

          Art. 13.

     1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l’eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.

     A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura:

     «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».

     2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sulle tolleranze per i quantitativi esportati, si applicano i tassi seguenti:

     a) il tasso previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è del 2 %;

     b) il tasso previsto dall’articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 è del 98 %;

     c) il tasso previsto dall’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.

 

          Art. 14.

     L’articolo 11 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare di cui all’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura.

 

          Art. 15.

     1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:

     «Titolo valido per la zona … quale definita all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006».

     2. Ai fini del paragrafo 1 s’intende per:

     a) zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;

     b) zona II: codice di destinazione US;

     c) zona III: tutti gli altri codici di destinazione.

     3. La zona indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso, conformemente al paragrafo 1, costituisce una destinazione obbligatoria.

     Viene indicata la zona, definita al paragrafo 2 del presente articolo, cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.

     Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione. Non si applica l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 16.

     1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

     a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;

     b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.

     2. L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.

     L’importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.

     3. L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l’importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all’articolo l, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio.

     Tuttavia, l’elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l’importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo è fissato a zero o non è fissato.

 

          Art. 17.

     1. La domanda di titoli di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 è accompagnata da una copia dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti per la procedura doganale in questione.

     2. La domanda di titoli di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, ed i titoli stessi, recano nella casella 20 un riferimento al presente articolo.

     3. Nell’ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l’applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

SEZIONE 1

Esportazioni verso il Canada

 

          Art. 18.

     1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito del contingente istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con decisione 95/591/CE sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

     2. Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:

     a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

     b) s’impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.

 

          Art. 19.

     La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 7, la dicitura «CANADA — CA»;

     b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;

     c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

     d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;

     e) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:

     — «Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1282/2006. Contingente per l’anno … »,

     — «Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1282/2006. Contingente per l’anno …».

     Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

     f) nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all’esportazione».

 

          Art. 20.

     1. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l’inoltro di una domanda ammissibile. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.

     2. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre successivo a tale data.

     Tuttavia, i titoli rilasciati dal 20 al 31 dicembre sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. In tal caso, l’anno successivo in questione deve essere indicato nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso conformemente all’articolo 19, lettera e).

 

          Art. 21.

     1. Un titolo di esportazione presentato all’autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.

     2. Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo di esportazione sia presentata all’autorità competente canadese in occasione della richiesta del titolo d’importazione.

     3. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.

     4. L’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, utilizzando il modello di cui all’allegato III, entro il 31 luglio per il semestre precedente ed entro il 31 gennaio per l’anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio interessato.

 

          Art. 22.

     1. Le disposizioni del capo II non si applicano.

     2. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, per via elettronica, secondo le modalità loro indicate dalla Commissione.

 

SEZIONE 2

Esportazioni verso gli Stati Uniti d’America

 

          Art. 23.

     Secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, può essere decisa l’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti di cui al codice NC 0406 nell’ambito dei seguenti contingenti:

     a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

     b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

     c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

 

          Art. 24.

     1. Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 23 sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione conformemente a quanto disposto nella presente sezione.

     La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata.

     2. Entro un termine da determinare nella decisione di cui all’articolo 23, gli operatori possono richiedere un titolo di esportazione per l’esportazione dei prodotti di cui al suddetto articolo nel corso dell’anno civile successivo costituendo una cauzione conformemente all’articolo 10.

     3. I richiedenti di titoli di esportazione relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-, 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella decisione di cui all’articolo 23 devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.

     4. I richiedenti di titoli di esportazione devono indicare nelle domande:

     a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

     b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

     c) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

     5. La domanda di un titolo di esportazione deve essere accompagnata da un documento dell’importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d’importazione relativo ai prodotti di cui all’articolo 23.

 

          Art. 25.

     1. Quando le domande di titoli di esportazione per un gruppo di prodotti o un contingente di cui all’articolo 23 superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.

     La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

     2. Quando l’applicazione del coefficiente di assegnazione porterebbe ad assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.

     Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

     Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.

     La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.

     3. Qualora la richiesta di titoli riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui all’articolo 23 per l’anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate, applicando un coefficiente di assegnazione.

     In tal caso, l’operatore informa l’autorità competente in merito al quantitativo supplementare che accetta, entro il termine di una settimana dalla pubblicazione del coefficiente di assegnazione adeguato, e la cauzione viene aumentata di conseguenza.

 

          Art. 26.

     1. La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lettera c).

     2. Se il titolo d’importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all’importatore designato in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore che presenta il documento di cui all’articolo 24, paragrafo 5, l’operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell’elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

     Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

 

          Art. 27.

     I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali tali titoli vengono assegnati.

     I titoli sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno contingentale.

     La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

     «Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America: Contingente per l’anno … — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006

     I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di cui all’articolo 23.

 

          Art. 28.

     Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli articoli 8 e 11.

 

SEZIONE 3

esportazioni verso la Repubblica dominicana

 

          Art. 29.

     1. Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio, sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione [2].

     2. Sono rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per il latte in polvere dei seguenti codici della nomenclatura per le restituzioni:

     — 0402 10 11 9000,

     — 0402 10 19 9000,

     — 0402 21 11 9900,

     — 0402 21 19 9900,

     — 0402 21 91 9200,

     — 0402 21 99 9200.

     I prodotti devono essere interamente ottenuti nella Comunità. Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati in materia di contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

 

          Art. 30.

     1. Il contingente di cui all’articolo 29, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1° luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

     a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande;

     b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno dodici mesi un’attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero- caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata e che sono iscritti in un registro IVA nazionale.

     La prova degli scambi di cui al primo comma, lettera b), è apportata esclusivamente mediante il documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vidimato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente interessato in quanto destinatario, o mediante il documento doganale di esportazione, debitamente vidimato dalle autorità doganali [3].

     2. Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente:

     a) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera a), un quantitativo pari al 110 % del quantitativo totale di prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, esportati verso la Repubblica dominicana durante uno dei tre anni civili che precedono il periodo di presentazione delle domande;

     b) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate.

     Le domande che superano i limiti di cui alle lettere a) e b) sono respinte.

     3. Pena l’irricevibilità, dev’essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura per le restituzioni e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro.

     Le domande di titoli di esportazione possono essere ricevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

     a) versa una cauzione conformemente all’articolo 10 [4];

     b) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. A tal fine, si considera esportatore l’operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

     c) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni ivi previste.

 

          Art. 31.

     Le domande di titoli sono presentate dal 1° al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

     Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate come presentate il primo giorno del periodo in questione per la presentazione delle domande di titoli.

 

          Art. 32.

     Le domande di titolo ed i titoli recano:

     a) nella casella 7, la dicitura «Repubblica dominicana — DO»;

     b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo cui si riferiscono la domanda o il titolo;

     c) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato IV.

     I titoli rilasciati conformemente alla presente sezione obbligano ad esportare verso la Repubblica dominicana.

 

          Art. 33.

     1. Entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato V, una comunicazione che indica, per entrambe le parti del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.

     Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

     Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

     2. La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.

     Se il totale dei quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per una delle due quote del contingente supera i quantitativi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinunciare alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione viene svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

     Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

 

          Art. 34.

     1. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell’operatore, tra il 1° giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente all’articolo 33, paragrafo 1.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine di febbraio, servendosi del modello di cui all’allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli.

     2. Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno dell’anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo.

     3. La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei casi seguenti:

     a) su presentazione della prova di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000;

     b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

     Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

     4. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.

     5. Entro il 31 agosto di ogni anno l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato VII e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni:

     — il quantitativo assegnato,

     — il quantitativo per cui sono stati rilasciati titoli, e

     — il quantitativo esportato.

 

          Art. 35.

     1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli articoli 8, 10 e 11.

     2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice figurante nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui all’articolo 29, paragrafo 2, per il quale il tasso di restituzione è identico.

     Tale richiesta deve essere presentata prima del giorno dell’esportazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:

     a) nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;

     b) numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;

     c) codice originario del prodotto;

     d) codice finale del prodotto.

     3. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui alla presente sezione per via elettronica, secondo le modalità loro indicate dalla Commissione.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 36.

     I regolamenti (CE) n. 174/1999 e (CEE) n. 896/84 sono abrogati.

     I riferimenti al regolamento (CE) n. 174/1999 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

     Il regolamento (CE) n. 174/1999 continua ad applicarsi ai titoli richiesti precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 37.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 1° settembre 2006.

     Su richiesta dell’operatore interessato presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l’articolo 7, paragrafo 2, si applica alle licenze rilasciate precedentemente al 1° settembre 2006.

 

 

ALLEGATO I

Categorie di prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 1

 

Numero della categoria

Designazione della categoria

Codice NC

I

Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

II

Latte scremato in polvere

0402 10

III

Formaggi e latticini

0406

IV

Altri prodotti lattiero-caseari

0401

 

 

0402 21

 

 

0402 29

 

 

0402 91

 

 

0402 99

 

 

da 0403 10 11 a 0403 10 39

 

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

 

 

0404 90

 

 

2309 10 15

 

 

2309 10 19

 

 

2309 10 39

 

 

2309 10 59

 

 

2309 10 70

 

 

2309 90 35

 

 

2309 90 39

 

 

2309 90 49

 

 

2309 90 59

 

 

2309 90 70

 

 

ALLEGATO II

Gruppi di prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 2

 

Numero del gruppo

Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari

(per le restituzioni all’esportazione)

1

0401 30 31 9100

 

0401 30 31 9400

 

0401 30 31 9700

 

0401 30 91 9100

2

0401 30 39 9100

 

0401 30 39 9400

 

0401 30 39 9700

 

0401 30 99 9100

 

0401 30 99 9500

3

0402 21 11 9200

 

0402 21 11 9300

 

0402 21 11 9500

 

0402 21 11 9900

 

0402 21 91 9100

 

0402 21 91 9200

 

0402 21 91 9350

 

0402 21 91 9500

4

0402 21 17 9000

 

0402 21 19 9300

 

0402 21 19 9500

 

0402 21 19 9900

 

0402 21 99 9100

 

0402 21 99 9200

 

0402 21 99 9300

 

0402 21 99 9400

 

0402 21 99 9500

 

0402 21 99 9600

 

0402 21 99 9700

 

0402 21 99 9900

5

0402 29 15 9200

 

0402 29 15 9300

 

0402 29 15 9500

 

0402 29 15 9900

 

0402 29 91 9000

6

0402 29 19 9300

 

0402 29 19 9500

 

0402 29 19 9900

 

0402 29 99 9100

 

0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9370

 

0402 91 31 9300

8

0402 91 19 9370

 

0402 91 39 9300

9

0402 99 11 9350

 

0402 99 31 9150

 

0402 99 31 9300

10

0402 99 19 9350

 

0402 99 39 9150

11

0403 90 11 9000

 

0403 90 13 9200

 

0403 90 13 9300

 

0403 90 13 9500

 

0403 90 13 9900

 

0403 90 19 9000

12

0403 90 33 9400

 

0403 90 33 9900

13

0403 90 59 9310

 

0403 90 59 9340

 

0403 90 59 9370

 

0403 90 59 9510

14

0404 90 21 9120

 

0404 90 21 9160

 

0404 90 23 9120

 

0404 90 23 9130

 

0404 90 23 9140

 

0404 90 23 9150

15

0404 90 29 9110

 

0404 90 29 9115

 

0404 90 29 9125

 

0404 90 29 9140

16

0404 90 81 9100

 

0404 90 83 9110

 

0404 90 83 9130

 

0404 90 83 9150

 

0404 90 83 9170

17

0405 10 11 9500

 

0405 10 11 9700

 

0405 10 19 9500

 

0405 10 19 9700

 

0405 10 30 9100

 

0405 10 30 9300

 

0405 10 30 9700

 

0405 10 50 9300

 

0405 10 50 9500

 

0405 10 50 9700

 

0405 10 90 9000

 

0405 20 90 9500

 

0405 20 90 9700

 

0405 90 10 9000

 

0405 90 90 9000

18

0406 10 20 9640

 

0406 10 20 9650

19

0406 10 20 9830

 

0406 10 20 9850

20

0406 20 90 9913

 

0406 20 90 9915

 

0406 20 90 9917

 

0406 20 90 9919

21

0406 30 31 9930

 

0406 30 31 9950

22

0406 30 39 9500

 

0406 30 39 9700

23

0406 30 39 9930

 

0406 30 39 9950

24

0406 90 76 9300

 

0406 90 76 9400

 

0406 90 76 9500

25

0406 90 78 9100

 

0406 90 78 9300

 

0406 90 78 9500

26

0406 90 85 9930

 

0406 90 85 9970

27

0406 90 86 9400

 

0406 90 86 9900

28

0406 90 87 9300

 

0406 90 87 9400

 

 

ALLEGATO III

CANADA

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 4

 

     Stato membro: ....................................................................................

     Dati relativi al periodo: ....................................................................

 

Nome/indirizzo dell’operatore

Codice NC del prodotto (ai sensi dell’articolo 19)

Titoli rilasciati

 

 

Numero di titoli

Quantità in tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

ALLEGATO IV

Diciture di cui all’articolo 32, lettera c)

 

     — in spagnolo: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

     contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

     — in ceco: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

     Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

     — in danese: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

     toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

     — in tedesco: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

     Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

     — in estone: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos:

     Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

     — in greco: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

     δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρί- θηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

     — in inglese: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

     tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

     — in francese: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

     contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

     — in italiano: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006:

     contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

     — in lettone: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā:

     Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

     — in lituano: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

     tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

     — in ungherese: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza:

     A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

     — in maltese: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

     Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

     — in olandese: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

     Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

     — in polacco: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

     Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

     — in portoghese: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

     Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

     — in slovacco: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

     Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

     — in sloveno: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

     Tarifna kvota za obdobje 1.7.… – 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

     — in finlandese: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

     neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

     — in svedese: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006:

     tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.

 

 

ALLEGATO V

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1

 

     Stato membro: ................................................................................

     Dati relativi al periodo dal 1° luglio … al 30 giugno …

 

     Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Nome/indirizzo dell’operatore

Data di riferimento esportazioni verso la Repubblica dominicana

Domande

 

Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi esportati (t)

Anno di esportazione

Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativo massimo = 110 % di (3) (t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

Totale

 

 

     Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Nome/indirizzo dell’operatore

Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativo richiesto (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

ALLEGATO VI

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1

 

     Stato membro: ..........................................................................................

     Dati relativi al periodo dal 1° luglio … al 30 giugno ...............

 

     Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Esportatore (nome e indirizzo)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati titoli (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

     Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Esportatore (nome e indirizzo)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati i titoli (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

ALLEGATO VII

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 5

 

     Stato membro: ...............................................................................

     Dati relativi al periodo dal 1° luglio … al 30 giugno …

 

     Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi per cui sono stati attribuiti titoli (t)

Quantitativi per cui sono stati rilasciati titoli (t)

Quantitativi esportati (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

     Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi per cui sono stati attribuiti titoli (t)

Quantitativi per cui sono stati rilasciati titoli (t)

Quantitativi esportati (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 174/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 21

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1, Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9, paragrafi da 1 a 5

Articolo 14

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 9

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 20, paragrafi 3 e 9

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 10

Articolo 27

Articolo 20, paragrafo 11

Articolo 28

Articolo 20 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 20 bis, paragrafo 7

Articolo 31

Articolo 20 bis, paragrafo 9

Articolo 32

Articolo 20 bis, paragrafo 10

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 11

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 12

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 13

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 14

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 20 bis, paragrafo 15

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 20 bis, paragrafo 16

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 20 bis, paragrafo 17

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 18

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 37

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Articolo 20 bis, paragrafo 9

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 740/2009.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 240/2009.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 240/2009.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 240/2009.