§ 14.5.984 - Regolamento 20 marzo 2009, n. 240.
Regolamento (CE) n. 240/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:20/03/2009
Numero:240


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.5.984 - Regolamento 20 marzo 2009, n. 240.

Regolamento (CE) n. 240/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

(G.U.U.E. 21 marzo 2009, n. L 75)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare gli articoli 170 e 171 in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 16 e l’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2], la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio [3], prevedono il contingente tariffario per il latte in polvere, precedentemente figurante nel memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana [4], approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio [5]. Occorre aggiornare di conseguenza l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione [6].

 

(2) L’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1282/2006 stabilisce che i richiedenti della seconda parte del contingente debbano dimostrare di esercitare un’attività nel settore degli scambi con paesi terzi. Sembra che questa condizione possa essere interpretata in diversi modi. Occorre quindi precisarla specificando che, per dimostrare l’attività nel settore degli scambi commerciali con paesi terzi, è necessario presentare i pertinenti documenti doganali.

 

(3) L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 prevede il deposito di una cauzione di 15 EUR per 100 chilogrammi. A fini di armonizzazione e di semplificazione, è opportuno adeguare la cauzione in parola al livello generale, previsto all’articolo 10 del suddetto regolamento, che è altresì applicabile alla gestione del contingente per il formaggio di cui al capo III, sezione 2, del suddetto regolamento.

 

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1282/2006.

 

(5) È necessario precisare che le disposizioni modificate non sono applicabili ai titoli già rilasciati.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:

 

1) all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [], la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio [], sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

 

2) l’articolo 30 è modificato come segue:

 

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

 

"La prova degli scambi di cui al primo comma, lettera b), è apportata esclusivamente mediante il documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vidimato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente interessato in quanto destinatario, o mediante il documento doganale di esportazione, debitamente vidimato dalle autorità doganali.";

 

b) al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) versa una cauzione conformemente all’articolo 10;".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica alle domande di titoli di esportazione presentate a decorrere dal 1 aprile 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

 

[3] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.

 

[4] GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

 

[5] GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

 

[6] GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

 

[] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

 

[] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.";