§ 1.4.712 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 582.
Regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/03/2004
Numero:582


Sommario
Art. 1.      1. È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzione all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.4.712 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 582.

Regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere.

(G.U.U.E. 27 marzo 2004, n. L 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattierocaseari, la Commissione decide in merito all'apertura di una gara permanente nel quadro del citato regolamento.

     (2) Per ragioni pratiche è opportuno procedere a gare distinte per i vari prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 580/2004. Il presente regolamento ha quindi per oggetto l'apertura di una gara permanente per il latte scremato in polvere.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzione all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano. [1]

     2. La procedura di gara è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 580/2004 e dal presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.

     2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese, eccetto il primo martedì di agosto e il terzo martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

     Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì di agosto e il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [2]

     3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.

 

          Art. 3.

     1. Ciascuna offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 10 tonnellate di latte scremato in polvere.

     2. La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per i codici e per le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

     L’importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR/100 chilogrammi.

     In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione di gara diventa la cauzione relativa al titolo di esportazione. [3]

     3. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Allegato [4]

Autorità competenti degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 580/2004

e al presente regolamento a cui devono essere presentate le offerte:

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     IT Ministero delle Attività produttive

     Dipartimento Commercio estero

     DG Politica commerciale - Div. II

     Viale Boston 25

     I-00144 Roma

     Tel. (39-06) 599 32 20

     Fax: (39-06) 599 32 14.

 


[1] Paragrafo già sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2095/2004 e dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1239/2005 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 975/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 409/2006.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2004.