§ 1.4.710 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 580.
Regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/03/2004
Numero:580


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Procedura di gara.
Art. 3.  Presentazione delle offerte.
Art. 4.  Spoglio delle offerte e presentazione alla Commissione.
Art. 5.  Decisione concernente le restituzioni.
Art. 6.  Accettazione delle offerte.
Art. 7.  Diritti e obblighi degli aggiudicatari.
Art. 8.  Titoli di esportazione.
Art. 9.  Svincolo e incameramento della cauzione di gara.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 1.4.710 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 580.

Regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 27 marzo 2004, n. L 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta, per taluni prodotti lattiero-caseari, da una restituzione all'esportazione nella misura necessaria a consentire l'esportazione di tali prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

     (2) Il presente regolamento si applica alle restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere e il burro che rientrano in determinati codici del prodotto elencati nel settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Ai fini del presente regolamento i prodotti in questione devono essere presentati in grandi imballaggi. Per garantire che le offerte presentate si riferiscano a un prodotto standard, è inoltre necessario limitare il campo di applicazione della nota in calce 13 del settore 9 per quanto riguarda il latte scremato in polvere, fissando un limite massimo per le aggiunte di sostanze non lattiche.

     (3) Ai fini di una gestione efficace dei fondi comunitari, per tener maggiormente conto delle fluttuazioni del mercato di esportazione dei prodotti interessati, rafforzare la trasparenza e dare agli operatori maggiori opportunità di partecipare al regime delle esportazioni, è opportuno che le restituzioni per i prodotti considerati siano fissate mediante una procedura di gara, come era già stato previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio.

     (4) Le destinazioni per le quali possono essere fissate restituzioni sono indicate nel regolamento (CE) n. 1523/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

     (5) Per garantire la parità di trattamento di tutte le parti interessate, è necessario che tutte le decisioni della Commissione riguardanti la gara siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     (6) Per ridurre l'onere amministrativo per gli operatori e le amministrazione nazionali, è opportuno che la procedura di gara sia integrata a quella relativa alla domanda di titolo di esportazione e che la cauzione di gara costituisca anche la cauzione relativa al titolo. Le offerte devono contenere i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione. In considerazione della riservatezza dei dati, è opportuno che lo spoglio delle offerte venga effettuato senza la partecipazione del pubblico.

     (7) Una cauzione di gara è costituita per garantire l'esportazione dei quantitativi accettati in conformità del titolo rilasciato nell'ambito della gara. La cauzione viene quindi incamerata in caso di mancata esportazione di tali quantitativi. È pertanto opportuno adottare disposizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione di gara, a integrazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

     (8) Occorre fissare una restituzione massima all'esportazione. Tuttavia possono verificarsi situazioni di mercato in cui aspetti economici o di altro genere inducono a non accettare alcuna delle offerte presentate.

     (9) Occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara agli offerenti e per il rilascio dei titoli necessari per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati.

     (10) In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, è opportuno, al fine di evitare speculazioni, che i diritti derivanti dai titoli siano riservati agli aggiudicatari.

     (11) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari si applica alla totalità dei titoli di esportazione e delle restituzioni all'esportazione nel settore lattierocaseario. Occorre prevedere opportune deroghe al suddetto regolamento per quanto riguarda l'importo della restituzione applicabile, le disposizioni concernenti le domande presentate il giovedì e il codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni indicato nei titoli. Inoltre, poiché i titoli rilasciati nel quadro della gara riguardano prodotti specifici, occorre escludere le disposizioni che disciplinano l'utilizzo di un titolo per un altro prodotto. Al fine di garantire che tutti i titoli abbiano la stessa validità, il periodo di validità dei titoli stessi decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

     (12) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Campo d'applicazione.

     Il presente regolamento istituisce una procedura di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per i seguenti prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria, elencati nel settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87:

     a) latte scremato in polvere in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000;

     b) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 chilogrammi, di cui ai codici del prodotto ex 0405 10 19 9500 ed ex 0405 10 19 9700;

     c) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 chilogrammi, di cui al codice del prodotto ex 0405 90 10 9000.

 

          Art. 2. Procedura di gara.

     1. La gara permanente è aperta conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, in modo da garantire la parità di accesso di tutte le persone stabilite nella Comunità.

     2. Il bando di gara permanente contiene i seguenti elementi:

     a) i periodi di gara;

     b) il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;

     c) il quantitativo minimo per ciascuna offerta;

     d) l'ammontare della cauzione di gara;

     e) l'indirizzo degli organismi competenti degli Stati membri cui devono essere presentate le offerte.

     3. Gli Stati membri informano gli operatori, con i mezzi che ritengono più adeguati, in merito all'applicazione della procedura di gara.

 

          Art. 3. Presentazione delle offerte.

     1. Le offerte devono essere presentate per iscritto all'organismo competente dello Stato membro unitamente al formulario di domanda di titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000, secondo una delle seguenti modalità:

     a) recapito a mano contro ricevuta; oppure

     b) invio all'organismo competente mediante lettera raccomandata o telegramma; oppure

     c) invio all'organismo competente mediante telex, telecopia o messaggio elettronico, sempreché tale organismo accetti tali forme di comunicazione.

     2. Le offerte non possono essere ritirate.

     3. La validità di un'offerta è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) l'offerta reca:

     i) nella casella 20, un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

     ii) nella casella 4, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dell'offerente. Tuttavia l'omissione dell'indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico non pregiudica la validità dell'offerta;

     iii) nella casella 16, il codice del prodotto preceduto dalla menzione «ex» come indicato all'articolo 1, nella casella 15 la designazione del prodotto prevista all'articolo 1 e nelle caselle 17 e 18 il quantitativo del prodotto da esportare;

     iv) nella casella 20, la restituzione all'esportazione per 100 chilogrammi, espressa in euro e in centesimi di euro;

     v) la destinazione prevista;

     b) l'offerta rispetta il quantitativo minimo fissato nel bando di gara permanente;

     c) nell'offerta non sono previste condizioni diverse da quelle indicate nel presente paragrafo;

     d) l'offerente ha costituito la cauzione di gara anteriormente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte e ne ha presentato la prova entro tale termine.

     In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999, la cauzione di gara costituisce la cauzione relativa al titolo di esportazione.

     4. Le persone abilitate a ricevere le offerte non rivelano alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

 

          Art. 4. Spoglio delle offerte e presentazione alla Commissione.

     1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dagli organismi competenti degli Stati membri senza la partecipazione del pubblico. Le persone abilitate ad assistere allo spoglio delle offerte sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

     2. Entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide, avvalendosi del formulario riportato nell'allegato, senza specificare i nomi degli offerenti.

     Ove non sia stata presentata alcuna offerta, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. [1]

     3. Qualora un'offerta non risulti valida, l'organismo competente dello Stato membro ne informa l'offerente interessato.

     4. Entro il terzo giorno lavorativo della settimana successiva alla pubblicazione della decisione di cui all'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ciascun offerente corrispondente al numero indicato nella colonna 2 dei punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato.

 

          Art. 5. Decisione concernente le restituzioni.

     Sulla base delle offerte notificate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, per ogni periodo di gara la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di fissare una restituzione massima in conformità dell'articolo 31, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, o di non concedere alcuna restituzione.

     La decisione concernente le restituzioni è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 6. Accettazione delle offerte.

     1. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore alla restituzione massima e respingono tutte le altre offerte. In caso di mancata fissazione della restituzione tutte le offerte vengono respinte.

     2. Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni previste al paragrafo 1 a seguito della pubblicazione della decisione concernente le restituzioni.

 

          Art. 7. Diritti e obblighi degli aggiudicatari.

     1. Gli aggiudicatari hanno:

     a) il diritto al rilascio di un titolo di esportazione per il quantitativo e l'importo della restituzione all'esportazione indicati nella decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

     b) l'obbligo di esportare il quantitativo offerto in conformità dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il diritto di cui al paragrafo 1 non è trasferibile.

 

          Art. 8. Titoli di esportazione.

     1. In deroga al regolamento (CE) n. 174/1999:

     a) l'importo della restituzione di cui all'articolo 1 di detto regolamento è quello risultante dalla gara;

     b) non si applica l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento;

     c) la casella 16 dei titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento reca il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura per le restituzioni, preceduto dalla menzione «ex»;

     d) il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all’articolo 6 di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. [2]

     2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 174/ 1999, i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari, per i quantitativi aggiudicati, subito dopo l'accettazione delle offerte in conformità dell'articolo 6.

     3. Oltre all'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, la casella 22 del titolo deve recare un riferimento al presente regolamento, il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'importo della restituzione applicabile. Non si applica la casella 21 del titolo.

 

          Art. 9. Svincolo e incameramento della cauzione di gara.

     1. La cauzione di gara è svincolata:

     a) se l'offerta non è valida o è respinta;

     b) se è stato adempiuto l'obbligo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

     2. Salvo forza maggiore, in caso di mancato adempimento dell'obbligo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), la cauzione di gara è incamerata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 174/1999.

 

          Art. 10. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1814/2005.