§ 1.1.19 - Regolamento 22 luglio 1985, n. 2220.
Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/07/1985
Numero:2220


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione, definiti agli articoli 1 e 10 della direttiva 79/623/CEE [...]
Art. 3.      Ai sensi del presente regolamento:
Art. 4.      La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.
Art. 5.      1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 100 ECU.
Art. 6.      L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:
Art. 7. 
Art. 8.      1. Una cauzione può essere costituita:
Art. 9.      L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo.
Art. 10.      1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, [...]
Art. 11.      1. Una cauzione può essere sostituita da un'altra.
Art. 12. 
Art. 13.      Una cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre dell'importo versato.
Art. 14.      1. E' considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente [...]
Art. 15.      Una cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.
Art. 16.      1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato [...]
Art. 17.      Non appena una parte della cauzione cumulativa è impegnata in relazione ad un particolare obbligo, va annotato il saldo disponibile.
Art. 18.      Le disposizioni del presente titolo:
Art. 19.      1. La cauzione è svincolata quando:
Art. 20.      1. Un obbligo può comprendere esigenze principali, secondarie o subordinate.
Art. 21.      La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte.
Art. 22.      1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza [...]
Art. 23.      1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la [...]
Art. 24.      1. Il mancato rispetto di una o più esigenze subordinate comporta l'incameramento di una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una [...]
Art. 25. 
Art. 26.      La somma dovuta non può in alcun caso superare il 100 % della parte relativa alla cauzione.
Art. 27.      1. La cauzione viene parzialmente svincolata, a richiesta, quando è fornita la prova prevista relativamente ad una parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo [...]
Art. 28.      1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritta la seguente:
Art. 29. 
Art. 30.      In conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, la [...]
Art. 31.      1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli stati membri trasmettono alla Commissione per l'anno precedente, il numero totale e l'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla [...]
Art. 32.      1. Gli stati membri notificano alla Commissione i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie e i requisiti che devono possedere. Deve essere altresì notificata qualsiasi modifica riguardante [...]
Art. 33.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.


§ 1.1.19 - Regolamento 22 luglio 1985, n. 2220.

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 3 agosto 1985, n. L 205).

TITOLO I

Campo di applicazione

 

Art. 1. [1]

     Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

     a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

     — regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi),

     — regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi),

     — regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine),

     — regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova),

     — regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame),

     — regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali),

     — regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio),

     — regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso),

     — regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati),

     — regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli),

     — regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

     — regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (carni bovine),

     — regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari),

     — regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (vino),

     — regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (prodotti della pesca e dell'acquacoltura),

     — regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio (lino e canapa),

     — regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (zucchero),

     — regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (carni ovine e caprine),

     — regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio (alcole etilico di origine agricola);

     b) regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto);

     c) regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (regime di aiuto alla produzione di cotone);

     d) regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi);

     e) regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio (regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi);

     f) regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione, definiti agli articoli 1 e 10 della direttiva 79/623/CEE del Consiglio.

 

     Art. 3.

     Ai sensi del presente regolamento:

     a) per " cauzione " s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

     Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione corrispondente alla definizione di cui sopra, anche se designata con termini diversi da " cauzione ";

     b) per " cauzione cumulativa " s'intende la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;

     c) per " obbligo " s'intende l'esigenza o le esigenze imposte da un regolamento, di eseguire o astenersi dall'eseguire una determinata azione;

     d) per " organismo competente " s'intende l'organismo autorizzato a ricevere una cauzione o l'organismo autorizzato a decidere, in conformità della regolamentazione applicabile, se una cauzione deve essere svincolata o incamerata.

TITOLO II

Obbligo di cauzione

 

     Art. 4.

     La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

 

     Art. 5.

     1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 100 ECU.

     2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.

     3. Il presente articolo non si applica quando la cauzione riguarda titoli d'importazione o di esportazione o di fissazione anticipata.

 

     Art. 6.

     L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica,

b) un organismo privato che esercita tali funzioni sotto controllo della stato.

 

     Art. 7. [2]

TITOLO III

Tipo di cauzione

 

     Art. 8.

     1. Una cauzione può essere costituita:

     a) in contanti, in conformità degli articoli 13 e 14, e/o

     b) sotto forma di garanzia prestata da un garante ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

     2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione di una cauzione nelle seguenti forme:

     a) ipoteca, e/o

     b) deposito bancario, e/o

     c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente rango su qualsiasi altro, e/o

     d) titolo negoziabile nello stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito da detto stato e/o

     e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.

     3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle cauzioni di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 9.

     L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo.

 

     Art. 10.

     1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere d) e e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della cauzione richiesta;

     b) il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile;

     c) l'organismo competente può accettare le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una cauzione complementare o a sostituire la cauzione originaria qualora il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della cauzione richiesta. Questo impegno scritto non è necessario qualora lo preveda la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, titoli ed obbligazioni.

     2. a) Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) e e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste; b) a richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la cauzione deve comprovare il valore realizzabile della cauzione.

 

     Art. 11.

     1. Una cauzione può essere sostituita da un'altra.

     Tuttavia, la sostituzione della cauzione è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:

     a) la cauzione sia acquisita ma non ancora incamerata, o

     b) la cauzione di sostituzione rientri in uno dei tipi di cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     2. Una cauzione cumulativa può essere sostituita da un'altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzione a garantire l'adempimento di uno o più obblighi.

 

     Art. 12. [3]

     1. La cauzione è costituita nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

     2. Qualora l'importo totale di una cauzione, espresso nella moneta dello Stato membro interessato, sia aumentato in seguito ad una modifica del tasso di conversione agricolo della cauzione entrata in vigore alla data del fatto generatore, la cauzione è accettata in base al tasso di conversione agricolo vigente il giorno prima della modifica se l'importo mancante è inferiore a 20 ECU espressi in moneta nazionale utilizzando i nuovi tassi di conversione agricoli.

     3. Se, in seguito alla modifica di cui al paragrafo 2, una cauzione costituita ai fini della partecipazione ad una gara presenta un importo mancante pari o superiore a 20 ECU, la relativa offerta è considerata valida per il quantitativo effettivamente coperto dalla cauzione, a meno che il partecipante alla gara si impegni per iscritto, prima dell'esame delle offerte ai fini dell'aggiudicazione, a provvedere al pagamento dell'importo mancante e lo esegua entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo in caso di forza maggiore.

     Tale riduzione del quantitativo dell'offerta non è considerata una violazione di norme del regolamento pertinente relative al quantitativo minimo.

     4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 possono applicarsi anche all'integrazione di un importo mancante a seguito di una modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, tali disposizioni possono applicarsi altresì all'integrazione di cauzioni relative a titoli di importazione o di esportazione o di fissazione anticipata.

 

     Art. 13.

     Una cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre dell'importo versato.

 

     Art. 14.

     1. E' considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

     2. Un assegno diverso da quello di cui al paragrafo 1 può costituire una cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre dell'importo versato.

     3. Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.

 

     Art. 15.

     Una cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

 

     Art. 16.

     1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'organismo competente dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.

     2. La garanzia scritta deve almeno precisare:

     a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;

     b) l'importo massimo che il garante accetta di pagare;

     c) che il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione.

     3. L'organismo competente puù accettare un telescritto del garante per costituire una cauzione scritta. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per assicurarsi dell'autenticità.

     4. Quando la garanzia cumulativa scritta è già stata presentata, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare parte o la totalità della garanzia cumulativa a una determinata operazione.

 

     Art. 17.

     Non appena una parte della cauzione cumulativa è impegnata in relazione ad un particolare obbligo, va annotato il saldo disponibile.

TITOLO IV

Pagamenti anticipati

 

     Art. 18.

     Le disposizioni del presente titolo:

     - si applicano ogniqualvolta una regolamentazione specifica preveda la possibilità di anticipare una determinata somma prima che un obbligo sia stato adempiuto;

     - si applicano al pagamento anticipato ai sensi del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

 

     Art. 19.

     1. La cauzione è svincolata quando:

     a) è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo, o

     b) l'importo assegnato, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.

     2. Quando il termine stabilito per provare il diritto definitivo all'essegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.

     In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato. Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione [4].

     3. Se nella normativa comunitaria le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, esse sono completate dalle seguenti condizioni supplementari:

     a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono notificate all'organismo competente entro 30 giorni; questo termine comincia a decorrere dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero giustificare un caso di forza maggiore;

     b) l'interessato rimborsa l'anticipo e la parte in causa dell'anticipo entro i 30 giorni successivi a quelli in cui l'organismo competente gli ha comunicato la domanda di rimborso.

     Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, le condizioni di rimborso sono quelle vigenti quando non si ha caso di forza maggiore.

TITOLO V

Svincolo ed incameramento delle cauzioni

diverse da quelle di cui al titolo IV

 

     Art. 20.

     1. Un obbligo può comprendere esigenze principali, secondarie o subordinate.

     2. Per esigenza principale s'intende l'esigenza, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire o di astenersi dall'eseguire un'azione.

     3. Per esigenza secondaria s'intende l'esigenza di rispettare il termine prescritto per soddisfare un'esigenza principale.

     4. Per esigenza subordinata s'intende ogni altra esigenza imposta da un regolamento.

     5. Il presente titolo non si applica quando la normativa comunitaria specifica non ne abbia definito la esigenza o le esigenze principali.

     6. Ai fini del presente titolo per " parte relativa alla cauzione " si intende la parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale un'esigenza non sia stata soddisfatta [5].

 

     Art. 21.

     La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte.

 

     Art. 22.

     1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore [6].

    2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, a meno che la mancata presentazione di tale prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione [7].

     3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2, viene presentata la prova che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, l'85 % della somma incamerata viene rimborsata. Se la prova del rispetto dell'esigenza o delle esigenze principali è stata soddisfatta entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 e se l'esigenza secondaria ad essa relativa non è stata soddisfatta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte relativa alla cauzione.

     4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre i 18 mesi dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3, a meno che la mancata presentazione della prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore [8].

 

     Art. 23.

     1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la cauzione viene parzialmente svincolata e la somma restante incamerata. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della somma dovuta.

     2. La percentuale di svincolo della garanzia corrisponde alla garanzia che copre la parte in questione, deduzion fatta:

     a) del 15 % dell'importo garantito e

     b) - del 10 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:

     - di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni,

     - di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;

     - del 5 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:

     - di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;

     - del 2 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:

     - di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 80 giorni,

     - di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini prescritti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.

 

     Art. 24.

     1. Il mancato rispetto di una o più esigenze subordinate comporta l'incameramento di una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore [9].

     2. La procedura di cui all'articolo 29 per recuperare la somma incamerata viene immediatamente esperita.

     3. Il presente articolo non si applica quando interviene l'articolo 22, paragrafo 3.

 

     Art. 25. [10]

     Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articolo 23 e 24 e la somma totale da incamerare è pari a quella incamerata in applicazione dell'articolo 23, maggiorata del 15 % della parte relativa alla cauzione.

 

     Art. 26.

     La somma dovuta non può in alcun caso superare il 100 % della parte relativa alla cauzione.

TITOLO VI [11]

Disposizioni generali

 

     Art. 27.

     1. La cauzione viene parzialmente svincolata, a richiesta, quando è fornita la prova prevista relativamente ad una parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo stabilito indicato nel regolamento che impone l'obbligo della cauzione.

     Se la regolamentazione comunitaria specifica non stabilisce un minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali per qualsiasi importo vincolato o fissare l'importo minimo degli svincoli.

     2. Prima di svincolare la totalità o parte di una cauzione, l'organismo competente puù esigere che gli sia presentata una domanda scritta di svincolo.

     3. Nel caso di cauzioni che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, hanno un valore superiore al 100 % della cauzione richiesta, la parte di cauzione eccedente il 100 % viene svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o incamerata.

 

     Art. 28.

     1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritta la seguente:

     a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per soddisfare l'esigenza o le esigenze principali, oppure

     b) ove non sia stato fissato un tale termine, dodici mesi a decorrere dalla data alla quale sono state soddisfatte l'esigenza o le esigenze principali.

     2. Salvo caso di forza maggiore, il termine stabilito al paragrafo 1 non puù superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la cauzione è stata costituita per l'obbligo assunto.

 

     Art. 29. [12]

     1. Quando ha avuto conoscenza degli elementi che fondano un'acquisizione totale o parziale della cauzione, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

     Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente:

     a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

     b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda;

     c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:

     1) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) siano convertite in denaro contante in modo da poter ottenere la somma dovuta;

     2) i depositi bancari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) siano trasferiti sul proprio conto.

     L'organismo competente può incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

     2. L'organismo competente può rinunciare ad incamerare un importo inferiore a 20 ECU, purché analoghe disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali disciplinano fattispecie analoghe.

     3. Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'acquisizione di una cauzione viene decisa, ma successivamente differita, a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sulla somma effettivamente incamerata per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento della somma effettivamente incamerata.

     Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per il recupero di importi secondo le procedure nazionali.

     Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio.

     Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della cauzione per gli interessi applicabili.

     Qualora una cauzione sia stata incamerata e il suo importo sia già stato accreditato al FEAOG e, in seguito all'esito di un ricorso, si debba restituire - interamente o parzialmente - la somma incamerata, interamente o parzialmente, inclusi gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, il FEAOG assume a suo carico la restituzione di tale somma, salvo che essa sia imputabile alle autorità amministrative o ad altri organismi degli Stati membri per negligenza o errore grave.

 

     Art. 30.

     In conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, la Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra.

TITOLO VII

Comunicazioni

 

     Art. 31.

     1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli stati membri trasmettono alla Commissione per l'anno precedente, il numero totale e l'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all'articolo 29, indicando separatamente quelle accreditate allo stato membro e quelle accreditate alla Commissione.

     2. I dati di cui al paragrafo 1 saranno comunicati per ognuna delle disposizioni comunitarie a norma delle quali le cauzioni sono state costituite.

     3. I dati relativi a cauzioni non superiori a 1 000 ECU non sono comunicati.

     4. I dati comunicati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati sia le somme recuperate mediante il realizzo di una cauzione.

     5. La Commissione trasmette agli stati membri un riepilogo dei dati comunicati a norma del presente articolo.

 

     Art. 32.

     1. Gli stati membri notificano alla Commissione i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie e i requisiti che devono possedere. Deve essere altresì notificata qualsiasi modifica riguardante i tipi di istituti abilitati e i requisiti necessari. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri.

     2. Gli stati membri i cui organismi competenti si avvalgono del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, comunicano alla Commissione le forme di cauzioni accettate in virtù di tali disposizioni e le condizioni imposte.

 

     Art. 33.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

     Esso si applica alle cauzioni fornite a decorrere da questa data, come pure alle cauzioni cumulative che sono utilizzate da detta data per assicurare il rispetto di uno o più obblighi particolari.

     Previa domanda dell'interessato, esso si applica alle cauzioni costituite prima di questa data non ancora liberate e incamerate.


[1] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento CEE) n. 3745/89 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/93, e ora così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 673/2004.

[2] Articolo abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3403/93.

[3] Articolo così sostituito dall'articolo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3403/93.

[4] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1187/87.

[5] Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1187/87.

[6] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1187/87.

[7] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1187/87.

[8] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3403/93, già modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3745/89.

[9] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1187/87.

[10] Articolo così sostituito dall'articolo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1187/87.

[11] Articolo così sostituito dall'articolo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3403/93.

[12] Articolo così sostituito dall'articolo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3403/93.