§ 1.6.M72 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1051.
Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio relativo all'aiuto alla produzione di cotone


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/05/2001
Numero:1051


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per la concessione dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia.
Art. 2.      1. L'importo dell'aiuto alla produzione di cotone non sgranato è fissato dalla Commissione sulla base della differenza esistente tra:
Art. 3.      1. Il prezzo di obiettivo è fissato a 106,30 EUR/100 kg di cotone non sgranato.
Art. 4.      1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone [...]
Art. 5.      1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto costituito di fibre del grado n. 5 (white middling) e della lunghezza di 28 mm (1-3/32"), tenendo conto delle [...]
Art. 6.      È istituito, per ogni campagna di commercializzazione, un quantitativo nazionale garantito di cotone non sgranato pari a:
Art. 7.      1. I provvedimenti di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'articolo 8.
Art. 8.      Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione:
Art. 9.      Il prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è ridotto dello stesso importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo in applicazione dell'articolo 7.
Art. 10.      I pagamenti dell'aiuto sono effettuati interamente ai beneficiari di cui agli articoli 11 e 12 che ne facciano domanda.
Art. 11.      Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese di sgranatura diverse da quelle di cui all'articolo 12 devono:
Art. 12.      1. Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese di sgranatura che sgranano per conto di un singolo produttore o di un'associazione di produttori che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 4 del [...]
Art. 13.      L'aiuto è versato dallo Stato membro produttore nel territorio del quale è effettuata la sgranatura.
Art. 14.      1. L'importo dell'aiuto da versare è quello valido alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Art. 15.      1. L'aiuto è concesso soltanto per un prodotto di qualità sana, leale e mercantile.
Art. 16.      1. Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di sanzioni e di controllo che consenta, in particolare, di verificare l'osservanza del prezzo minimo e di accertare:
Art. 17.      1. Gli Stati membri stabiliscono per il settore del cotone:
Art. 18.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1673/2000, in seguito denominato "il comitato".
Art. 19.      1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Art. 20.      I regolamenti (CE) n. 2799/98 e (CE) n. 1258/1999 si applicano, mutatis mutandis, al regime istituito dal presente regolamento.
Art. 21.      Se per facilitare gli adeguamenti al regime istituito dal presente regolamento si rendono necessarie misure transitorie, queste ultime sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, [...]
Art. 22.      I regolamenti (CEE) n. 1964/87 e (CE) n. 1554/95 sono abrogati.
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M72 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1051. [1]

Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio relativo all'aiuto alla produzione di cotone

(G.U.C.E. 1 giugno 2001, n. L 148)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 6,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Dai risultati dell'esame del funzionamento del regime di aiuto di cui al paragrafo 11 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia emerge la necessità di mantenere l'attuale regime relativo al cotone, apportandovi taluni adeguamenti.

     (2) Le misure relative al cotone figurano nel protocollo n. 4, nel regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81, nonché nel regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia. È opportuno mantenere il regime previsto dal protocollo n. 4, in particolare la possibilità di adattamento del regime da parte del Consiglio, nonché, a fini di semplificazione, riunire in uno stesso regolamento del Consiglio tutte le misure di applicazione necessarie per la concessione dell'aiuto.

     (3) Ai sensi del paragrafo 6 del protocollo n. 4, occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regime concernente il cotone. L'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 si basa attualmente, nel quadro di quantitativi nazionali garantiti, su un sistema che, da un lato, garantisce un prezzo minimo al produttore e, dall'altro, compensa, a livello dell'aiuto concesso allo sgranatore, la differenza tra il prezzo di obiettivo e il prezzo del mercato mondiale. L'esperienza acquisita induce a mantenere i fondamenti e gli elementi costitutivi di tale sistema.

     (4) Il prezzo di obiettivo e il prezzo minimo da pagare al produttore, nonché i quantitativi nazionali garantiti, devono essere fissati in modo da evitare squilibri tra le colture e consentire agli operatori di elaborare programmi di produzione e di trasformazione a medio termine.

     (5) Occorre conservare le disposizioni che consentono di stabilire il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato. È possibile stabilire detto prezzo sulla base del rapporto tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Per determinare il prezzo del cotone sgranato, si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

     (6) Il meccanismo attualmente in vigore, secondo il quale la riduzione del prezzo di obiettivo in caso di superamento di un determinato quantitativo di produzione si applica proporzionalmente agli Stati membri responsabili del superamento, dev'essere mantenuto al fine di ripartire equamente le penalità. Tuttavia, la riduzione del prezzo di obiettivo può essere attenuata nella misura in cui, tenuto conto in particolare del livello medio dei prezzi sul mercato mondiale, non venga superato un certo livello di spesa. Le conseguenze del meccanismo dei quantitativi nazionali garantiti devono applicarsi a livello del prezzo minimo e dell'aiuto.

     (7) La percentuale di riduzione del prezzo di obiettivo attualmente in vigore, pari alla metà della percentuale di superamento del quantitativo nazionale garantito, rischia in certi casi di mettere in pericolo la disciplina di bilancio. Occorre pertanto aumentare tale percentuale a partire da una determinata soglia di produzione.

     (8) Al fine di garantire l'equilibrio del sistema, l'aiuto alla produzione di cotone dev'essere d'ora innanzi versato interamente ai beneficiari, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria. Allo stato attuale delle strutture di produzione, l'aiuto dev'essere concesso alle imprese di sgranatura del cotone che versano ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo e un acconto su tale prezzo e che accettano determinate condizioni relative al controllo dei quantitativi ammissibili all'aiuto.

     (9) L'importo dell'aiuto varia con il prezzo del mercato mondiale e occorre attribuirlo ai corrispondenti quantitativi di cotone ammissibili all'aiuto in funzione del periodo esatto nel corso del quale è stata presentata domanda di aiuto per tali quantitativi. L'attuale regime consente allo sgranatore di fissare tale importo, nella domanda di aiuto, in funzione in particolare della data di conclusione dei contratti di vendita del cotone sgranato di cui dispone. Per favorire ulteriormente la commercializzazione del cotone sgranato sul mercato mondiale, è opportuno permettere in futuro la conclusione di contratti prima del periodo di raccolta e, di conseguenza, estendere il periodo di presentazione delle domande di aiuto.

     (10) Risulta poco opportuno risolvere a livello comunitario i rapporti contrattuali tra produttori e sgranatori. Occorre pertanto mantenere, pur precisandolo, l'attuale principio di comune accordo tra le summenzionate parti contraenti.

     (11) L'importo dell'aiuto da concedere può essere reso noto soltanto dopo la determinazione delle produzioni effettive di ogni Stato membro. Per attenuare gli svantaggi causati da un tardivo versamento dell'aiuto, è opportuno continuare a disporre un pagamento parziale anticipato sotto forma di acconto.

     (12) Gli Stati membri produttori devono adottare le misure di controllo necessarie a garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto, utilizzando, se del caso, il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

     (13) La coltura del cotone nelle regioni meno idonee rischia di esercitare un effetto negativo sull'ambiente e sull'economia agricola delle regioni per le quali tale coltura è importante. Al fine di tener conto degli obiettivi ambientali, occorre che gli Stati membri definiscano e adottino misure ambientali da essi ritenute adeguate in materia di terreni agricoli destinati alla coltura del cotone. In futuro gli Stati membri devono, da un lato, adottare misure di limitazione della coltura secondo criteri ambientali obiettivi e, dall'altro, rammentare ai produttori la necessità di conformarsi alla normativa vigente. L'effetto delle iniziative nazionali adottate in materia di ambiente nel settore del cotone dev'essere oggetto di una relazione, elaborata dai due principali Stati membri produttori ad una data che consenta di effettuare una valutazione.

     (14) Per facilitare l'attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una corretta gestione dello stesso, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione. A tal fine è opportuno ricorrere al comitato di gestione delle fibre naturali, istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa.

     (15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (16) Per assoggettare le spese comunitarie occasionate dall'applicazione delle misure previste dal presente regolamento a regole finanziarie, monetarie e procedurali adeguate, occorre, visto il carattere specificamente agricolo del cotone non sgranato, applicare in proposito il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro.

     (17) L'adeguamento al regime istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni e possono quindi rivelarsi necessarie misure transitorie,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per la concessione dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia.

     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) "cotone non sgranato": i frutti della pianta del cotone (Gossypium) giunti a maturazione e raccolti, contenenti resti di capsule, di foglie e di terriccio;

     b) "cotone sgranato": le fibre di cotone (diverse dai linters e dai cascami di cotone) private dei semi e della maggior parte dei resti di capsule, di foglie e di terriccio, non cardate né pettinate.

     3. La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto successivo.

 

          Art. 2.

     1. L'importo dell'aiuto alla produzione di cotone non sgranato è fissato dalla Commissione sulla base della differenza esistente tra:

     - il prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7, e

     - il prezzo del mercato mondiale determinato a norma dell'articolo 4.

     2. L'aiuto è concesso per il cotone non sgranato acquistato a un prezzo almeno pari al prezzo minimo, stabilito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 9.

 

CAPITOLO II

MECCANISMO DEI PREZZI

 

          Art. 3.

     1. Il prezzo di obiettivo è fissato a 106,30 EUR/100 kg di cotone non sgranato.

     Tale prezzo riguarda il cotone:

     - di qualità sana, leale e mercantile,

     - con un tenore di umidità del 10% e un tenore di impurità del 3%,

     - con caratteristiche tali da ottenere, dopo sgranatura, una resa del 32% di fibre del grado n. 5 (white middling) e della lunghezza di 28 mm (1-3/32").

     2. Il prezzo minimo è fissato a 100,99 EUR/100 kg di cotone non sgranato, per la qualità presa in considerazione per il prezzo di obiettivo e al momento dell'uscita dall'azienda agricola.

 

          Art. 4.

     1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Esso è fissato periodicamente dalla Commissione in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato di cui all'articolo 5.

     2. Qualora non possa essere determinato a norma del paragrafo 1, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

 

          Art. 5.

     1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto costituito di fibre del grado n. 5 (white middling) e della lunghezza di 28 mm (1-3/32"), tenendo conto delle offerte presentate su detto mercato e dei corsi quotati in una o più borse europee importanti per il commercio internazionale. Tale prezzo viene determinato in base alle offerte e alle quotazioni più favorevoli tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, per un prodotto reso cif a un porto della Comunità.

     2. Se le offerte e le quotazioni constatate non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1, si procede agli adeguamenti necessari.

 

CAPITOLO III

MECCANISMO DI STABILIZZAZIONE

 

          Art. 6.

     È istituito, per ogni campagna di commercializzazione, un quantitativo nazionale garantito di cotone non sgranato pari a:

     - 782000 tonnellate per la Grecia,

     - 249000 tonnellate per la Spagna,

     - 1500 tonnellate per ognuno degli altri Stati membri.

 

          Art. 7.

     1. I provvedimenti di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'articolo 8.

     2. Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1031000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tale campagna è ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito.

     3. La riduzione del prezzo di obiettivo per lo Stato membro in questione è effettuata sulla base della percentuale di superamento del suo quantitativo nazionale garantito.

     Tuttavia, qualora la produzione effettiva della Spagna o quella della Grecia sia inferiore al rispettivo quantitativo nazionale garantito, la differenza tra la produzione effettiva totale dei due Stati membri e 1031000 tonnellate è espressa in percentuale del quantitativo nazionale garantito superato e il prezzo di obiettivo è ridotto in base a tale percentuale.

     4. La riduzione del prezzo di obiettivo è pari al 50% della percentuale di superamento di cui al paragrafo 3.

     Tuttavia, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia diminuita di 1031000 tonnellate sia superiore a 469000 tonnellate, la riduzione del prezzo di obiettivo del 50% è aumentata di 2 punti percentuali:

     - in Grecia, per ogni quantitativo di 15170 tonnellate, completo o iniziato, della produzione effettiva che supera il quantitativo nazionale garantito aumentato di 356000 tonnellate,

     - in Spagna, per ogni quantitativo di 4830 tonnellate, completo o iniziato, della produzione effettiva che supera il quantitativo nazionale garantito aumentato di 113000 tonnellate.

 

          Art. 8.

     Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione:

     - siano state applicate le disposizioni dell'articolo 7,

     - la media ponderata del prezzo del mercato mondiale considerato per la fissazione dell'importo dell'aiuto da versare sia superiore a 30,20 EUR/100 kg, e

     - le spese totali di bilancio per il regime di aiuto siano inferiori a 770 milioni di EUR,

     la differenza di bilancio di cui al terzo trattino è utilizzata per maggiorare l'importo dell'aiuto negli Stati membri in cui la produzione effettiva è superiore ai rispettivi quantitativi nazionali garantiti.

     Tuttavia, l'importo dell'aiuto, aumentato in applicazione del primo comma, non può superare:

     - l'importo dell'aiuto calcolato senza applicare l'articolo 7, né

     - l'importo dell'aiuto calcolato dopo l'applicazione dell'articolo 7 sulla base di 1120000 tonnellate di cotone non sgranato, di cui il quantitativo nazionale garantito per la Spagna sia di 270000 tonnellate e quello per la Grecia di 850000 tonnellate.

 

          Art. 9.

     Il prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è ridotto dello stesso importo di cui è ridotto il prezzo di obiettivo in applicazione dell'articolo 7.

 

CAPITOLO IV

BENEFICIARI DELL'AIUTO

 

          Art. 10.

     I pagamenti dell'aiuto sono effettuati interamente ai beneficiari di cui agli articoli 11 e 12 che ne facciano domanda.

 

          Art. 11.

     Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese di sgranatura diverse da quelle di cui all'articolo 12 devono:

     a) aver presentato un contratto firmato che preveda, in particolare, il versamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo e che contenga una clausola secondo la quale:

     - in caso di applicazione dell'articolo 7, il prezzo pattuito sarà adattato in funzione dell'incidenza esercitata sull'aiuto dalle disposizioni di detto articolo,

     - in caso di differenza tra la qualità del cotone consegnato e la qualità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il prezzo pattuito verrà ritoccato di comune accordo dalle parti contraenti, in misura proporzionale all'incidenza di tale differenza di qualità sul prezzo del cotone sgranato rispetto al prezzo di cui all'articolo 5;

     b) aver pagato un acconto sul prezzo minimo, la cui entità è determinata di comune accordo dalle parti contraenti, conformemente a condizioni da stabilirsi;

     c) tenere una contabilità di magazzino per il cotone non sgranato e per quello sgranato, conformemente a disposizioni da stabilirsi, e fornire gli altri documenti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'aiuto;

     d) addurre la prova che il cotone consegnato in esecuzione del contratto costituisce oggetto della dichiarazione delle superfici di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

 

          Art. 12.

     1. Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese di sgranatura che sgranano per conto di un singolo produttore o di un'associazione di produttori che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 4 del protocollo n. 4, devono:

     a) aver presentato una dichiarazione, approvata dal produttore o dall'associazione di produttori interessata, che specifichi le condizioni in cui è effettuata la sgranatura e quelle relative alla gestione dell'aiuto;

     b) impegnarsi a trasferire interamente l'aiuto al singolo produttore interessato o, se del caso, all'associazione di produttori interessata;

     c) soddisfare le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c);

     d) addurre la prova che il cotone al quale si riferisce la dichiarazione prevista alla lettera a) costituisce oggetto della dichiarazione delle superfici di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

     e) nel caso di un'associazione di produttori, dimostrare che questa è tenuta a rispettare un impegno equivalente alla clausola del contratto di cui all'articolo 11, lettera a), nonché un impegno dell'associazione stessa a tenere ed a fornire i documenti giustificativi concernenti il pagamento del prezzo minimo ai propri membri.

     2. Il mancato rispetto della clausola o dell'impegno di cui al paragrafo 1, lettera e), da parte di un'associazione di produttori che faccia eseguire la sgranatura per proprio conto, è considerato un'inadempienza dei criteri di cui al paragrafo 4 del protocollo n. 4.

 

CAPITOLO V

CONCESSIONE DELL'AIUTO

 

          Art. 13.

     L'aiuto è versato dallo Stato membro produttore nel territorio del quale è effettuata la sgranatura.

 

          Art. 14.

     1. L'importo dell'aiuto da versare è quello valido alla data di presentazione della domanda di aiuto.

     La domanda di aiuto è presentata, se necessario accompagnata dal deposito di una cauzione, nel corso di un periodo da determinare, per un quantitativo di cotone non sgranato che deve entrare nell'impresa di sgranatura a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione in questione ed entro una data da stabilire.

     2. Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna di commercializzazione, non appena il cotone non sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto, su domanda dell'interessato, a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'acconto è calcolato conformemente al paragrafo 3.

     Il saldo è versato entro la fine della campagna di commercializzazione e dopo che siano stati calcolati gli eventuali adattamenti dell'aiuto conseguenti all'applicazione dell'articolo 7.

     3. L'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, diminuito del prezzo del mercato mondiale nonché di un ammontare calcolato secondo quanto disposto all'articolo 7, sostituendo però alla produzione effettiva la produzione stimata, stabilita a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino e aumentata del 15%.

     A decorrere dal 16 dicembre successivo all'inizio della campagna, l'importo dell'acconto di cui al primo comma è sostituito da un nuovo importo determinato secondo lo stesso metodo di calcolo, ma in base alla nuova stima della produzione stabilita a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino e aumentata almeno del 7,5%. Gli acconti versati dal 16 ottobre al 15 dicembre sono aumentati di conseguenza, tranne nel caso in cui la differenza tra i due importi dell'acconto sia inferiore a 1 EUR/100 kg.

 

          Art. 15.

     1. L'aiuto è concesso soltanto per un prodotto di qualità sana, leale e mercantile.

     2. Se il quantitativo di cotone sgranato è inferiore o pari al 33% del quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per il quantitativo di cotone sgranato moltiplicato per 100 e diviso per 32.

     Se il quantitativo di cotone sgranato è superiore al 33% del quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per il quantitativo di cotone non sgranato moltiplicato per 33 e diviso per 32.

     3. Il quantitativo di cotone sgranato è pari al suo peso, diminuito in funzione delle eventuali differenze esistenti fra:

     - da un lato, o il tenore di impurità constatato e quello rappresentativo del grado n. 5, o il grado constatato e il grado n. 5, e

     - dall'altro, il tenore di umidità constatato e quello rappresentativo della fibra commercializzata.

 

          Art. 16.

     1. Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di sanzioni e di controllo che consenta, in particolare, di verificare l'osservanza del prezzo minimo e di accertare:

     - il quantitativo di cotone non sgranato comunitario entrato in ciascuna impresa di sgranatura,

     - il quantitativo di cotone non sgranato comunitario sottoposto a sgranatura,

     - il quantitativo di cotone sgranato che ciascuna impresa di sgranatura ha ricavato dal quantitativo di cui al primo trattino.

     2. Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di dichiarazione delle superfici seminate, in particolare per accertare la veridicità dell'origine del cotone oggetto delle domande di aiuto.

 

          Art. 17.

     1. Gli Stati membri stabiliscono per il settore del cotone:

     - le azioni di miglioramento dell'ambiente, in particolare le tecniche colturali atte a ridurre l'incidenza negativa sull'ambiente,

     - i programmi di ricerca al fine di sviluppare metodi colturali più compatibili con l'ambiente,

     - i mezzi per divulgare presso i produttori i risultati delle summenzionate ricerche e i vantaggi delle tecniche in questione.

     2. Gli Stati membri adottano le misure ambientali da essi ritenute adeguate in considerazione della situazione specifica delle superfici agricole destinate alla produzione del cotone. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per rammentare ai produttori la necessità di rispettare la normativa in materia ambientale.

     3. Gli Stati membri limitano, se del caso, le superfici ammissibili all'aiuto alla produzione di cotone non sgranato, in base a criteri obiettivi relativi:

     - all'economia agricola delle regioni per le quali è importante la produzione del cotone,

     - allo stato pedoclimatico delle superfici in questione,

     - alla gestione delle acque irrigue,

     - alle rotazioni e tecniche colturali in grado di migliorare l'ambiente.

     4. Entro il 31 dicembre 2004 la Repubblica ellenica e il Regno di Spagna trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione del settore del cotone dal punto di vista ambientale e sull'effetto delle iniziative assunte a livello nazionale a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

 

CAPITOLO VI

NORME GENERALI

 

          Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1673/2000, in seguito denominato "il comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 19.

     1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     Tali modalità riguardano in particolare le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e qualsiasi misura di controllo necessaria per salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità europee da frodi e irregolarità. Le misure di controllo si basano, tra l'altro, su alcuni elementi del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione determina, entro date da stabilirsi, per ciascuno degli Stati membri interessati:

     - tenendo conto delle previsioni di raccolto, la produzione stimata di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo,

     - tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto, la nuova stima della produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo,

     - tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, la produzione effettiva della campagna di commercializzazione in corso, nonché la riduzione del prezzo di obiettivo di cui all'articolo 7 e l'aumento dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 8.

 

          Art. 20.

     I regolamenti (CE) n. 2799/98 e (CE) n. 1258/1999 si applicano, mutatis mutandis, al regime istituito dal presente regolamento.

 

          Art. 21.

     Se per facilitare gli adeguamenti al regime istituito dal presente regolamento si rendono necessarie misure transitorie, queste ultime sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Esse si applicano al più tardi sino alla fine della campagna di commercializzazione 2001/2002.

 

          Art. 22.

     I regolamenti (CEE) n. 1964/87 e (CE) n. 1554/95 sono abrogati.

 

          Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001. Tuttavia, l'articolo 21 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.