§ 1.1.458 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 673.
Regolamento (CE) n. 673/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/04/2004
Numero:673


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.458 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 673.

Regolamento (CE) n. 673/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 14 aprile 2004, n. L 105).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 21, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato ed altre disposizioni contenute nei suddetti regolamenti che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, in particolare l'articolo 145,

     visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, in particolare l'articolo 9,

     visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, in particolare l'articolo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione determina l'ambito di applicazione del suddetto regolamento, indicando i regolamenti che prevedono la costituzione delle cauzioni alle quali si applica. Il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, prevede che il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione sia subordinato alla costituzione di una cauzione. Occorre quindi precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applicano anche al regolamento (CE) n. 670/2003.

     (2) Taluni regolamenti di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1782/2003 possono prevedere la costituzione di cauzioni. Occorre quindi precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applicano anche ai regolamenti (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1782/2003.

     (3) Alcuni dei regolamenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono stati abrogati. A fini di chiarezza, occorre quindi aggiornare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85, sostituendo eventualmente il riferimento ai regolamenti abrogati con un riferimento ai regolamenti che li hanno sostituiti.

     (4) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2220/85 di conseguenza.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

     a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

     — regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi),

     — regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi),

     — regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine),

     — regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova),

     — regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame),

     — regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali),

     — regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio),

     — regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso),

     — regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati),

     — regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli),

     — regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

     — regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (carni bovine),

     — regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari),

     — regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (vino),

     — regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (prodotti della pesca e dell'acquacoltura),

     — regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio (lino e canapa),

     — regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (zucchero),

     — regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (carni ovine e caprine),

     — regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio (alcole etilico di origine agricola);

     b) regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto);

     c) regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (regime di aiuto alla produzione di cotone);

     d) regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi);

     e) regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio (regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi);

     f) regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.