§ 1.1.115 – Regolamento 17 dicembre 1987, n. 3846.
Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:17/12/1987
Numero:3846


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.


§ 1.1.115 – Regolamento 17 dicembre 1987, n. 3846.

Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 24 dicembre 1987, n. L 366).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87, in particolare l'articolo 16, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

     considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 entrerà in vigore la nomenclatura combinata delle merci istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità;

     considerando che è pertanto opportuno formulare le designazioni delle merci e i numeri della tariffa figuranti negli allegati dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli tenendo conto dei termini della nomenclatura combinata;

     considerando che, ai fini di una presentazione uniforme degli elenchi dei prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni e per garantire la loro corretta applicazione, è opportuno istituire una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

     considerando che in certi casi è necessaria la creazione di suddivisioni della nomenclatura combinata, rispondenti alle esigenze dell'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione; che per identificare tali suddivisioni e per agevolare il trattamento dei rispettivi dati è pertanto opportuno procedere alla creazione di codici numerici basati sui codici della nomenclatura combinata;

     considerando che, ove la fissazione di una restituzione riguardi solo una parte dei prodotti contemplati nell'ambito di una sottovoce della nomenclatura combinata, è necessario indicare anche la parte della sottovoce della nomenclatura combinata per la quale non viene fissata la restituzione, allo scopo di tener fede ad una nomenclatura coerente per le restituzioni e di consentirne il trattamento computerizzato;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i Comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     Sulla base della nomenclatura combinata è instaurata una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, di seguito denominata "nomenclatura delle restituzioni".

     La nomenclatura delle restituzioni è riportata nell'allegato I.

     Essa contiene suddivisioni complementari a quelle indicate nella nomenclatura combinata, necessarie per la designazione delle merci subordinate al regime delle restituzioni all'esportazione, nonché i numeri di codice di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. [2]

     Ogni sottovoce della nomenclatura delle restituzioni comporta un codice numerico di prodotto composto di dodici cifre consecutive:

     a) le prime otto cifre corrispondono ai codici numerici assegnati alle sottovoci della nomenclatura combinata;

     b) la nona cifra identifica il codice addizionale Taric;

     c) la decima, l'undicesima e la dodicesima cifra identificano le sottovoci della nomenclatura delle restituzioni. Se una sottovoce della nomenclatura combinata non è suddivisa ai fini della nomenclatura delle restituzioni, le ultime tre cifre sono "000".

 

     Art. 3. [3]

     La nomenclatura delle restituzioni è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e i codici numerici debbono essere indicati sui documenti previsti a questo effetto.

     Le ultime quattro cifre di questi codici sono considerate codici addizionali Taric di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

     Gli Stati membri possono raggruppare la nomenclatura delle restituzioni con altre nomenclature.

     La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la versione completa della nomenclatura delle restituzioni applicabile a partire dal 1° gennaio di ogni anno, quale risultante dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 3 bis. [4]

     Le destinazioni e i gruppi di paesi stabili comuni a diverse organizzazioni di mercato sono codificati e figurano nell'allegato II.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

 

 

ALLEGATO I [5]

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE

 

SOMMARIO

 

1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

2. Riso e rotture di riso

3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

4. Alimenti composti a base di cereali per l’alimentazione degli animali

5. Carni bovine

6. Carni suine

7. Carni di volatili

8. Uova

9. Latte e prodotti lattiero-caseari

10. Ortofrutticoli

11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

12. Olio di oliva

13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

15. Vini

 

1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

destinato alla semina

1001 10 00 9200

 

altri

1001 10 00 9400

ex 1001 90

altri:

 

 

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 91 9000

1001 90 99

altri

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Orzo:

 

1003 00 10

destinato alla semina

1003 00 10 9000

1003 00 90

altro

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avena:

 

 

destinata alla semina

1004 00 00 9200

 

altro

1004 00 00 9400

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

destinato alla semina:

 

1005 10 90

altro

1005 10 90 9000

1005 90 00

altro

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgo da granella:

 

1007 00 90

altro

1007 00 90 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

1008 20 00

Miglio

1008 20 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

di frumento (grano):

 

1101 00 11

di frumento (grano) duro

1101 00 11 9000

1101 00 15

di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

 

avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

 

avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

 

avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

 

avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

 

avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

 

avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

di frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 10 00

Farina di segala:

 

 

avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

 

avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

 

avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

semole e semolini:

 

1103 11

di frumento (grano):

 

1103 11 10

di frumento (grano) duro:

 

 

avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g:

 

 

Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso

1103 11 10 9200

 

altri

1103 11 10 9400

 

aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

 

avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

 

avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800

 

2. Riso e rotture di riso

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1006

Riso

 

1006 20

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

a grani medi

1006 20 13 9000

 

a grani lunghi:

 

1006 20 15

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

 

altro:

 

1006 20 92

a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

a grani medi

1006 20 94 9000

 

a grani lunghi:

 

1006 20 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

 

Riso semilavorato:

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

a grani medi

1006 30 23 9000

 

a grani lunghi:

 

1006 30 25

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

 

altro:

 

1006 30 42

a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

a grani medi

1006 30 44 9000

 

a grani lunghi:

 

1006 30 46

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

 

Riso lavorato:

 

 

surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

a grani tondi:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

 

altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

a grani medi:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 63 9100

 

altri

1006 30 63 9900

 

a grani lunghi:

 

1006 30 65

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 65 9100

 

altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 67 9100

 

altri

1006 30 67 9900

 

altro:

 

1006 30 92

a grani tondi:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

 

altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

a grani medi:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 94 9100

 

altri

1006 30 94 9900

 

a grani lunghi:

 

1006 30 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 96 9100

 

altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 98 9100

 

altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

Rotture di riso

1006 40 00 9000

 

3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

 

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

altra:

 

 

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

altre:

 

1102 90 10

di orzo:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

 

altri

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

di avena:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

Semole e semolini:

 

ex 1103 13

di granturco:

 

ex 1103 13 10

avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:

 

 

il cui tenore di materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

 

il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

 

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

altri:

 

 

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

di altri cereali:

 

1103 19 10

di segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

di orzo:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

di avena:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

 

1103 20 20

di orzo

1103 20 20 9000

1103 20 60

di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

di avena:

 

ex 1104 12 90

Fiocchi:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9100

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

di altri cereali:

 

1104 19 10

di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

di granturco:

 

 

Fiocchi:

 

 

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

 

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

 

di orzo:

 

ex 1104 19 69

Fiocchi:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

 

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

di avena:

 

ex 1104 22 20

mondati (decorticati o pilati):

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

di granturco:

 

ex 1104 23 10

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

 

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti «Grütze» o «grutten»), che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1) (3)

1104 23 10 9100

 

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti «Grütze» o «grutten»), che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1) (3)

1104 23 10 9300

1104 29

di altri cereali:

 

 

di orzo:

 

ex 1104 29 01

mondati (decorticati o pilati):

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

perlati:

 

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

 

prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9100

 

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

 

seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9300

 

altri:

 

 

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

ex 1104 29 11

di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 11 9000

 

soltanto spezzati:

 

1104 29 51

di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

di segala

1104 29 55 9000

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

non torrefatto:

 

 

di frumento (grano):

 

1107 10 11

presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

altro

1107 10 19 9000

 

altro:

 

1107 10 91

presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

Amido di frumento (grano):

 

 

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 11 00 9200

 

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

Amido di granturco:

 

 

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 12 00 9200

 

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

Fecola di patate:

 

 

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 13 00 9200

 

avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

Amido di riso:

 

 

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 19 10 9200

 

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

 

allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

 

altri:

 

 

contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

 

1702 30 51

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 51 9000

1702 30 59

altri (6)

1702 30 59 9000

 

altri:

 

1702 30 91

in polvere cristallina bianca anche agglomerata

1702 30 91 9000

1702 30 99

altri (6)

1702 30 99 9000

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

 

Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

 

altri (6)

1702 90 50 9900

 

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

altri:

 

1702 90 75

in polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

altri

1702 90 79 9000

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

altre:

 

 

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

altri:

 

2106 90 55

di glucosio o di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000

 

(1) GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46.

(2) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell’allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

il metodo utilizzato è quello ripreso nell’allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4) Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22). La purezza dell’amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell’allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6).

(5) La restituzione all’esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1. fecola di patate: [(tenore effettivo % di materia secca)/80] × restituzione all’esportazione;

2. per tutti gli altri amidi: [(tenore effettivo % di materia secca)/87] × restituzione all’esportazione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all’uopo prevista.

(6) La restituzione all’esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all’esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:

((tenore effettivo di materia secca)/78) × restituzione all’esportazione

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell’allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

 

4. Alimenti composti a base di cereali per l’alimentazione degli animali

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali (1):

 

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % (2) (3):

 

2309 10 11

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 10 13 9000

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (2):

 

2309 10 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 10 31 9000

2309 10 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 33 9000

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (2):

 

2309 10 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

altri:

 

 

altri:

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % (2) (3):

 

2309 90 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattierocaseari inferiore a 10 %:

2309 90 31 9000

2309 90 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 90 33 9000

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (2):

 

2309 90 41

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattierocaseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 90 43 9000

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (2):

 

2309 90 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattierocaseari inferiore a 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53 9000

 

(1) Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(2) Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l’espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l’origine dell’amido.

(3) La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

 

5. Carni bovine

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

ex 0102 10

riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 10 10

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

sino all’età di 30 mesi

0102 10 10 9140

 

altre

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

Vacche:

 

 

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

sino all’età di 30 mesi

0102 10 30 9140

 

altre

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

altri:

 

 

di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

altri:

 

 

delle specie domestiche:

 

 

di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 90 41

da macello:

 

 

di peso superiore a 220 kg

0102 90 41 9100

 

di peso superiore a 300 kg:

 

 

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 90 51

destinate alla macellazione

0102 90 51 9000

0102 90 59

altre

0102 90 59 9000

 

Vacche:

 

0102 90 61

destinate alla macellazione

0102 90 61 9000

0102 90 69

altre

0102 90 69 9000

 

altri:

 

0102 90 71

destinati alla macellazione

0102 90 71 9000

0102 90 79

altri

0102 90 79 9000

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

in carcasse o mezzene:

 

 

la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

 

di bovini adulti maschi (1)

0201 10 00 9110

 

altri

0201 10 00 9120

 

altre:

 

 

di bovini adulti maschi (1)

0201 10 00 9130

 

altri

0201 10 00 9140

0201 20

altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

quarti detti «compensati»:

 

 

di bovini maschi adulti (1)

0201  20 20 9110

 

altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

busti e quarti anteriori:

 

 

di bovini maschi adulti (1)

0201  20 30 9110

 

altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

selle e quarti posteriori:

 

 

su un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

 

di bovini maschi adulti (1)

0201  20 50 9110

 

altri

0201 20 50 9120

 

con più di otto costole o otto paia di costole:

 

 

di bovini adulti maschi (1)

0201  20 50 9130

 

altri

0201 20 50 9140

ex 0201  20 90

altri:

 

 

il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

disossate:

 

 

pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (4)

0201 30 00 9050

 

pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % (6)

0201 30 00 9060

 

altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % (6), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:

 

 

ottenuti da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (2)

0201 30 00 9100

 

ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (2)

0201 30 00 9120

 

altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

in carcasse o mezzene:

 

 

la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

altre

0202 10 00 9900

 

ex 0202 20

altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

Quarti detti «compensati»

0202 20 10 9000

0202 20 30

Busti e quarti anteriori

0202 20 30 9000

0202 20 50

Selle e quarti posteriori:

 

 

su un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

 

su più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

altri:

 

 

il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

disossate:

 

0202 30 90

altre:

 

 

pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d’America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (4)

0202 30 90 9100

 

altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (6)

0202 30 90 9200

 

altri

0202 30 90 9900

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

altre:

 

0206 10 95

Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

 

della specie bovina, congelate:

 

0206 29

altre:

 

 

altre:

 

0206 29 91

Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

disossate:

 

 

salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

della specie bovina:

 

ex 1602 50 10

non cotte, miscugli di carne o di frattaglie cotte, di carne o di frattaglie non cotte:

 

 

non cotte; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

prodotti trasformati nell’ambito del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7):

 

 

40 % o più

1602 50 10 9170

 

altre:

 

 

in recipienti ermeticamente chiusi:

 

ex 1602 50 31

«corned beef»; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:

 

 

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

90 % o più:

 

 

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 31 9125

 

80 % o più ma meno di 90 %:

 

 

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 39

altre:

 

 

contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

90 % o più:

 

 

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9125

 

80 % o più ma meno di 90 %:

 

 

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9325

 

60 % o più ma meno di 80 %:

 

 

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9425

 

con un rapporto collageno/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

60 % o più:

 

 

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9525

ex 1602 50 80

altre:

 

 

contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

40 % o più:

 

 

prodotti trasformati nell’ambito del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)

1602 50 80 9535

 

NB: In virtù dell’articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l’esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

 

(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell’attestato riportato nell’allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).

(2) La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(3) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

(4) GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

(5) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(8) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev’essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

 

6. Carni suine

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

altri:

 

ex 0103 91

di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

delle specie domestiche:

 

0103 92 19

altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

di animali della specie suina domestica (12)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

Spalle e loro pezzi (13):

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

altre:

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi (14):

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

Lombate e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

 

altre:

 

ex 0203 19 55

disossate:

 

 

prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (1) (11) (13) (14) (15)

0203 19 55 9110

 

pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (1) (11)

0203 19 55 9310

 

congelate:

 

ex 0203 21

in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

di animali della specie suina domestica (12)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

Spalle e loro pezzi (13):

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

altre:

 

 

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi (14):

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

Lombate e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

 

altre:

 

ex 0203 29 55

disossate:

 

 

prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (1) (13) (14) (15) (16)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

della specie suina domestica:

 

 

salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

Prosciutti e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

 

secchi o affumicati:

 

ex 0210 11 31

Prosciutti e loro pezzi:

 

 

«Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele» (2):

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

 

altri:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

salate o in salamoia:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

secche o affumicate:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

altre:

 

 

della specie suina domestica:

 

 

salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

Lombate e loro pezzi:

 

 

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 % 0210 19 40 9100

 

ex 0210 19 50

altre:

 

 

disossate:

 

 

Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)

0210 19 50 9100

 

Pancette e loro pezzi, scotennate (1):

 

 

con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 50 9310

 

secche o affumicate:

 

 

altre:

 

ex 0210 19 81

disossate:

 

 

«Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele», e loro pezzi (2)

0210 19 81 9100

 

Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

altri (8):

 

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (4) (6):

 

 

non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

 

altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

altri (3) (6):

 

 

non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

 

altri 1601 00 99 9190

 

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

della specie suina:

 

ex 1602 41

Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

della specie suina domestica (7):

 

 

cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (8) (9):

 

 

in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (17)

1602 41 10 9110

 

in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

della specie suina domestica (7):

 

 

cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (8) (9):

 

 

in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (18)

1602 42 10 9110

 

in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

altre, compresi i miscugli:

 

 

della specie suina domestica:

 

 

contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

altre (7) (10):

 

 

cotte, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (8) (9):

 

 

non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

 

contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130

 

(1) I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L’espressione «loro pezzi» si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(2) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(3) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(4) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(5) Soppressa dal regolamento (CE) n. 2333/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 25).

(6) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(7) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(8) La concessione delle restituzioni è subordinata all’osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19). Al momento dell’ottemperamento delle formalità doganali d’esportazione, l’esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(9) Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 22).

(10) Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(11) Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/1999.

(12) Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».

(13) Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».

(14) Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».

(15) La parte della «gola, parte della spalla», la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della «gola parte della spalla», se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(16) La carne senz’osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(17) Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

(18) Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

7. Carni di volatili

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

Galli e galline:

 

 

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

0105 11 11

razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

altri

0105 11 19 9000

 

altri:

 

0105 11 91

razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

ex 0105 19

altri:

 

0105 19 20

Oche

0105 19 20 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

di galli e galline:

 

ex 0207 12

interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»:

 

 

galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati:

 

 

altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati:

 

 

«polli 65 %»:

 

 

galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati:

 

 

altri

0207 12 90 9190

 

galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

 

galli e galline nei quali la punta dello sterno, il femore e la tibia sono completamente ossificati:

 

 

altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

Pezzi:

 

 

non disossati:

 

ex 0207 14 20

Metà o quarti:

 

 

di galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati:

 

 

altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

Cosce e loro pezzi:

 

 

di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati:

 

 

altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

altri:

 

 

Metà o quarti, senza codrioni:

 

 

di galli e galline, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati:

 

 

altri

0207 14 70 9190

 

Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale:

 

 

di galli e galline il cui femore è completamente ossificato:

 

 

altri

0207 14 70 9290

 

di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

interi, congelati:

 

0207 25 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

0207 25 10 9000

0207 25 90

presentati pennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

Pezzi:

 

ex 0207 27 10

disossati:

 

 

Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente:

 

 

altri:

 

 

altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

 

non disossati:

 

 

Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

altri

0207 27 70 9000

 

8. Uova

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

di volatili da cortile:

 

 

da cova (1):

 

0407 00 11

di tacchine o di oche

0407 00 11 9000

0407 00 19

altri

0407 00 19 9000

0407 00 30

altri

0407 00 30 9000

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

Tuorli:

 

ex 0408 11

essiccati:

 

ex 0408 11 80

altri:

 

 

atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

altri:

 

 

altri:

 

ex 0408 19 81

liquidi:

 

 

atti ad uso alimentare:

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

altri, compresi congelati:

 

 

atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

 

altri:

 

ex 0408 91

essiccati:

 

ex 0408 91 80

altri:

 

 

atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

altri:

 

ex 0408 99 80

altri:

 

 

atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100

 

(1) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell’azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 100).

 

9. Latte e prodotti lattiero-caseari

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (15):

 

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

0401 10 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

altri

0401 10 90 9000

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

 

inferiore o uguale a 3 %:

 

0401 20 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 11 9100

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 19 9100

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 19 9500

 

superiore a 3 %:

 

0401 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

altri

0401 20 99 9000

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

 

 

inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 30 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %

0401 30 11 9400

 

superiore a 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %

0401 30 19 9700

 

superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0401 30 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 35 %

0401 30 31 9100

 

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 31 9400

 

superiore a 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 35 %

0401 30 39 9100

 

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 39 9400

 

superiore a 39 %

0401 30 39 9700

 

superiore a 45 %:

 

0401 30 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 68 %

0401 30 91 9100

 

superiore a 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 68 %

0401 30 99 9100

 

superiore a 68 %

0401 30 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (8):

 

ex 0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (11):

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (13):

 

0402 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

altri

0402 10 19 9000

 

altri (14):

 

0402 10 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

altri

0402 10 99 9000

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % (11):

 

ex 0402 21

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (13):

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 11 %

0402 21 11 9200

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 11 9300

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 11 9500

 

superiore a 25 %

0402 21 11 9900

 

altri:

 

0402 21 17

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %:

 

 

inferiore o uguale a 17 %

0402 21 19 9300

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 19 9500

 

superiore a 25 %

0402 21 19 9900

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 21 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 28 %

0402 21 91 9100

 

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 91 9200

 

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 91 9350

 

superiore a 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 28 %

0402 21 99 9100

 

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 99 9200

 

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 %

0402 21 99 9300

 

superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 99 9400

 

superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 %

0402 21 99 9500

 

superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 %

0402 21 99 9600

 

superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 %

0402 21 99 9700

 

superiore a 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

altri (14):

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

altri:

 

0402 29 15

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 11 %

0402 29 15 9200

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 15 9300

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 15 9500

 

superiore a 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 19 9300

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 19 9500

 

superiore a 25 %

0402 29 19 9900

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 29 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 41 %

0402 29 99 9100

 

superiore a 41 %

0402 29 99 9500

 

altri:

 

0402 91

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (13):

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

0402 91 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 11 9370

0402 91 19

altri:

 

 

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 19 9370

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:

 

0402 91 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 91 31 9300

0402 91 39

altri:

 

 

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % del peso

0402 91 39 9300

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

0402 91 99

altri

0402 91 99 9000

0402 99

altri (14):

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

0402 99 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 11 9350

0402 99 19

altri:

 

 

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 19 9350

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0402 99 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:

 

 

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 31 9150

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %

0402 99 31 9300

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

altri:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

ex 0403 90

altri:

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao:

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide (8) (12):

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):

 

0403 90 11

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

 

inferiore o uguale a 11 %

0403 90 13 9200

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0403 90 13 9300

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 13 9500

 

superiore a 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

superiore a 27 %

0403 90 19 9000

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (4):

 

0403 90 33

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 33 9400

 

superiore a 25 %

0403 90 33 9900

 

altri:

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):

 

0403 90 51

inferiore o uguale a 3 %:

 

 

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

superiore a 6 %:

 

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %

0403 90 59 9170

 

superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %

0403 90 59 9310

 

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0403 90 59 9340

 

superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %

0403 90 59 9370

 

superiore a 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

altri:

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):

 

ex 0404 90 21

inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

in polvere o granuli, aventi tenore d’acqua inferiore o uguale a 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

 

uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %

0404 90 21 9120

 

uguale o superiore a 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (8):

 

 

in polvere o in granuli:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 11 %

0404 90 23 9120

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 23 9130

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 23 9140

 

superiore a 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

superiore a 27 % (8):

 

 

in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 28 %

0404 90 29 9110

 

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0404 90 29 9115

 

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0404 90 29 9125

 

superiore a 45 %

0404 90 29 9140

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (4) (8):

 

0404 90 81

inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

 

in polvere o in granuli:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

inferiore o uguale a 11 %

0404 90 83 9110

 

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 83 9130

 

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 83 9150

 

superiore a 25 %

0404 90 83 9170

 

altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

 

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

Burro:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

 

Burro naturale:

 

0405 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

 

uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

altro:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

 

uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

Burro ricombinato:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

 

uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

 

altro:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

Burro di siero di latte:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

 

altro:

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

 

uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ma inferiore a 80 %:

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

 

uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

altre:

 

0405 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

altre

0405 90 90 9000

 

Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

 

 

Tenore massimo d’acqua in peso del prodotto (%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)

 

ex 0406

Formaggi e latticini (7) (10):

 

 

 

ex 0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

 

 

 

formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata:

 

 

0406 10 20 9100

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

 

Ricotta salata:

 

 

 

 

fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

 

altri

55

39

0406 10 20 9290

 

Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

inferiore a 5 %

60

 

0406 10 20 9610

 

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

 

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

57

19

0406 10 20 9630

 

altri, aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

 

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

40

39

0406 10 20 9640

 

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

50

39

0406 10 20 9650

 

superiore a 62 %:

 

 

0406 10 20 9660

 

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

 

 

 

 

Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

 

uguale o superiore a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

 

altri:

 

 

0406 10 20 9870

 

altri:

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:

 

 

 

ex 0406 20 90

altri:

 

 

 

 

Formaggi ottenuti da siero di latte:

 

 

0406 20 90 9100

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

 

uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %

40

34

0406 20 90 9913

 

uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %

20

30

0406 20 90 9915

 

uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %

15

30

0406 20 90 9917

 

uguale o superiore a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

 

altri:

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

 

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

inferiore o uguale a 48 %:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

 

uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

 

inferiore a 20 %

60

 

0406 30 31 9710

 

uguale o superiore a 20 %

60

20

0406 30 31 9730

 

uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

 

inferiore a 20 %

57

 

0406 30 31 9910

 

uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %

57

20

0406 30 31 9930

 

uguale o superiore a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

superiore a 48 %:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

 

uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

 

uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

 

uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

 

inferiore a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

 

uguale o superiore a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

Formaggi a pasta erborinata:

 

 

 

ex 0406 40 50

Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

altri formaggi:

 

 

 

 

altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

 

Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

 

Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

 

Feta (3):

 

 

 

ex 0406 90 31

di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra:

 

 

 

 

fabbricata esclusivamente con latte di pecora:

 

 

 

 

avente tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 31 9119

ex 0406 90 33

altri:

 

 

 

 

fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 33 9119

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

60

39

0406 90 33 9919

 

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

59

50

0406 90 33 9951

ex 0406 90 35

Kefalotyri:

 

 

 

 

fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:

38

40

0406 90 35 9190

 

altri:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

 

altri:

 

 

 

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

Grana padano, Parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

Fiore sardo, Pecorino:

 

 

 

 

fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

 

altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

altri:

 

 

 

 

Formaggi ottenuti da siero di latte:

 

 

0406 90 69 9100

 

altri

38

30

0406 90 69 9910

 

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

 

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:

 

 

 

 

aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %

50

45

0406 90 76 9300

 

aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

 

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

Gouda:

 

 

 

 

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %

50

20

0406 90 78 9100

 

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

 

altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, d’acqua uguale o inferiore a 40 %

40

39

0406 90 85 9930

 

aventi tenore, in peso, d’acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %

45

39

0406 90 85 9970

 

altri:

 

 

0406 90 85 9999

 

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:

 

 

 

 

formaggi ottenuti da siero di latte:

 

 

0406 90 86 9100

 

altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

inferiore a 5 %

52

 

0406 90 86 9200

 

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

 

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

 

uguale o superiore a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:

 

 

 

 

formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri:

 

 

0406 90 87 9100

 

altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

inferiore a 5 %

60

 

0406 90 87 9200

 

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

 

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %

53

19

0406 90 87 9400

 

uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

 

Idiazábal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

 

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

 

Manouri

43

53

0406 90 87 9972

 

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

 

Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

 

Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

 

altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

superiore a 62 % ed uguale e inferiore a 72 %:

 

 

 

 

formaggi ottenuti da siero di latte:

 

 

0406 90 88 9100

 

altri:

 

 

 

 

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

 

uguale o superiore a 40 %

 

 

 

 

Akawi

55

40

0406 90 88 9500

 

(1) Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(2) Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22)

(3) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(4) L’importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l’importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8).

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione

(5) Soppressa dal regolamento (CE) n. 707/98 della Commissione (GU L 98 del 31.3.1998, pag. 11).

(6) Soppressa dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione (GU L 111 del 4.5.1996, pag. 9).

(7) a) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

b) La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione.

c) Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

d) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

e) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.

(8) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d’acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d’acqua.

(9) Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(10) a) Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

b) Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

c) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

d) I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.

(11) La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(12) Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabile rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(13) I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(14) L’importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8).

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(15) I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.

 

10. Ortofrutticoli

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati:

 

 

delle categorie «extra», I e II, a norma del regolamento (CE) n. 790/2000

0702 00 00 9100

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

 

Mandorle:

 

ex 0802 12

sgusciate:

 

0802 12 90

altre:

0802 12 90 9000

 

Nocciole (Corylus spp.):

 

0802 21 00

con guscio

0802 21 00 9000

0802 22 00

sgusciate

0802 22 00 9000

 

Noci comuni:

 

0802 31 00

con guscio

0802 31 00 9000

ex 0805

Agrumi, freschi o secchi:

 

ex 0805 10

Arance:

 

ex 0805 10 20

Arance dolci, fresche:

 

 

delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 1799/2001

0805 10 20 9100

ex 0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

 

ex 0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum):

 

 

freschi, delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 1799/2001

0805 50 10 9100

ex 0806

Uve, fresche o secche:

 

ex 0806 10

fresche:

 

ex 0806 10 10

da tavola:

 

 

delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 2789/1999

0806 10 10 9100

ex 0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

ex 0808 10

Mele:

 

ex 0808 10 80

altre:

 

 

Mele da sidro:

 

 

altre:

 

 

delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 85/2004

0808 10 80 9100

ex 0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci:

 

ex 0809 30 10

Pesche noci:

 

 

delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 2335/1999

0809 30 10 9100

ex 0809 30 90

altre:

 

 

delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 2335/1999

0809 30 90 9100

 

11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0806

Uve, fresche o secche:

 

ex 0806 20

Uve secche:

 

0806 20 30

Uva sultanina

0806 20 30 9000

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:

 

ex 0812 10 00

Ciliegie:

 

 

ciliegie sgambate e snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida e con un peso netto sgocciolato pari almeno al 45 % del peso netto

0812 10 00 9100

ex 2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:

 

ex 2002 10

Pomodori, interi o in pezzi:

 

ex 2002 10 10

pelati:

 

 

presentati in imballaggio immediato di contenuto netto pari o superiore a 1 kg

2002 10 10 9100

ex 2006 00

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

 

 

altre:

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

2006 00 31

Ciliegie

2006 00 31 9000

 

altre:

 

ex 2006 00 99

altri:

 

 

Ciliegie

2006 00 99 9100

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

ex 2008 19

altre, compresi i miscugli:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

 

altre:

 

ex 2008 19 19

altre:

 

 

Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avellana), non compresi i miscugli

2008 19 19 9100

 

in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg:

 

 

altre:

 

ex 2008 19 99

altre:

 

 

Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avellana) non compresi i miscugli

2008 19 99 9100

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

Succhi di arancia:

 

ex 2009 11

congelati:

 

 

di un valore Brix non superiore a 67:

 

ex 2009 11 99

altri:

 

 

Succhi puri, senza aggiunta di altre sostanze, di un valore Brix:

 

 

pari o superiore a 10, ma inferiore o uguale a 22

2009 11 99 9110

 

pari o superiore a 22, ma inferiore o uguale a 33

2009 11 99 9120

 

pari o superiore a 33, ma inferiore o uguale a 44

2009 11 99 9130

 

pari o superiore a 44, ma inferiore o uguale a 55

2009 11 99 9140

 

pari o superiore a 55

2009 11 99 9150

ex 2009 12 00

non congelati, di un valore Brix non superiore a 20:

 

 

Succhi puri, senza aggiunta di altre sostanze, di un valore Brix pari o superiore a 10 e di valore pari o superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto

2009 12 00 9111

ex 2009 19

altri:

 

 

di un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67:

 

ex 2009 19 98

altri:

 

 

Succhi puri, senza aggiunta di altre sostanze, di un valore Brix:

 

 

pari o superiore a 20, ma inferiore o uguale a 22

2009 19 98 9112

 

pari o superiore a 22, ma inferiore o uguale a 33

2009 19 98 9120

 

pari o superiore a 33, ma inferiore o uguale a 44

2009 19 98 9130

 

pari o superiore a 44, ma inferiore o uguale a 55

2009 19 98 9140

 

pari o superiore a 55

2009 19 98 9150

 

12. Olio di oliva

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1509

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

1509 10

vergini:

 

1509 10 10

Olio di oliva lampante

1509 10 10 9000

1509 10 90

altri:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno

1509 10 90 9100

 

altri

1509 10 90 9900

1509 90 00

altri:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno

1509 90 00 9100

 

altri

1509 90 00 9900

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:

 

1510 00 10

Oli greggi

1510 00 10 9000

1510 00 90

altri:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno

1510 00 90 9100

 

altri

1510 00 90 9900

 

13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

 

ex 1701 11

di canna:

 

ex 1701 11 90

altri:

 

 

Zuccheri canditi

1701 11 90 9100

 

altri zuccheri greggi:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 11 90 9910

ex 1701 12

di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

altri:

 

 

Zuccheri canditi

1701 12 90 9100

 

altri zuccheri greggi:

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

 

altri:

 

1701 91 00

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

altri:

 

1701 99 10

Zuccheri bianchi:

 

 

Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

 

altri:

 

 

di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

 

altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

altri:

 

 

addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100

 

14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

Isoglucosio:

 

 

contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 60 10

Isoglucosio

1702 60 10 9000

ex 1702 60 80

Sciroppo di inulina ottenuto immediatamente dopo l’idrolisi dell’inulina o di oligofruttosi e contenente, in peso, allo stato secco, 80 % o più di fruttosio

1702 60 80 9100

1702 60 95

altri:

1702 60 95 9000

 

ex 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

Isoglucosio

1702 90 30 9000

1702 90 60

Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

1702 90 60 9000

 

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 99

altri:

 

 

altri, escluso sorbosio

1702 90 99 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

altre:

 

 

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

di isoglucosio

2106 90 30 9000

 

altri:

 

2106 90 59

altri

2106 90 59 9000

 

15. Vini

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

2009 69

Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

 

 

altri:

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

2009 69 11

di valore inferiore o uguale a 22 euro per 100 kg di peso netto:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2009 69 11 9100

2009 69 19

altri:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2009 69 19 9100

 

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

di valore superiore a 18 euro per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 51

concentrati:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2009 69 51 9100

 

di valore uguale o inferiore a 18 euro per 100 kg di peso netto:

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

2009 69 71

concentrati:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2009 69 71 9100

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:

 

 

altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole:

 

2204 21

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:

 

 

altri:

 

 

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

 

altri:

 

2204 21 79

Vini bianchi:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 21 79 9100

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 21 79 9200

 

altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 21 79 9910

2204 21 80

altri:

 

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 21 80 9100

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 21 80 9200

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

 

altri:

 

2204 21 84

Vini bianchi:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 21 84 9100

2204 21 85

altri:

 

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 21 85 9100

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:

 

2204 21 94

altri:

 

 

Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 21 94 9100

 

altri:

 

 

Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 21 94 9910

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:

 

2204 21 98

altri:

 

 

Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 21 98 9100

 

altri:

 

 

Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 21 98 9910

2204 29

altri:

 

 

altri:

 

 

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

 

altri:

 

 

Vini bianchi:

 

2204 29 62

Sicilia:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 62 9100

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 62 9200

 

altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 62 9910

2204 29 64

Veneto:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 64 9100

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 64 9200

 

altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 64 9910

2204 29 65

altri:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 65 9100

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 65 9200

 

altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 65 9910

 

altri:

 

2204 29 71

Puglia:

 

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 71 9100

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 71 9200

2204 29 72

Sicilia:

 

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 72 9100

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 72 9200

2204 29 75

altri:

 

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 75 9100

 

Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 75 9200

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

 

altri:

 

2204 29 83

Vini bianchi:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 83 9100

2204 29 84

altri:

 

 

Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 84 9100

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:

 

2204 29 94

altri:

 

 

Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 29 94 9100

 

altri:

 

 

Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 94 9910

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:

 

2204 29 98

altri:

 

 

Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 29 98 9100

 

altri:

 

 

Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 29 98 9910

2204 30

altri mosti di uva:

 

 

altri:

 

 

con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:

 

2204 30 92

concentrati:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 30 92 9100

2204 30 94

altri:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 30 94 9100

 

altri:

 

2204 30 96

concentrati:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 30 96 9100

2204 30 98

altri:

 

 

Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999

2204 30 98 9100

 

 

ALLEGATO II [6]

Codice delle destinazioni per le restituzioni all’esportazione

 

     A00 Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un’esportazione fuori della Comunità)

     A01 Altre destinazioni

     A02 Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d’America

     A03 Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera

     A04 Tutti i paesi terzi

     A05 Altri paesi terzi

     A10 Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

     Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

     A11 Paesi ACP (paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

     Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centraficana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d’Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea- Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

     A12 Paesi o territori del bacino Mediterraneo

     Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

     A13 Paesi dell’OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

     Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

     A14 Paesi dell’ANASE (Associazione delle nazioni dell’Asia Sud-orientale)

     Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

     A15 Paesi dell’America Latina

     Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

     A16 Paesi dell’AASCR (Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale)

     Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

     A17 Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall’Unione europea

     Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

     A18 Paesi PECO (paesi dell’Europa centrale e orientale)

     Romania, Bulgaria, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     A19 Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

     Stati Uniti d’America, Canada, Messico.

     A20 Paesi del Mercosur (Mercato comune dell’America del Sud)

     Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

     A21 Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell’Asia)

     Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong.

     A22 Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

     Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

     A23 Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

     Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

     A24 Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

     Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

     A25 Paesi dell’OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

     Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

     A26 Paesi o territori europei diversi dall’Unione europea

     Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Stato della Città del Vaticano, Turchia, Romania, Bulgaria, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     A27 Africa (A28) (A29)

     Paesi o territori dell’Africa del Nord, altri paesi dell’Africa.

     A28 Paesi o territori dell’Africa del Nord

     Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

     A29 Altri paesi dell’Africa

     Sudan, Mauritania, Mali, Burkina-Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant’Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

     A30 America (A31) (A32) (A33)

     America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

     A31 America del Nord

     Stati Uniti d’America, Canada, Groenlandia, Saint Pierre e Miquelon.

     A32 America centrale e Antille

     Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinidad e Tobago, Grenada, Aruba, Antille olandesi.

     A33 America del Sud

     Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

     A34 Asia (A35) (A36)

     Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell’Asia.

     A35 Vicino e Medio Oriente

     Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

     A36 Altri paesi dell’Asia

     Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong Kong, Macao.

     A37 Oceania e regioni polari (A38) (A39)

     Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell’Oceania e regioni polari.

     A38 Australia e Nuova Zelanda

     Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

     A39 Altri paesi dell’Oceania e regioni polari

     Papua Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

     A40 Paesi o territori PTOM

     Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Antille olandesi, Aruba, Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena e dipendenze, Territori dell’Antartico britannico, Territorio britannico dell’Oceano indiano.

     A96 Comuni di Livigno e di Campione d’Italia, Isola di Helgoland.

     A97 Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un’esportazione fuori della Comunità

     Destinazioni di cui agli articoli 36, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2605/1999.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1222/96.

[3] Articolo così modificatodall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1222/96.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2605/1999.

[5] Allegato da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2091/2005.

[6] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2605/1999 e da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2091/2005.