§ 1.6.B35 - Regolamento 3 novembre 1999, n. 2335.
Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/11/1999
Numero:2335


Sommario
Art. 1.      La norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine di cui al codice NC 080930 è stabilita nell'allegato. La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, [...]
Art. 2.      II regolamento (CEE) n. 3596/90 è abrogato
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.B35 - Regolamento 3 novembre 1999, n. 2335. [1]

Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine.

(G.U.C.E. 4 novembre 1999, n. L 281).

 

Art. 1.

     La norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine di cui al codice NC 080930 è stabilita nell'allegato. La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

     - una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;

     - per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

 

     Art. 2.

     II regolamento (CEE) n. 3596/90 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

NORMA PER LE PESCHE E LE NETTARINE

 

     I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

     La presente norma si applica alle pesche e alle nettarine [1] delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. e Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e le nettarine destinate alla trasformazione industriale.

 

     II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le nettarine devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime [2]

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le nettarine devono essere:

     - intere;

     - sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

     - praticamente prive di parassiti;

     - praticamente prive di attacchi di parassiti;

     - prive di umidità esterna anormale;

     - prive di odore e/o sapore estranei.

     Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.

     Le pesche e le nettarine devono essere state raccolte con cura.

     Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle pesche e delle nettarine devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse;

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

 

     B. Classificazione

     Le pesche e le nettarine sono classificate nelle tre categorie seguenti:

     i) Categoria "Extra"

     Le pesche e le nettarine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

     ii) Categoria I

     Le pesche e le nettarine di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Tuttavia un lieve difetto di forma, di sviluppo o di colorazione può essere ammesso.

     La polpa deve essere priva di deterioramenti.

     Le pesche e le nettarine aperte al punto d'attacco del peduncolo non sono ammesse.

     Possono tuttavia comportare lievi difetti della buccia, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio, nei limiti seguenti:

     - 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;

     - 0,5 cm² di superficie totale per tutti gli altri difetti.

     iii) Categoria II

     Questa categoria comprende le pesche e le nettarine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     La polpa non deve presentare difetti sostanziali. Inoltre, i frutti aperti al punto d'attacco del peduncolo sono ammessi solo entro i limiti delle tolleranze di qualità.

     Le pesche e le nettarine possono comportare difetti della buccia, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione, nei limiti seguenti:

     - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;

     - 1,5 cm² di superficie totale per tutti gli altri difetti.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     Il calibro è determinato

     - dalla circonferenza, o

     - dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le pesche e le nettarine sono calibrate secondo la scala seguente: (Omissis)

     Il calibro minimo ammesso per la categoria "Extra" è di 17,5 cm (circonferenza) e 56 mm (diametro).

     Il calibro D (diametro da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi e circonferenza da 16 cm inclusi a 17,5 cm esclusi) non è autorizzato nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre.

     La calibrazione è obbligatoria per tutte le categorie.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

 

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria "Extra"

     Il 5% in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quella della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria I

     Il 10% in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

     iii) Categoria II

     Il 10% in numero o in peso di pesche o nettarine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie, il 10% in numero o in peso di pesche o nettarine il cui calibro differisca dal calibro indicato sull'imballaggio di non oltre 1 cm in più o in meno, in caso di calibrazione alla circonferenza, o di non oltre 3 mm in più o in meno, in caso di calibrazione al diametro. Tuttavia, per i frutti classificati nel calibro più piccolo, questa tolleranza si riferisce solamente a pesche o nettarine il cui calibro non sia inferiore ai minimi fissati per più di 6 mm (circonferenza) o per più di 2 mm (diametro).

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o nettarine della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro e, per la categoria "Extra", di colorazione uniforme.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [3].

 

     B. Condizionamento

     Le pesche e le nettarine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [4]

 

     C. Presentazione

     Le pesche e le nettarine possono essere presentate:

     - in piccoli imballaggi;

     - in uno strato unico per la categoria "Extra"; ciascun frutto di questa categoria deve essere isolato dai frutti vicini;

nelle categorie I e II:

     - su uno o due strati, o

     - su quattro strati al massimo, se i frutti sono collocati in vassoi alveolari rigidi, costruiti in modo che il peso non gravi sui frutti dello strato inferiore.

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

 

     A. Identificazione [5]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

 

     B. Natura del prodotto

     - "Pesche" o "Nettarine", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     - Denominazione della varietà per le categorie "Extra" e I.

 

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione e denominazione nazionale, regionale o locale.

 

     D. Caratteristiche commerciali

     - categoria,

     - calibro (espresso dai valori minimo e massimo dei diametri o delle circonferenze, oppure mediante il codice d'identificazione che figura nel titolo III "Disposizioni relative alla calibrazione"),

     - numero di frutti (facoltativo),

     - tenore minimo di zucchero, misurato con rifrattometro ed espresso in valore Brix (facoltativo),

     - consistenza massima, misurata con penetrometro ed espressa in kg/0,5 cm² (facoltativo).

 

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

 

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [6]

 

[1] Sono compresi tutti i tipi derivati da Prunus persica Sieb. e Zucc. quali le pesche e le nettarine o simili (pesche noci e percoche), a nocciolo libero o aderente e a buccia vellutata o liscia.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1861/2004.

[2] Punto così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 582/2003.

[3] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[5] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[6] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.