§ 1.6.L16 - Regolamento 10 gennaio 2003, n. 46.
Regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione che modifica le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli freschi per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/01/2003
Numero:46


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     


§ 1.6.L16 - Regolamento 10 gennaio 2003, n. 46.

Regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione che modifica le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita.

(G.U.C.E. 11 gennaio 2003, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli ortofrutticoli freschi per i quali sono adottate norme di commercializzazione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento non possono essere messi in vendita, consegnati o altrimenti commercializzati se non sono conformi a tali norme. Le norme in questione prevedono che i prodotti contenuti in uno stesso imballaggio siano omogenei sotto il profilo della specie.

     (2) Gli imballaggi destinati al consumatore che contengono differenti specie di prodotti ortofrutticoli si stanno diffondendo sul mercato e permettono di rispondere alle esigenze di taluni consumatori. È dunque necessario modificare le varie norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per autorizzare questa pratica alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     Al titolo V (Disposizioni concernenti la presentazione), parte A (Omogeneità), dell'allegato ai regolamenti citati in allegato al presente regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:

     «In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

 

     Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001

     Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/2001

     Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/2002

     Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001

     Regolamento (CE) n. 1677/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97

     Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97

     Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1167/1999

     Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1615/2001

     Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001

     Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 848/2000

     Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2706/2000

     Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2001

     Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 716/2001

     Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 717/2001

     Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 453/2002

     Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 843/2002 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 982/2002 della Commissione

     Regolamento (CE) n. 1284/2002 della Commissione

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 6/2005.