§ 1.6.F94 - Regolamento 18 marzo 2002, n. 545.
Regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/03/2002
Numero:545


Sommario
Art. 1.      Le organizzazioni di produttori riconosciute, impegnate nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube e che beneficiano di un aiuto ai sensi del titolo II [...]
Art. 2.      L'aiuto:
Art. 3.      Il regolamento (CEE) n. 2159/89 si applica, mutatis mutandis, ai piani per i quali è versato l'aiuto a norma dell'articolo 1.
Art. 4.      L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F94 - Regolamento 18 marzo 2002, n. 545.

Regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole.

(G.U.C.E. 28 marzo 2002, n. L 84).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, stabilisce diverse misure specifiche per ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube. Viene concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano approvato dall'autorità competente per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti.

     (2) L'aiuto specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni per consentire un graduale trasferimento delle responsabilità finanziarie ai produttori.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 vengono mantenuti fino al loro esaurimento.

     (4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, al termine del periodo di dieci anni. Tali piani sono stati resi ammissibili all'aiuto per un undicesimo anno a norma del regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72.

     (5) Altri piani sono scaduti nel 2001, al termine del periodo di dieci anni.

     (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96. La relazione comprende una descrizione dei risultati delle misure specifiche a favore della frutta a guscio e delle carrube attuate a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma non formula proposte definitive di un quadro di sostegno permanente al settore.

     (7) In considerazione dell'importante ruolo ambientale svolto dal comparto della frutta a guscio quanto alla difesa dei suoli contro l'erosione, alla lotta contro gli incendi e alla salvaguardia del materiale genetico autoctono, e in considerazione della sua importante funzione sociale in termini di radicamento della popolazione sul territorio e quindi di contributo al mantenimento delle aree rurali, per il 2001 è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento scadono nel 2001, e che continuano a soddisfare i criteri di riconoscimento, la prosecuzione del finanziamento dei rispettivi piani nel quadro del bilancio 2002. Questa disposizione dovrebbe applicarsi anche alle organizzazioni di produttori i cui piani originari di miglioramento sono scaduti nel 2000 e sono stati prorogati in base al regolamento (CE) n. 558/2001.

     (8) Le superfici ammissibili dovrebbero includere le zone comprese in un piano, approvate nel 1990 o nel 1991 e in seguito inserite e/o trasferite in un altro piano tramite fusioni o acquisizioni di organizzazioni di produttori.

     (9) Dovrebbero essere ammesse al finanziamento unicamente le domande di aiuto relative ai lavori effettuati fino al 15 giugno 2002. I piani per i quali la fine del decimo anno è posteriore al 15 giugno 2000 sono stati ammessi all'aiuto comunitario per un undicesimo anno soltanto fino al 15 giugno 2001 a norma del regolamento (CE) n. 558/2001. A fini di continuità, tali piani dovrebbero essere ammessi a fruire dei contributi comunitari per il periodo che va dal 15 giugno 2001 al 31 dicembre 2001.

     (10) Al fine di semplificare le procedure amministrative, l'aiuto dovrebbe essere limitato alle superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto nell'ultimo anno di svolgimento del piano.

     (11) Il periodo massimo di un anno non è sufficiente per completare le operazioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube. L'aiuto massimo per ettaro dovrebbe essere quindi pagato in relazione ad altre operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nei limiti di un contributo comunitario del 75%.

     (12) Le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, dovrebbero essere applicate nel periodo di prosecuzione del pagamento dell'aiuto.

     (13) Per far fronte alla situazione economica del settore delle nocciole, è opportuno concedere un aiuto forfettario per le nocciole raccolte durante la campagna di commercializzazione 2001/2002 alle organizzazioni di produttori che non possono beneficiare della prosecuzione dei piani di miglioramento a norma del presente regolamento,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Le organizzazioni di produttori riconosciute, impegnate nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube e che beneficiano di un aiuto ai sensi del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, i cui piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione sono stati approvati nel 1990 o nel 1991 o includono superfici approvate nel 1990 o nel 1991, possono chiedere la prosecuzione dell'aiuto a favore di tali superfici per un ulteriore periodo massimo di un anno, alle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

     In tale periodo le organizzazioni di produttori continuano ad attuare i piani quali sono stati approvati per l'ultimo anno.

     Ai fini del presente regolamento, per ultimo anno del piano si intende il decimo anno per le superfici approvate nel 1991 e l'undicesimo anno per le superfici approvate nel 1990 e che hanno fruito della proroga prevista dal regolamento (CE) n. 558/2001.

 

     Art. 2.

     L'aiuto:

     a) è corrisposto a favore delle sole superfici per cui è stata presentata una domanda di aiuto in relazione all'ultimo anno del piano;

     b) è limitato ad un importo massimo di 241,50 EUR/ha, con un massimo del 75% per l'aliquota del contributo comunitario;

     c) è applicabile per un periodo massimo di un anno, immediatamente successivo alla data di scadenza dell'ultimo anno del piano, e al più tardi fino al 15 giugno 2002.

     I piani prorogati a norma del regolamento (CE) n. 558/2001, per i quali la data di inizio dell'ultimo anno è posteriore al 15 giugno 2000, possono fruire dell'aiuto comunitario per il periodo che va dal 15 giugno 2001 alla fine dell'ultimo anno.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 2159/89 si applica, mutatis mutandis, ai piani per i quali è versato l'aiuto a norma dell'articolo 1.

     Se necessario, ulteriori misure di applicazione sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 4.

     L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.