§ 1.6.E3 - Regolamento 18 luglio 1989, n. 2159.
Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/07/1989
Numero:2159


Sommario
Art. 1.      1. Le organizzazioni di produttori la cui attività economica riguarda la produzione e la commercializzazione di frutta a guscio e/o carrube,
Art. 2.      Gli Stati membri concedono il riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori e associazioni di produttori - in appresso denominate "organizzazioni di produttori " - la cui attività [...]
Art. 3.      1. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda di riconoscimento specifico alla competente autorità designata dallo Stato membro, unitamente al loro atto costitutivo e alle [...]
Art. 4.      La competente autorità accerta periodicamente e, almeno ogni tre anni, il regolare funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente all'articolo 3 e il rispetto delle [...]
Art. 5.      Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:
Art. 6.      Per piantagione omogenea, non dispersa, di alberi da frutta a guscio e/o carrubi, ai sensi del presente regolamento, appresso denominata "frutteto", si intende una piantagione non interrotta da [...]
Art. 7.      Il piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, qui di seguito denominato "piano ", che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in tutti o in parte dei [...]
Art. 7 bis. 
Art. 8.      1. L'organizzazione di produttori sottopone per approvazione alla competente autorità designata dallo Stato membro il progetto di piano, presentato conformemente all'allegato III e corredato di [...]
Art. 9.      L'autorità competente trasmette annualmente alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre, una relazione sullo stato di realizzazione dei piani approvati e sui risultati dei controlli [...]
Art. 10.      Per il calcolo dell'aiuto supplementare forfettario alla costituzione delle organizzazioni di produttori previsto all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72,
Art. 11.      Per beneficiare dell'aiuto specifico alla costituzione del fondo d'esercizio previsto all'articolo 14 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72, le organizzazioni di produttori comunicano alla [...]
Art. 12.      La competente autorità accerta nelle tre campagne successive al pagamento dell'aiuto, effettuato conformemente all'articolo 18,
Art. 13.      1. Le azioni intese a sviluppare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità di frutta a guscio e/o di carrube, previste all'articolo 14 sexties del regolamento (CEE) n. 1035/72, [...]
Art. 14.      Salvo deroga approvata dalla Commissione, le azioni devono essere realizzate dall'organismo o dall'associazione che ha presentato il progetto.
Art. 15.      1. I progetti di azioni sono presentati in duplice esemplare alla Commissione al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16.      1. A richiesta del beneficiario, a partire dal quarto mese successivo alla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 14, viene versato un acconto, dietro presentazione dei documenti [...]
Art. 17.      Il beneficiario del contributo comunica alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione sull'esecuzione del progetto e si sottopone a qualsiasi verifica o [...]
Art. 18.      L'importo dell'aiuto specifico per la costituzione di un fondo d'esercizio, comprendente il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, è versato dalla competente autorità nazionale [...]
Art. 19.      Per riscuotere l'aiuto comunitario relativo al piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, le organizzazioni di produttori beneficiarie presentano al termine di ciascun [...]
Art. 20.      Previa verifica delle domande di aiuti e dei documenti giustificativi, le competenti autorità degli Stati membri versano, nei due mesi di ogni anno successivi all'inoltro della domanda di aiuto, [...]
Art. 21.      Il tasso da applicare per convertire ogni anno in moneta nazionale l'importo massimo per ettaro dell'aiuto previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 è il tasso di conversione [...]
Art. 22.      1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente versato e salvo caso di forza maggiore, gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato a decorrere [...]
Art. 22 bis. 
Art. 23.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le infrazioni gravi agli impegni e obblighi che risultano dal titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dal presente [...]
Art. 24.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.E3 - Regolamento 18 luglio 1989, n. 2159.

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72.

(G.U.C.E. 19 luglio 1989, n. L 207).

 

 

Art. 1.

     1. Le organizzazioni di produttori la cui attività economica riguarda la produzione e la commercializzazione di frutta a guscio e/o carrube,

     - che sono state oggetto di un riconoscimento specifico alle condizioni definite al titolo I,

     - e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione conforme alle disposizioni del titolo II, approvato dallo Stato membro interessato,

beneficiano delle misure specifiche previste al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, secondo modalità dei titoli II, III e IV del presente regolamento.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento di azioni intese a sviluppare e migliorare il consumo e l'utilizzazione dei summenzionati prodotti alle condizioni definite ai titoli IV e V del presente regolamento.

TITOLO I

Riconoscimento specifico delle organizzazioni di

produttori di frutta a guscio e/o carrube

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri concedono il riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori e associazioni di produttori - in appresso denominate "organizzazioni di produttori " - la cui attività economica concerne la produzione e la commercializzazione di frutta a guscio e/o carrube,

     1) costituite per iniziativa dei produttori stessi nell'intento di realizzare nel settore della frutta a guscio e delle carrube gli obiettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1035/72;

     2) che contemplano per i propri aderenti gli obblighi elencati nel presente articolo;

     3) che mettono a disposizione dei propri aderenti i mezzi tecnici adeguati alle operazioni preliminari alla vendita, in particolare al magazzinaggio e al condizionamento dei prodotti;

     4) che contemplano, nei loro statuti,

     a) l'obbligo per gli aderenti di far effettuare all'organizzazione di produttori la vendita di tutta la frutta a guscio e/o delle carrube da essi prodotte;

     b) disposizioni intese a garantire ai produttori il controllo dell'organizzazione e delle decisioni;

     c) disposizioni intese a sanzionare qualsiasi violazione, da parte dei produttori associati, delle norme stabilite dall'organizzazione di produttori;

     d) l'obbligo per i produttori

     - di aderire all'organizzazione per un periodo minimo di tre anni,

     - di notificare il loro ritiro con un preavviso di almeno dodici mesi;

     e) disposizioni relative ai contributi degli aderenti;

     5) che comprovano un'attività economica sufficiente, ossia:

     - l'adesione di un numero minimo di produttori,

     - unitamente a un volume minimo di produzione per prodotto e per regione (allegato I);

     6) che si impegnano per iscritto a presentare un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione conformemente al titolo II;

     7) che tengono una contabilità distinta per le attività connesse alla frutta a guscio e/o alle carrube.

 

     Art. 3.

     1. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda di riconoscimento specifico alla competente autorità designata dallo Stato membro, unitamente al loro atto costitutivo e alle informazioni di cui all'allegato II.

     2. La competente autorità accerta mediante un controllo dei documenti e verifiche in loco la realtà delle informazioni comunicate. In caso di dubbio, la competente autorità procede a un'appropriata verifica, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

     3. Il riconoscimento specifico viene concesso entro il termine di tre mesi dall'inoltro della domanda, con riserva di un termine ulteriore giustificato da indagini complementari.

     4. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno le organizzazioni di produttori comunicano alla competente autorità l'attualizzazione delle informazioni di cui all'allegato II.

 

     Art. 4.

     La competente autorità accerta periodicamente e, almeno ogni tre anni, il regolare funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente all'articolo 3 e il rispetto delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento.

La competente autorità procede al ritiro del riconoscimento specifico, qualora constati che, a seconda dei casi,

     - non sono soddisfatti gli obblighi imposti per il riconoscimento;

     - non sono comunicate le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

     - le informazioni comunicate sono fraudolentemente errate.

 

     Art. 5.

     Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

     1) l'elenco delle organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o carrube che sono state oggetto di un riconoscimento specifico;

     2) per ciascuna organizzazione di produttori il modulo debitamente compilato di cui all'allegato II.

TITOLO II

Piano di miglioramento della qualità

e della commercializzazione

 

     Art. 6.

     Per piantagione omogenea, non dispersa, di alberi da frutta a guscio e/o carrubi, ai sensi del presente regolamento, appresso denominata "frutteto", si intende una piantagione non interrotta da altre colture o piantagioni e geograficamente senza soluzione di continuità. Non si considera come frutteto una semplice fila di alberi da frutta a guscio e/o di carrube che fiancheggia una strada o altre piantagioni.

Il frutteto preso in considerazione per l'applicazione del presente titolo e la concessione del contributo finanziario dello Stato membro e della Comunità non può essere inferiore ad una superficie di 0,20 ha.

 

     Art. 7.

     Il piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, qui di seguito denominato "piano ", che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in tutti o in parte dei frutteti degli aderenti riguarda uno o più tipi di azioni seguenti, allo scopo di migliorare la produttività a lungo termine:

     - estirpazione di alberi da frutta a guscio e/o di carrube, seguita da un nuovo impianto;

     - riconversione varietale;

     - miglioramento delle tecniche colturali, conduzione e taglio dei frutteti;

     - miglioramento genetico e certificazione, stimolazione dell'impollinazione;

     - preparazione, fertilizzazione e correzione dei suoli;

     - predisposizione e attuazione della lotta contro i predatori;

     - prestazione agli aderenti di un'assistenza tecnica concernente la formazione del personale e la gestione delle colture;

     - acquisto e funzionamento di attrezzature di preparazione alla commercializzazione, al magazzinaggio, al condizionamento, ecc.;

     - assistenza tecnica alla gestione commerciale.

Le azioni che beneficiano di un contributo a norma della regolamentazione

in materia strutturale non sono ammissibili nell'ambito del presente

regolamento.

 

     Art. 7 bis. [1]

     1. L'importo massimo di 573,57 ECU per ettaro di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 è versato durante un quinquennio per le superfici sulle quali, in applicazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, l'intera piantagione di alberi da frutta a guscio e/o di carrubi è interessata, durante lo stesso periodo, dai lavori connessi con la realizzazione di un'azione di estirpazione, seguita da un nuovo impianto o/e da un'azione di riconversione varietale effettuata mediante sovrainnesto.

     2. Per le superfici di cui al paragrafo 1 è versato, durante gli anni di esecuzione del piano per i quali non è concesso l'aiuto previsto dallo stesso paragrafo, l'importo massimo di 241,50 ECU per ettaro di cui al succitato articolo 2, punto 1, ultimo comma.

 

     Art. 8.

     1. L'organizzazione di produttori sottopone per approvazione alla competente autorità designata dallo Stato membro il progetto di piano, presentato conformemente all'allegato III e corredato di tutti documenti giustificativi.

Il progetto di piano precisa in particolare:

     - le superfici del frutteto che saranno interessate da un'azione di estirpazione, seguita da un nuovo impianto e/o da un'azione di riconversione varietale mediante sovrainnesto, durante il primo biennio di esecuzione del piano e durante un ulteriore triennio; esse devono essere adeguatamente identificate mediante un riferimento catastale o il numero della parcella;

     - il calendario relativo all'esecuzione annua del piano per le diverse azioni elencate all'articolo 7, con l'indicazione delle parcelle del frutteto interessate.

I lavori di esecuzione del piano non possono iniziare prima che esso sia stato approvato dalla competente autorità nazionale [2].

     1 bis. Per i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati entro il 23 luglio 1991, le domande di modifica sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre 1992.

Per questi stessi piani, il periodo di cinque anni previsto per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 decorre dal 1o settembre 1993, senza tuttavia che la superficie interessata dalle azioni previste ed eseguite dopo la data iniziale di approvazione del piano possano superare il 40% della superficie totale del frutteto [3].

     2. L'autorità competente adotta una decisione sul progetto di piano presentato entro cinque mesi a decorrere dalla ricezione del progetto. Questo termine è interrotto dall'eventuale presentazione di domande a norma del paragrafo 3, lettera b).

L'autorità competente accerta:

     - con tutti i mezzi utili, compresi controlli in loco, l'esattezza delle informazioni, fornite al momento della presentazione del piano, sullo stato e sulla composizione del frutteti dei membri dell'organizzazione di produttori;

     - la conformità del piano alla descrizione dell'allegato III e agli obiettivi del presente titolo;

     - la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del finanziamento nonché la programmazione dell'esecuzione.

Prima dello scadere del secondo mese successivo alla ricezione del progetto, l'autorità competente comunica alla Commissione i piani che essa ritiene approvabili in applicazione dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72, con una valutazione generale del rispetto dei criteri di cui al terzo trattino del comma precedente.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione la Commissione trasmette eventualmente all'autorità competente una domanda di rigetto o una domanda dei modifica del piano.

     3. A seconda dei casi, l'autorità nazionale:

     a) approva il piano che soddisfa le disposizioni dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72 e quelle del presente titolo;

     b) chiede di modificare il progetto di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Possono essere approvati soltanto i progetti che hanno recepito le modifiche richieste;

     c) respinge il piano di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

     4. In caso di domanda di modifica del piano, l'autorità competente adotta una decisione dopo un esame approfondito dei documenti giustificativi forniti, operato alla luce dei criteri esposti al paragrafo 2, secondo comma e in base alla procedura ivi descritta.

Le domande di modifica del piano, dettate dalla volontà di estendere la superficie in esso indicata, in particolare in ragione dell'aumento del numero degli aderenti, possono essere presentate una sola volta non prima del quarto anno successivo all'approvazione del piano. Le domande sono corredate da un bilancio che evidenzia, da un lato, le modifiche apportate alla superficie del frutteto dall'organizzazione di produttori indicata nel piano, in ragione dell'adesione di nuovi soci o di eventuali partenze di soci successive alla data di presentazione del piano e, dall'altro, lo stato di avanzamento del piano rispetto al momento della sua approvazione. L'autorità competente decide in merito alle domande di cui ai commi che precedono dopo aver controllato in loco i dati indicati al paragrafo 2, secondo comma, nonché lo stato di avanzamento del piano e i motivi che giustificano la domanda di modifica dello stesso. La relazione relativa a tale controllo è acclusa alla comunicazione alla Commissione da effettuarsi a norma del paragrafo 2.

Il termine di esecuzione del piano modificato non può in nessun caso superare quello inizialmente previsto [4].

     5. Durante l'esecuzione del piano, l'autorità competente accerta periodicamente, in base a relazioni che le sono comunicate annualmente dalle organizzazioni di produttori interessate e mediante controlli in loco, lo stato d'esecuzione dei piani approvati e la conformità delle realizzazioni sotto il profilo tecnico e finanziario, nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati.

Ogni piano è oggetto almeno di due controlli in loco durante il periodo della sua esecuzione.

L'autorità competente prende atto della riduzione della superficie del frutteto indicata nel piano e imputabile ad una diminuzione del numero di soci dell'organizzazione di produttori [5].

 

     Art. 9.

     L'autorità competente trasmette annualmente alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre, una relazione sullo stato di realizzazione dei piani approvati e sui risultati dei controlli effettuati, comunicandole tutte le informazioni utili in caso di difficoltà di esecuzione che possono compromettere il buon fine degli impegni sottoscritti dalle organizzazioni di produttori.

TITOLO III

Aiuti per la formazione delle organizzazioni di

produttori e la creazione di un fondo d'esercizio

 

     Art. 10.

     Per il calcolo dell'aiuto supplementare forfettario alla costituzione delle organizzazioni di produttori previsto all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72,

     1) le quantità da prendere in considerazione sono quelle che si riferiscono ai prodotti in guscio; per le carrube, dette quantità si riferiscono ai frutti in baccello;

     2) Qualora si applichi l'ultimo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, le quantità commercializzate si riferiscono a quelle effettivamente vendute durante la seconda campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico [6].

 

     Art. 11.

     Per beneficiare dell'aiuto specifico alla costituzione del fondo d'esercizio previsto all'articolo 14 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72, le organizzazioni di produttori comunicano alla competente autorità:

     1) la struttura del capitale che costituisce il fondo di esercizio e le prove della partecipazione dell'organizzazione a detto capitale;

     2) le modalità d'approvvigionamento del fondo d'esercizio atte a garantire il suo regolare funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 14 quater, paragrafo 2; ciò può essere attestato, in particolare, da estratti di un conto bancario distinto;

     3) i documenti giustificativi che attestano il valore della produzione commercializzata:

     - nella prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico,

     - oppure, se del caso, nel corso di un'altra campagna successiva al riconoscimento.

Il valore della produzione commercializzata è stabilito in base:

     - al volume annuo effettivamente venduto nella campagna in questione;

     - ai prezzi medi alla produzione ottenuti durante la stessa campagna.

 

     Art. 12.

     La competente autorità accerta nelle tre campagne successive al pagamento dell'aiuto, effettuato conformemente all'articolo 18,

     - che il fondo d'esercizio ha funzionato ed è stato approvvigionato conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 11, punto 2; - che all'inizio di ciascuna campagna il fondo d'esercizio viene ricostituito. Ai fini dell'osservanza di quest'obbligo si può prendere in considerazione il valore delle scorte.

Ai fini dei controlli l'organizzazione di produttori tiene sempre a disposizione della competente autorità gli estratti bancari e i documenti giustificativi che attestano le operazioni concernenti il funzionamento del fondo d'esercizio.

TITOLO IV

Azioni di promozione

 

     Art. 13.

     1. Le azioni intese a sviluppare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità di frutta a guscio e/o di carrube, previste all'articolo 14 sexties del regolamento (CEE) n. 1035/72, rispondono a uno dei seguenti tipi:

     - studi di mercato;

     - ricerca di nuovi sbocchi;

     - studi economici di concezione degli imballaggi e del condizionamento;

     - organizzazione di contatti fra i diversi operatori economici;

     - organizzazione e partecipazione a fiere ed altre manifestazioni commerciali;

     - azioni promozionali diverse dalle campagne pubblicitarie;

     - indagini e test sul consumo;

     - pubblicazioni specializzate;

     - studi nutrizionali e dietetici.

     2. Per beneficiare del finanziamento della Comunità, le azioni proposte devono:

     - mettere particolarmente in risalto l'origine comunitaria dei prodotti;

     - avere una notevole portata in rapporto alla situazione del mercato e alla sua evoluzione;

     - offrire garanzie relativamente alla loro effettiva realizzazione;

     - essere presentate sia da un organismo avente una comprovata esperienza tecnica specifica sia da un'associazione rappresentativa dei settori professionali o delle attività economiche interessate della Comunità. Le azioni sono proposte da organismi o associazioni aventi sede nella Comunità.

Sono escluse le azioni orientate in funzione di marchi commerciali e le azioni che fanno riferimento a paesi o regioni di produzione determinati.

 

     Art. 14.

     Salvo deroga approvata dalla Commissione, le azioni devono essere realizzate dall'organismo o dall'associazione che ha presentato il progetto.

Le azioni possono essere prese in considerazione ai sensi del presente regolamento soltanto se la realizzazione è iniziata dopo l'approvazione del progetto da parte della Commissione.

Le spese generali relative alle azioni sono assunte a carico solo nei limiti della percentuale fissata nel contratto stipulato con la Commissione.

 

     Art. 15.

     1. I progetti di azioni sono presentati in duplice esemplare alla Commissione al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

     2. I progetti contengono almeno i seguenti dati:

     a) il titolo del progetto, ossia il riferimento all'azione o alle azioni di cui all'articolo 13;

     b) il nome o la ragione sociale dell'organismo o dell'associazione che presenta il progetto;

     c) una presentazione del progetto che espone in forma concisa gli obiettivi chiaramente definiti (diagnosi, scopi, strategia, ecc.):

     - i risultati previsti, in particolare per quanto riguarda l'incidenza diretta o indiretta sulla commercializzazione e sul consumo dei prodotti;

     - le fasi successive di realizzazione e il calendario d'esecuzione;

     d) il costo del progetto in ecu, tasse escluse, con la ripartizione dell'importo per ciascuna azione e ciascuna voce, eventualmente giustificato in base a più preventivi, e con il relativo piano di finanziamento;

     e) eventualmente, l'ultima relazione disponibile sull'attività dell'organismo o dell'associazione interessati.

     3. La Commissione informa, anteriormente al 1o giugno dell'anno successivo, l'organismo o l'associazione interessati del seguito dato alla proposta. Essa stipula i contratti relativi alle azioni di cui all'articolo 14 con gli interessati le cui proposte sono prese in considerazione.

 

     Art. 16.

     1. A richiesta del beneficiario, a partire dal quarto mese successivo alla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 14, viene versato un acconto, dietro presentazione dei documenti giustificativi necessari, il cui importo può arrivare al 50% del contributo comunitario al costo globale del piano. Il versamento dell'acconto è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo equivalente a favore della Commissione. La cauzione può essere svincolata solo previo accordo della Commissione. 2. Il versamento del saldo del contributo comunitario è subordinato alla buona esecuzione del contratto e alla presentazione, entro tre mesi dal termine di esecuzione del piano, di un rapporto redatto dal beneficiario, in cui si valutano i risultati dell'azione o delle azioni intraprese.

 

     Art. 17.

     Il beneficiario del contributo comunica alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione sull'esecuzione del progetto e si sottopone a qualsiasi verifica o controllo effettuati dalla Commissione.

TITOLO V

Disposizioni generali e di finanziamento

 

     Art. 18.

     L'importo dell'aiuto specifico per la costituzione di un fondo d'esercizio, comprendente il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, è versato dalla competente autorità nazionale alle organizzazioni di produttori al massimo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di contributo, previa verifica del rispetto delle disposizioni dell'articolo 11.

 

     Art. 19.

     Per riscuotere l'aiuto comunitario relativo al piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, le organizzazioni di produttori beneficiarie presentano al termine di ciascun periodo di riferimento una domanda d'aiuto alla competente autorità nazionale.

Per periodo di riferimento si intende ciascun periodo annuo d'esecuzione del piano a decorrere dalla data di approvazione di quest'ultimo. Le domande d'aiuto sono presentate conformemente all'allegato IV nei due mesi di ogni anno successivi alla data di approvazione del piano, unitamente alle fatture e agli altri documenti giustificativi dell'esecuzione dei lavori.

Le domande di aiuto contengono tutti i dati necessari per l'identificazione geografica della parte di frutteto in cui sono effettuati i vari tipi di lavori in questo periodo annuo. Le fatture e i documenti giustificativi recano il riferimento preciso alla parte di frutteto in cui sono effettuati i lavori [5].

     Salvi i casi di forza maggiore, se la domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui sopra, viene effettuata una trattenuta del 5% sull'aiuto; le domande con un ritardo superiore a trenta giorni non sono ammissibili [7].

 

     Art. 20.

     Previa verifica delle domande di aiuti e dei documenti giustificativi, le competenti autorità degli Stati membri versano, nei due mesi di ogni anno successivi all'inoltro della domanda di aiuto, il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, determinati conformemente all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

 

     Art. 21.

     Il tasso da applicare per convertire ogni anno in moneta nazionale l'importo massimo per ettaro dell'aiuto previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 è il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione che inizia nel periodo di riferimento.

 

     Art. 22.

     1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente versato e salvo caso di forza maggiore, gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per operazioni di recupero analoghe secondo il diritto nazionale.

Gli Stati membri procedono al recupero di tutti gli aiuti versati in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 a organizzazioni di produttori che cessano la loro attività prima della fine del terzo anno successivo alla data del riconoscimento specifico di cui al titolo I del presente regolamento, o a organizzazioni di produttori il cui riconoscimento specifico è stato ritirato in applicazione dell'articolo 4.

     2. L'aiuto recuperato è versato ai servizi o organismi pagatori e da essi dedotto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) proporzionalmente al finanziamento comunitario.

     3. Le domande di acconto dell'aiuto relativo al piano devono essere presentate conformemente all'allegato VII dopo l'approvazione del piano stesso. Per ogni anno di esecuzione del piano viene presentata un'unica domanda di acconto, corredata della prova che è stata iniziata la frazione annua di esecuzione. Tale prova è costituita da documenti giustificativi, che riguardano almeno il 50% dell'importo stimato nell'allegato VII, punto 7. Nella domanda occorre indicare tutti i dati necessari per l'identificazione della parte di frutteto in cui sono effettuati i vari tipi di lavori della frazione annua.

Il pagamento effettuato a titolo dell'acconto del contributo comunitario rappresenta al massimo il 50% della partecipazione finanziaria annua della Comunità di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Detto pagamento è subordinato al versamento effettivo del 50% del contributo dello Stato membro definito dalla suddetta disposizione. Tuttavia, il totale degli acconti di cui al comma precedente non può superare il 50% dell'importo fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo massimo degli acconti è il tasso di conversione agricolo valido il 1° settembre che precede la domanda di acconto.

Gli acconti e gli aiuti relativi ad una frazione annua di esecuzione del piano possono essere versati solo dopo che sia stato effettuato l'intero pagamento relativo alla frazione annua precedente, alle condizioni previste dagli articoli 19 e 20 [4].

 

     Art. 22 bis. [8]

     1. Gli Stati membri possono concedere, alle organizzazioni di produttori che lo richiedano, anticipi sull'aiuto per la costituzione di un fondo di esercizio e sull'aiuto relativo al piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione.

     2. Sull'aiuto per la costituzione di un fondo di esercizio è concesso un solo anticipo:

     - per una domanda presentata entro i diciotto mesi successivi al riconoscimento specifico e conformemente all'allegato V;

     - se l'organizzazione di produttori richiedente fornisce la prova che il capitale del fondo è stato costituito conformemente all'articolo 14 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

L'importo dell'anticipo è pari al massimo al 60% dell'importo della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità alla costituzione del fondo di esercizio, stabilito in base ad un bilancio estimativo della

commercializzazione della campagna successiva al riconoscimento specifico, conformemente all'allegato V, punto 6.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda per il saldo va presentata conformemente all'allegato VI.

     3. Le domande per l'anticipo sull'aiuto relativo al piano devono essere presentate, conformemente all'allegato VII, dopo l'approvazione del piano stesso. Per ogni anno di esecuzione del piano viene presentata un'unica domanda, corredata della prova che è iniziata la frazione annuale dell'esecuzione. La prova, fornita tramite pezze giustificative, deve riguardare almeno il 20% della stima di cui all'allegato VII, punto 7. L'importo di ogni anticipo è pari al massimo all'80% della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro della Comunità al costo annuo di esecuzione del piano, stimato dall'organizzazione di produttori, di cui all'allegato VII, punto 7.

Tale anticipo non può tuttavia superare il 90% dell'importo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Il tasso da applicare in questo caso per la conversione in moneta nazionale dell'importo massimo di cui sopra è costituito dal tasso di conversione agricolo vigente il 1o settembre che precede la domanda per l'anticipo.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda di pagamento dell'aiuto per una quota di esecuzione del piano o la domanda di versamento del saldo sono presentate conformemente all'allegato VIII.

     4. Il pagamento degli anticipi di cui ai paragrafi 2 e 3 è subordinato alla presentazione, da parte dei richiedenti, della prova della costituzione di una cauzione di importo uguale al 110% dell'importo dell'anticipo.

La cauzione è costituita conformemente al titolo VIII del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

     5. La cauzione è immediatamente svincolata:

     a) al momento del versamento del saldo, in caso di concessione di anticipi sull'aiuto di cui al paragrafo 2;

     b) al momento del pagamento della frazione annuale dell'aiuto o al momento del pagamento del saldo dell'aiuto, in caso di versamento di anticipi sull'aiuto di cui al paragrafo 3.

     6. La cauzione viene incamerata in parte, se l'anticipo ha superato l'importo della frazione annuale dell'aiuto o il saldo dell'aiuto da versare; la cauzione viene incamerata fino alla concorrenza dell'importo indebitamente versato.

     7. La cauzione viene incamerata totalmente:

     - in caso di aiuto alla costituzione di un fondo di esercizio, se la domanda di aiuto non viene presentata entro la fine del quarto mese susseguente la fine della seconda campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico dell'organizzazione di produttori;

     - in caso di aiuto al piano di miglioramento, se la domanda per il saldo dell'aiuto annuale non è stata presentata conformemente all'articolo 19, terzo comma.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 6, se la domanda per il saldo dell'aiuto annuale è presentata dopo la scadenza del termine di cui sopra, ma con un ritardo non superiore a quindici giorni, viene incamerato il 10% della cauzione.

 

     Art. 23.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le infrazioni gravi agli impegni e obblighi che risultano dal titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dal presente regolamento.

TITOLO VI

Disposizione finale

 

     Art. 24.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

ALLEGATO I

ELEMENTI MINIMI RAPPRESENTATIVI DELL'ATTIVITA'

ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 5

(Omissis)

ALLEGATO II

SCHEDA CONCERNENTE LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

(Omissis)

ALLEGATO III [9]

DESCRIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA

QUALIT+ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

     A. Delimitazione dell'area geografica interessata

 

     B. Descrizione della situazione iniziale per quanto riguarda:

     1. La produzione

     - numero di aziende, superficie coltivata, resa media per ettaro, volume del raccolto ed entità rispetto alla produzione nazionale. I dati debbono essere distinti per specie e varietà di frutta a guscio e/o di carrube,

     - stato dei frutteti (età, densità, taglio e portainnesti, esistenza di altri alberi da frutta ...),

     - infrastrutture tecniche delle aziende.

     2. L'assistenza tecnica

     3. La commercializzazione

Breve descrizione degli impianti, delle attrezzature e delle capacità esistenti.

 

     C. Potenziale di produzione - obiettivi e prospettive degli sbocchi:

 

     D. Obiettivi perseguiti dal piano rispetto alla situazione iniziale ed alle richieste del mercato per quanto riguarda:

     1. La produzione

     - estirpazione e reimpianto (impianto di nuove varietà o sostituzione con altri alberi da frutta a guscio e/o carrubi),

     - riconversione varietale (scelta di varietà e portainnesti),

     - sistemi di conduzione e di taglio, correzione della densità del frutteto,

     - impollinazione (alberi impollinatori, api),

     - preparazione, fertilizzazione e correzione dei suoli (analisi pedologiche, correzioni della nutrizione e della fertilizzazione, lavorazione dei suoli ...),

     - miglioramento genetico (ricerca di nuovi ibridi),

     - adattamento di nuove varietà (frutteti sperimentali per studiarne il comportamento e la resa),

     - ottenimento di materiale certificato (vivai e frutteti per la produzione di innesti utilizzati nei lavori di selezione e di clonazione),

     - lotta contro i predatori.

Il piano precisa le parcelle interessate da ciascuna azione o da ciascun

lavoro.

     2. L'assistenza tecnica (fabbisogno di personale in rapporto alla produzione, alla formazione e alla gestione commerciale amministrativa).

     3. La commercializzazione (acquisto di attrezzature necessarie alla preparazione commerciale, al condizionamento, al magazzinaggio, all'informatizzazione ed alla gestione delle scorte).

 

     E. Investimenti necessari:

     1. Costo previsionale, ripartito per azione e per anno di esecuzione, dal quale risulti in particolare il costo unitario di ciascuna azione e gli elementi che le compongono.

     2. Costo globale del piano, ripartito per azione, per tutto il periodo di esecuzione del piano.

 

     F. Calendario di esecuzione:

     Scaglionamento annuo delle varie azioni per fasce di superficie.

 

ALLEGATO IV [1]0

DOMANDA DI AIUTO PREVISTA ALL'ARTICOLO 19

(Omissis)

ALLEGATO V [1]1

DOMANDA DI ANTICIPO PER L'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18

(Omissis)

ALLEGATO VI [1]1

DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'AIUTO

DI CUI ALL'ARTICOLO 18 O DEL SALDO

(Omissis)

ALLEGATO VII [1]2

DOMANDA DI ANTICIPO PER L'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19

(Omissis)

ALLEGATO VIII [1]1

DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'AIUTO

DI CUI ALL'ARTICOLO 19 O DEL SALDO

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1363/95.

    (2) Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91.

    (3) Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3746/91.

    (4) Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

    (5) Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

    (6) Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1461/92.

    (7) Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

    (8) Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

    (9) Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91.

    (10) Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3746/91 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1363/95.

    (11) Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

    (12) Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89 e modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

 

 


(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1363/95.


(2) Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91.


(3) Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3746/91.


(4) Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.


(5) Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.


(6) Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1461/92.


(7) Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.


(8) Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.


(9) Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91.


(10) Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3746/91 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1363/95.


(11) Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.


(12) Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89 e modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1363/95.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3746/91.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

[6] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1461/92.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

[9] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2286/91.

[1]10 Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3746/91 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1363/95.

[1]11 Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

[1]11 Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.

[1]12 Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89 e modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1304/91.

[1]11 Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3403/89.