§ 1.6.F33 - Regolamento 7 dicembre 2001, n. 2396,
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/12/2001
Numero:2396


Sommario
Art. 1.      La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato.
Art. 2.      Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F33 - Regolamento 7 dicembre 2001, n. 2396,

Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri.

(G.U.C.E. 8 dicembre 2001, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, una serie di norme per i porri sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 888/97.

      (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i porri dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). È inoltre opportuno stabilire tolleranze meno rigorose per i porri primaticci della categoria I. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1076/89 è sostituirlo con un nuovo regolamento recante norme che tengano conto di questi elementi.

      (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

      (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato.

     Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

     Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2002.

 

 

Allegato

Norma per i porri

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai porri delle varietà (cultivar) di Allium porrum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i porri destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i porri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i porri devono essere:

     - interi (questa disposizione non si applica tuttavia alle radici e all'estremità delle foglie, che possono essere tagliate),

     - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; le radici possono tuttavia essere leggermente coperte di terriccio aderente,

     - di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce,

     - praticamente esenti da parassiti,

     - praticamente esenti da attacchi di parassiti,

     - non fioriti,

     - privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente "asciugati" dopo l'eventuale lavaggio,

     - privi di odore e/o sapore estranei.

     Quando le foglie vengono tagliate, la loro estremità deve essere regolare.

     Lo sviluppo e lo stato dei porri devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse, e

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

 

     B. Classificazione

     I porri sono classificati nelle due categorie seguenti.

     i) Categoria I

     I porri di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo commerciale.

     I porri devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci [1], la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata.

     Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità la conservazione e a presentazione nell'imballaggio del prodotto:

     - lievi difetti superficiali,

     - lievi attacchi di Thrips sulle foglie ma non altrove,

     - lievi tracce di terra all'interno del fusto.

     ii) Categoria II

     Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     Essi devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.

     I porri possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

     - uno scapo fiorale tenero, a condizione che esso si trovi all'interno della parte inguainata,

     - lievi ammaccature, attacchi di Thrips e leggere macchie di ruggine sulle foglie, ma non altrove,

     - lievi difetti di colorazione,

     - tracce di terra all'interno del fusto.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     La calibrazione è determinata dal diametro misurato perpendicolarmente all'asse del prodotto al di sopra del rigonfiamento del colletto.

     Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci e a 10 mm per gli altri porri.

     Per la categoria I, il diametro del piede più grosso in uno stesso mazzo o in un stesso imballaggio non deve superare il doppio del diametro del piede più piccolo.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio o in ciascun mazzo, qualora i porri siano presentati non imballati.

 

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria I

     Per i porri primaticci, il 10% in numero o in peso di porri che presentano uno scapo fiorale tenero contenuto all'interno della parte inguainata e il 10% in numero o in peso di porri non rispondenti per altri motivi alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

     Per gli altri porri, il 10% in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10% in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti affetti da marciume o ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10% in un numero o in peso di porri non rispondenti al diametro minimo previsto o, per i porri della categoria I, al criterio di omogeneità.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ciascun imballaggio o di ciascun mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo, comprendere soltanto porri di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (quando si imposta una omogeneità di calibro) e presentare sviluppo e colorazione sostanzialmente uniformi.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [1].

 

     B. Condizionamento

     I porri devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi (o, in caso di presentazione senza imballaggio, i mazzi) devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [2]

 

     C. Presentazione

     I porri possono essere presentati:

     - disposti in strati regolari nell'imballaggio,

     - legati in mazzi, anche non imballati.

     I mazzi di uno stesso imballaggio devono essere sostanzialmente uniformi.

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ciascun imballaggio o mazzo presentato non imballato deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall'esterno (raggruppati su uno stesso lato in caso di presentazione in imballaggio), le indicazioni seguenti.

 

     A. Identificazione [3]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

 

     B. Natura del prodotto

     - "Porri", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     - "Porri primaticci", ove del caso.

 

     C. Origine del prodotto

     - Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

 

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria.

     - Numero di mazzi (in caso di presentazione di mazzi in un imballaggio).

 

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

     Per i porri spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), le indicazioni di cui al punto VI.1 devono figurare su un documento che accompagna le merci o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

 

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [4]

 

[1] Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate.

 


[1] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[3] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.