§ 1.6.1180 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 907.
Regolamento (CE) n. 907/2004 della Commissione che modifica le norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/04/2004
Numero:907


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.6.1180 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 907.

Regolamento (CE) n. 907/2004 della Commissione che modifica le norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda la presentazione e le indicazioni esterne.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Le norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi, stabilite in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, stabiliscono disposizioni sulla presentazione dei prodotti nell'imballaggio ed esigono che su ogni imballaggio debbano figurare tutte le informazioni richieste per l'identificazione dell'imballatore o dello speditore, la natura del prodotto, la sua origine e le relative caratteristiche commerciali.

      (2) Secondo la pratica comune del settore sono fissate etichette autoadesive sui singoli frutti a scopi di pubblicità o di altro tipo. L'applicazione di questa pratica nel caso dei prodotti più fragili rende necessario adottare regole per evitare che i prodotti siano danneggiati da tali etichette.

      (3) L'evoluzione recente del settore degli ortofrutticoli è caratterizzata in particolare dalla preparazione sempre più frequente, nella stessa regione di produzione, di imballaggi di vendita quali definiti all'allegato IV, punto 1, lettera l) del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. In tal caso, gli imballaggi di vendita sono poi trasportati spesso verso i mercati di consumo in colli o imballaggi di trasporto riutilizzabili.

      (4) Onde tener conto dello sviluppo di queste pratiche di condizionamento degli ortofrutticoli ed evitare possibili confusioni quando si cambiano le etichette dei colli o degli imballaggi di trasporto riutilizzabili, occorre prevedere per questi ultimi la dispensa dall'apposizione delle indicazioni previste dalle norme di commercializzazione, purché gli imballaggi di vendita siano correttamente contrassegnati e visibili. Qualora gli imballaggi di trasporto siano palettizzati, occorre prevedere inoltre un contrassegno generale per il pallet.

      (5) Bisogna anche prevedere la possibilità di contrassegnare i preimballaggi definiti all'allegato IV, parte 1, lettera l) del regolamento (CE) n. 1148/2001 con il nome del venditore anziché con il nome dell'imballatore o dello speditore, in particolare per avvicinarsi alle disposizioni applicabili all'insieme dei prodotti alimentari preimballati, quali definite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, a condizione che le informazioni figuranti su tali preimballaggi consentano di individuare facilmente l'imballatore e/o lo speditore.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte B (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato I del presente regolamento e al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte C (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato II del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente:

     «Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.»

 

          Art. 2.

     Alla fine del titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III del presente regolamento e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) alla fine del punto l degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente:

     «Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.»

 

          Art. 3.

     Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto l degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, la parte A è sostituita dal testo seguente:

     «A. Identificazione

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.»

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

Allegato del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione

Allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione

Allegato del regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione

Allegato del regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 843/2002 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 982/2002 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1284/2002 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 1757/2003 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 214/2004 della Commissione

 

 

ALLEGATO II

 

Allegato del regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione

Allegato III del regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione

Allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione

 

 

ALLEGATO III

 

Allegato del regolamento (CEE) n. 1292/81

Allegato del regolamento (CEE) n. 2213/83

Allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 1591/87

Allegato del regolamento (CEE) n. 1677/88

Allegato del regolamento (CEE) n. 410/90

Allegato del regolamento (CE) n. 831/97

Allegato del regolamento (CE) n. 1093/97

Allegato del regolamento (CE) n. 2288/97

Allegato del regolamento (CE) n. 963/98

Allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999

Allegato del regolamento (CE) n. 1455/1999

Allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999

Allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999

Allegato del regolamento (CE) n. 2561/1999

Allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999

Allegato del regolamento (CE) n. 790/2000

Allegato del regolamento (CE) n. 851/2000

Allegato del regolamento (CE) n. 175/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 912/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 1543/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 2396/2001

Allegato del regolamento (CE) n. 843/2002

Allegato del regolamento (CE) n. 982/2002

Allegato del regolamento (CE) n. 1284/2002

Allegato del regolamento (CE) n. 1466/2003

Allegato del regolamento (CE) n. 1757/2003

Allegato del regolamento (CE) n. 85/2004

Allegato del regolamento (CE) n. 86/2004

Allegato del regolamento (CE) n. 214/2004

 

 

ALLEGATO IV

 

Allegato I del regolamento (CEE) n. 1591/87

Allegato del regolamento (CE) n. 730/1999