§ 1.1.390 - Regolamento 8 giugno 2001, n. 1135.
Regolamento (CE) n. 1135/2001 della Commissione che modifica le disposizioni in materia di calibrazione, presentazione ed etichettatura delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/06/2001
Numero:1135


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1292/81 è modificato come segue:
Art. 2.      L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1591/87 è modificato come segue:
Art. 3.      L'allegato I del regolamento (CE) n. 963/98 è modificato come segue:
Art. 4.      All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.390 - Regolamento 8 giugno 2001, n. 1135.

Regolamento (CE) n. 1135/2001 della Commissione che modifica le disposizioni in materia di calibrazione, presentazione ed etichettatura delle norme di commercializzazione fissate per alcuni ortofrutticoli freschi e che modifica il regolamento (CE) n. 659/97

(G.U.C.E. 9 giugno 2001, n. L 154)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 la Commissione, nell'adottare le norme per gli ortofrutticoli freschi, tiene conto delle norme internazionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Tali norme stabiliscono che le melanzane, i cavolfiori, i cavoli cappucci e le zucchine possono essere commercializzate sotto forma di prodotti in miniatura, fatte salve regole di presentazione ed etichettatura particolari. È pertanto opportuno modificare i regolamenti che fissano le norme di commercializzazione applicabili a tali prodotti, ossia il regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97, il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1168/1999, nonché il regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2551/1999.

     (2) Alcune varietà di zucchine, melanzane, cavolfiori e cavoli cappucci possono raggiungere la maturità nonostante le loro dimensioni rimangano inferiori ai calibri minimi fissati dalle norme di commercializzazione applicabili a tali specie. È quindi auspicabile precisare, all'interno di tali norme, che le disposizioni in materia di calibrazione non si applicano a tali prodotti quando sono in miniatura. È tuttavia necessario prevedere un'omogeneità di dimensioni dei prodotti in miniatura di cui trattasi nonché un'etichettatura adeguata.

     (2) Le caratteristiche dei prodotti in miniatura fanno sì che la commercializzazione sotto forma di miscugli di specie presenta un indubbio interesse commerciale. Occorre quindi prevedere tale forma di presentazione per gli ortofrutticoli in miniatura di cui trattasi e le relative disposizioni di etichettatura.

     (3) Durante le operazioni di ritiro occorre evitare rischi di confusione tra i prodotti di varietà non in miniatura o che non hanno raggiunto uno stadio di sviluppo sufficiente e i prodotti in miniatura. Per rendere efficaci i controlli ed evitare deviazioni di traffico, occorre modificare il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 398/2000, al fine di non ammettere i prodotti in miniatura a beneficiare della possibilità del ritiro alla rinfusa per tutti i calibri.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1292/81 è modificato come segue:

     1) nell'allegato II (norma di qualità per melanzane), è aggiunto il comma seguente, con la relativa nota a piè di pagina, al titolo III (disposizioni relative alla calibrazione):

     "Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura .";

     2) nell'allegato II (norma di qualità per melanzane), è aggiunto il comma seguente dopo il secondo comma della parte A (omogeneità) del titolo V (disposizioni relative alla presentazione):

     "Le melanzane in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente uniformi. Esse possono essere mescolate con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine.";

     3) nell'allegato II (norma di qualità per melanzane), è aggiunto il trattino seguente alla parte D (caratteristiche commerciali) del titolo VI (disposizioni relative alle indicazioni esterne):

     "- se del caso, 'mini-melanzane', 'baby-melanzane' o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura sono mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle origini rispettive.";

     4) nell'allegato III (norma di qualità per zucchine), è aggiunto il comma seguente, con la relativa nota a piè di pagina, al titolo III (disposizioni relative alla calibrazione):

     "Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura (a).;

     (a) Per prodotto in miniatura s'intende una varietà o una cultivar di melanzane ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione delle melanzane delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.”

     5) nell'allegato III (norma di qualità per zucchine), è aggiunto il comma seguente dopo il primo comma della parte A (omogeneità) del titolo V (disposizioni relative alla presentazione):

     "Le zucchine in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente uniformi. Esse possono essere mescolate con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine.";

     6) nell'allegato III (norma di qualità per zucchine), è aggiunto il trattino seguente alla parte D (caratteristiche commerciali) del titolo VI (disposizioni relative alle indicazioni esterne):

     "- se del caso, 'mini-zucchine', 'baby-zucchine' o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura sono mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle origini rispettive."

 

          Art. 2.

     L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1591/87 è modificato come segue:

     1) al titolo III (disposizioni relative alla calibrazione), è aggiunto il comma seguente, con la relativa nota a piè di pagina:

     "Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura (a).;

     (a) Per prodotto in miniatura s'intende una varietà o una cultivar di melanzane ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione delle melanzane delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.”

     2) al titolo V (disposizioni relative alla presentazione), il comma seguente è inserito dopo il secondo comma della parte A (omogeneità):

     "I cavoli cappucci in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente uniformi. Essi possono essere mescolati con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine.";

     3) al titolo VI (disposizioni concernenti le indicazioni esterne), è aggiunto il trattino seguente alla parte D (caratteristiche commerciali):

     "- se del caso, 'mini-cavoli cappucci', 'baby-cavoli cappucci' o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura sono mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle origini rispettive."

 

          Art. 3.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 963/98 è modificato come segue:

     1) al titolo III (disposizioni relative alla calibrazione), è aggiunto il comma seguente, con la relativa nota a piè di pagina:

     "Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura (a).;

     (a) Per prodotto in miniatura s'intende una varietà o una cultivar di melanzane ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione delle melanzane delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.”

     2) al titolo V (disposizioni concernenti la presentazione), il comma seguente è inserito dopo il primo comma della parte A (omogeneità):

     "I cavolfiori in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente uniformi. Essi possono essere mescolati con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine.";

     3) al titolo VI (disposizioni concernenti le indicazioni esterne), è aggiunto il trattino seguente alla parte D (caratteristiche commerciali):

     "- se del caso, 'mini-cavolfiori', 'baby-cavolfiori' o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura sono mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle origini rispettive."

 

          Art. 4.

     All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     "Tuttavia, i pomodori ritirati nel periodo dal 16 luglio al 15 ottobre, nonché i prodotti in miniatura definiti dalle norme in questione, devono essere conformi alle norme di commercializzazione applicabili."

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.