§ 1.1.556 – Regolamento 12 aprile 2005, n. 558.
Regolamento (CE) n. 558/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/04/2005
Numero:558


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.556 – Regolamento 12 aprile 2005, n. 558.

Regolamento (CE) n. 558/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, e il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni allesportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 13 aprile 2005, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.

     (2) Secondo la nomenclatura per le restituzioni, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se soddisfano i requisiti minimi quanto alla materia secca e alle materie grasse del latte. Un tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri non può beneficiare della restituzione, anche quando soddisfi i suddetti requisiti obbligatori, poiché non rientra nell’attuale sistema di classificazione della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione. Data l’importanza di tale formaggio per i produttori di latte, l’industria casearia e il commercio dei paesi interessati, è opportuno aggiungere un nuovo codice per questo prodotto alla voce «altri» (formaggi), in modo che il formaggio in questione sia classificabile nella nomenclatura per le restituzioni all’esportazione.

     (3) I quantitativi di prodotti della categoria «formaggi» per i quali sono richiesti titoli di esportazione superano costantemente il profilo dei limiti imposti alle esportazioni comunitarie in virtù dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. La richiesta di ulteriori titoli di esportazione per la nuova voce che verrà creata renderà questa categoria ancora più inflazionata.

     (4) Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, non è concessa alcuna restituzione per un’esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell’applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Questa disposizione non si applica al formaggio di cui al codice 0406 90 33 9919 della nomenclatura delle restituzioni. In tali circostanze e vista l’elevata domanda di titoli di esportazione per i formaggi, è opportuno applicare la suddetta disposizione a tutti i formaggi senza eccezione.

     (5) Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la nota 10 del settore 9, che si applica ai formaggi grattugiati, in polvere e fusi, precisa che le sostanze non lattiche aggiunte non sono prese in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione. È opportuno estendere questa disposizione a tutti i formaggi e descrivere in maniera più chiara le sostanze non lattiche in questione. La determinazione del peso di tali sostanze può risultare impossibile sia per l’esportatore che per le autorità competenti. È pertanto opportuno ridurre la restituzione di un importo forfetario.

     (6) La restituzione è concessa sulla base del peso netto dei formaggi. Possono prestarsi a confusione i formaggi avvolti da un rivestimento di paraffina, cenere o cera o da una pellicola di plastica. È opportuno specificare che tali rivestimenti non sono compresi nel peso netto del prodotto ai fini del calcolo della restituzione. La determinazione del peso della pellicola di plastica, della paraffina o della cenere può risultare impossibile sia per l’esportatore che per le autorità competenti. È pertanto opportuno ridurre la restituzione di un importo forfetario.

     (7) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 174/1999.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 4 è soppresso.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 27 maggio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:

     1) La designazione del codice NC «ex 0406» è sostituita dalla seguente: «Formaggi e latticini [7] [10]:».

     2) La designazione del codice NC «ex 0406 20» è sostituita dalla seguente: «— Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:».

     3) La designazione del codice NC «ex 0406 30» è sostituita dalla seguente: «— Formaggi fusi, non grattugiati né in polvere:».

     4) I dati relativi al codice NC «ex 0406 90 88» sono sostituiti con i dati seguenti:

 

 

 

Condizioni supplementari per utilizzare il  

 

 

 

codice del prodotto 

 

Codice NC 

Designazione della merce 

 

 

Codice prodotto 

 

 

Tenore massimo  

Tenore minimo di  

 

 

 

d'acqua in peso 

materie grasse nella 

 

 

 

del prodotto (%) 

sostanza secca (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ex 0406 90 88  

- - - - - - - - superiore a 62% e inferiore o uguale a 72%:  

 

 

 

 

- - - - - - - - - formaggi ottenuti da siero di latte 

 

 

0406 90 88 9100 

 

- - - - - - - - - altri:  

 

 

 

 

- - - - - - - - - - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:  

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - uguale o superiore a 10% ed inferiore a 19% 

60  

10  

0406 90 88 9300 

 

- - - - - - - - - - - uguale o superiore a 40% 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - Akawi  

55  

40  

0406 90 88 9500» 

 

     5) Il testo della nota 7 è sostituito dal testo seguente:

     «[7] a) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

     b) La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione.

     c) Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

     All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

     d) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

     All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

     e) Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.»

     6) Il testo della nota 10 è sostituito dal testo seguente:

     «[10] a) Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

     All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

     b) Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1%.

     All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

     c) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

     All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

     d) I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.»