§ 1.4.384 - Regolamento 31 gennaio 2003, n. 186.
Regolamento (CE) n. 186/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:31/01/2003
Numero:186


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.384 - Regolamento 31 gennaio 2003, n. 186.

Regolamento (CE) n. 186/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 1 febbraio 2003, n. L 27).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2002, stabilisce le modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari. Ai fini della corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione è necessario, tenuto conto della scarsa domanda di titoli di esportazione e dell'imminente apertura dell'intervento per il latte scremato in polvere, aumentare la durata di validità dei titoli di esportazione.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato nel modo seguente:

     All'articolo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

     «a) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10;».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2003.