§ 14.4.224 - Regolamento 13 maggio 2002, n. 787.
Regolamento (CE) n. 787/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:13/05/2002
Numero:787


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.224 - Regolamento 13 maggio 2002, n. 787.

Regolamento (CE) n. 787/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto concerne le esportazioni verso la Svizzera.

(G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. L 127).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2002, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 156/2002, prevede, per i formaggi di cui all'allegato III dello stesso regolamento esportati verso la Svizzera, l'obbligo di presentare un titolo di esportazione attestante, in particolare, da un lato l'origine comunitaria dei prodotti esportati e, dall'altro, l'applicazione o meno delle restituzioni all'esportazione. A seguito della soppressione delle restituzioni per tutti i formaggi esportati verso la Svizzera, prevista dall'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli (di seguito "l'accordo"), firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002, e per un'esigenza di semplificazione delle formalità doganali, i formaggi potranno essere esportati in Svizzera sulla base della semplice dichiarazione di esportazione, corredata della prova di origine, secondo le disposizioni del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-Svizzera del 24 gennaio 2001, approvato dal regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio. È opportuno pertanto modificare la disposizione in questione e sopprimere l'allegato III che ad essa fa riferimento.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) l'allegato III è soppresso.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2002.