§ 14.5.125 - Regolamento 19 settembre 2002, n. 1670.
Regolamento (CE) n. 1670/2002 della Commissione relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:19/09/2002
Numero:1670


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.125 - Regolamento 19 settembre 2002, n. 1670.

Regolamento (CE) n. 1670/2002 della Commissione relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97.

(G.U.C.E. 20 settembre 2002, n. L 252).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90,

     vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»),

     visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo e, se del caso, per il lotto complementare del mese di ottobre.

     (2) Le quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2002 sono superiori alle quantità disponibili per lo stesso lotto. Tale constatazione implica la necessità che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

     2. Le quantità disponibili per il lotto complementare del mese di ottobre sono fissate nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

 

 

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate

per il lotto del mese di settembre 2002 e quantità disponibili

per il lotto complementare del mese di ottobre

 

Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantità disponibile per il lotto complementare del mese di ottobre 2002 (in t)

 

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

PTOM (articolo 6)

 

 

 

 

- Codici NC 1006

17,6849

-

-

6711

 

Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantitativi disponibili per il lotto complementare del mese di ottobre 2002 (in t)

ACP (articolo 2, paragrafo 1)

 

 

- Codici NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

53,0971

-