§ 2.3.192 - Decisione 15 febbraio 2001, n. 1.
Decisione n. 2001/1/CE relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:15/02/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'aiuto al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), per un importo, al netto degli interessi, di almeno 6,93 milioni di EUR [...]
Art. 2.      1. La Repubblica federale di Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l'aiuto, di cui all'articolo 1, concesso illegalmente.
Art. 3.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Art. 4.      La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.


§ 2.3.192 - Decisione 15 febbraio 2001, n. 1.

Decisione n. 2001/1/CE relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer Geräteindustrie GmbH. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 4 gennaio 2001, n. L 1)

 

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

     considerando quanto segue:

 

I. PROCEDIMENTO

 

     (1) Con lettera del 26 maggio 1998, registrata il 29 maggio 1998 con il numero NN 63/98, la Germania, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha notificato alla Commissione gli aiuti concessi a favore della Dessauer Geräteindustrie GmbH (di seguito DGI). Con lettera del 23 giugno 1998, la Commissione ha rivolto alla Germania alcune richieste d'informazione integrative, cui questa ha risposto con lettere del 7 agosto 1998 e 22 settembre 1998, registrate in pari data. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere dell'11 novembre 1998, registrata in data 12 novembre 1998, del 6 dicembre 1998, registrata il 7 dicembre 1998, del 18 gennaio 1999 e del 21 gennaio 1999, registrate in pari data, nonché del 27 gennaio 1999, registrata in data 28 gennaio 1999.

     (2) Il 18 febbraio 1998, la Germania ha informato la Commissione, dandone successiva conferma in data 5 marzo 1999, dell'incombente stato di insolvenza della società.

     (3) Con lettera del 18 maggio 1999, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito agli aiuti in oggetto. Con lettera del 25 giugno 1999, registrata in data 29 giugno 1999, la Germania ha risposto all'avvio del procedimento informando la Commissione che il 30 marzo 1999 era stata aperta la procedura fallimentare a carico della DGI.

     (4) La decisione della Commissione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione ha inoltre invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Con lettere del 22 settembre 1999 e 18 novembre 1999, la Commissione ha provveduto a comunicare alla Germania le osservazioni pervenute perché potesse commentarle.

 

II. DESCRIZIONE

 

A. Beneficiario

 

     (5) La DGI è succeduta nei rapporti giuridici della Dessauer Gasgeräte GmbH. Essa è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di fornelli da cucina a gas ed elettrici (sia monoblocco che da incasso), di apparecchi da riscaldamento a gas e di cassette per quadri elettrici. Dal dicembre 1994, la società funge da holding cui fanno capo quattro controllate: Dessauer Umform-Oberflächentechnik GmbH, Dessauer Gasgeräte GmbH, Dessauer Schaltschrankbau GmbH e DESSANOVA VermögensverwaltungsGmbH.

     (6) Nel 1998 il gruppo contava 234 addetti e, su un fatturato di 33,48 milioni di DEM, aveva registrato perdite per circa 7 milioni di DEM. La società rientra nella definizione di PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

     (7) In Germania, la società ha la propria sede a Dessau, nel Land Sassonia-Anhalt, dove si registra un livello di disoccupazione del 23,7%. La società realizza quasi il 99% del proprio fatturato sul mercato tedesco e il restante 1% in altri Stati membri.

 

B. Privatizzazione

 

     (8) Nel dicembre 1994, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1994, a seguito di procedura di gara aperta, trasparente ed incondizionata, la DGI è stata privatizzata e ceduta, per un controvalore di 10 milioni di DEM, al miglior offerente, il signor Michael Schröer.

     (9) Alla fine del 1994 il fatturato segnò un calo del 60%, ragione per cui venne concordata una riduzione del prezzo di vendita che fu fissato ad 1 DEM. Nel quadro del processo di privatizzazione, la Treuhandanstalt (THA) ha messo in atto diverse misure in favore della società che ammontano, in termini di valore, ad un totale di 71,05 milioni di DEM. Tali misure rientrano nel regime THA E 15/92 autorizzato dalla Commissione.

     (10) Inoltre, nel periodo dal 1993 al 1995, nel quadro del regime di aiuti autorizzato denominato "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Azione comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali), la società ha ricevuto sovvenzioni per un importo di 3,95 milioni di DEM (aiuti concessi nel quadro dell'azione comune dal Land Sassonia-Anhalt).

     (11) Il 30 ottobre 1996, il sig. Schröer ha ceduto il 45% delle azioni della società al sig. Jürgen Franz Berger e il 35% al sig. Lothar Karl Riegel, in entrambi i casi al prezzo di 1 DEM, mantenendo una quota del 20%.

 

C. Ristrutturazione

 

     1. Problemi

     (12) L'incremento di fatturato, registrato tra il 1991 e il 1993, fu dovuto al passaggio, avvenuto nei nuovi Laender federali, dal gas di città al gas naturale. Al termine di questo processo, nel 1994, il fatturato fece segnare un calo significativo che proseguì nel 1995, anno in cui si ebbe una diminuzione del 30% rispetto all'anno precedente. Solo nel 1996 furono avviate le prime misure per incrementare la produttività e ridurre i costi.

     (13) Un ulteriore problema era rappresentato dalle conseguenze di un difetto tecnico di fabbricazione verificatosi a partire dal 1993, che aveva costretto la società a ritirare dal mercato tutti i fornelli da essa prodotti. Dato che il difetto presentava elevati rischi connessi con la salute e la sicurezza fu necessario adottare immediate contromisure. Il totale dei costi di riparazione ammonta a 14,55 milioni di DEM. La compagnia di assicurazione della DGI, la Colonia Versicherung AG, si è assunta il 20% dei predetti costi.

     (14) Nel passato, la società ha concentrato la propria attività nei nuovi Laender federali sui prodotti di fascia bassa. Il suo mercato tradizionale è ormai saturo ed è soggetto alla forte pressione competitiva esercitata dai produttori est-europei in grado di praticare prezzi più bassi. L'impresa mira ad entrare nel mercato dei prodotti di fascia alta, obiettivo che richiede l'avvio una nuova strategia di prodotto orientata allo sviluppo di prodotti più moderni e di più elevata qualità.

     (15) Per disporre di liquidità, la DGI ha proceduto alla vendita di immobili, acquistati il 13 marzo 1997 dalla Bundesanstalt fr vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) per 5,4 milioni di DEM, dei quali 4,45 milioni di DEM corrisposti in contanti e i restanti 0,95 milioni di DEM iscritti in detrazione dal debito corrente della DGI nei confronti della BvS, pari a 2,88 milioni di DEM. Per la somma ancora dovuta, pari a 1,93 milioni di DEM, è stata concessa una dilazione di pagamento. La Commissione constata che nella relazione sulla procedura fallimentare a carico della DGI l'importo complessivo del debito dilazionato viene quantificato in 2,66 milioni di DEM.

 

     2. Piano di ristrutturazione

     (16) Il piano di ristrutturazione abbracciava gli anni dal 1997 al 2000. Secondo quanto risulta dalle informazioni trasmesse dalla Germania, i costi di ristrutturazione ammontavano ad un totale di 27,1 milioni di DEM ed erano finalizzati al raggiungimento di vari obiettivi:

     - nuova strategia di prodotto e relativa innovazione dei prodotti,

     - automazione e ammodernamento degli impianti,

     - riduzione dei costi,

     - incremento della produttività.

     (17) Il programma "Herd 2000" avrebbe dovuto mettere la DGI in condizione di produrre una più ampia gamma di fornelli da cucina a gas ed elettrici di concezione moderna. Nel comparto delle cassette per quadri elettrici, l'obiettivo perseguito era quello di una produzione su misura che consentisse di rispondere meglio alle esigenze della clientela e di ridurre i tempi di consegna. La DGI prevedeva di potersi posizionare, con questa nuova offerta di prodotti, nella fascia di prezzo alta sui propri principali mercati.

     (18) Il grosso degli impianti di produzione erano ormai obsoleti rispetto al livello di evoluzione tecnica dell'epoca e andavano pertanto ammodernati. Il piano prevedeva l'acquisto, l'automazione e l'ammodernamento degli impianti e dei macchinari con l'obiettivo della razionalizzazione della produzione e della riduzione dei costi.

     (19) La prima misura adottata per ridurre i costi fu la chiusura dell'impianto di produzione di Merenberg/Reichborn. Oltre a ciò, il piano prevedeva: la rinegoziazione con i fornitori dei prezzi di acquisto delle materie prime per giungere ad una loro diminuzione del 10%; la riduzione dei costi del personale, grazie all'introduzione di una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e l'abbattimento della consistenza dei debiti tramite una migliore disciplina dei pagamenti.

     (20) La DGI aveva in progetto di incrementare la produttività attraverso la realizzazione di una serie di misure: sistema ERP, controllo su base giornaliera delle scorte di materie prime, gestione degli ordini e del magazzino in linea con la domanda, calcolo dei costi standard, determinazione dei costi per commessa, ottimizzazione dei processi aziendali, lavoro in equipe e incentivi, retribuzione legata al risultato, ristrutturazione del livello dirigenziale e dei suoi obiettivi.

     (21) Se, come affermato dalla Germania, il fallimento della società è da ricondurre tra l'altro all'impossibilità di disporre di mezzi finanziari aggiuntivi, ciò lascia intendere che erano previste ulteriori misure di ristrutturazione in merito alle quali però la Germania ha mancato di informare adeguatamente la Commissione.

 

     3. Costi di ristrutturazione

     (22) Riepilogo:

     (Omissis)

     (23) I costi di ristrutturazione inizialmente comunicati dalla Germania erano comprensivi di una somma di 13,2 milioni di DEM, per il cui finanziamento si rendevano necessari un prestito bancario e una garanzia del Land Sassonia-Anhalt. Nel corso del successivo scambio di corrispondenza, la Germania dichiarò che non erano stati concessi né il prestito né la garanzia e concludeva che, di conseguenza, l'entità dei costi di ristrutturazione, così come originariamente comunicata, risultava sovrastimata di 13,2 milioni di DEM.

     (24) Affermare che il fallimento della società è tra l'altro da ricondurre alla mancata concessione di un prestito di 13,2 milioni di DEM, equivale comunque a dire che i costi complessivi della ristrutturazione erano notevolmente superiori rispetto a quanto indicato nel prospetto rielaborato e che quindi il loro totale ammonta a 40,3 milioni di DEM. Ne consegue che le informazioni trasmesse dalla Germania a sostegno del prospetto rielaborato erano o incomplete o fuorvianti e comunque non riflettevano la reale situazione economica.

 

D. Aiuti finanziari

 

     (25) Gli aiuti finanziari sono stati concessi dalla BvS, dal Land Sassonia-Anhalt e dagli investitori privati secondo la seguente ripartizione:

     Contributo finanziario della BvS

     (Omissis)

     (26) La BvS si è assunta i costi di riparazione, pari a 14,55 milioni di DEM, finanziati per 5 milioni di DEM tramite una sovvenzione e per 9,55 milioni di DEM per mezzo di un prestito a tasso zero, garantito con la cessione alla Bvs del diritto al risarcimento vantato dalla DGI nei confronti della sua compagnia di assicurazione, la Colonia Versicherung AG. In esito ad un'azione di conciliazione, la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto coprire il 24% dei costi (equivalenti a circa 2,91 milioni di DEM). Tale importo sarebbe andato in detrazione dal credito incrementando così la quota del contributo in fondi propri dell'investitore.

     Contributo finanziario del Land Sachsen-Anhalt

     (Omissis)

     Contributo finanziario dell'investitore

     (Omissis)

     (27) Come emerge dai dati sopra riportati, l'aiuto finanziario accordato dagli organismi pubblici ammonta, nella minore delle ipotesi, a 17,22 milioni di DEM. Di questi, 3,38 milioni di DEM, concessi a titolo di sovvenzioni all'investimento e 0,27 milioni di DEM, accordati a titolo di incentivi agli investimenti, rientrano in regimi autorizzati. Una quota di aiuti finanziari pari quanto meno a 13,57 milioni di DEM, vale a dire l'importo soggetto a dilazione di pagamento, nonché una sovvenzione e un prestito finalizzati a coprire i costi di riparazione non rientrano in alcun regime autorizzato, e devono quindi essere esaminati dalla Commissione.

 

E. Analisi del mercato

 

     1. Elettrodomestici a gas ed elettrici

     (28) Il mercato rilevante più importante per l'impresa è costituito quanto meno dall'Europa, dove non esistono barriere commerciali e dove, negli Stati EFTA che hanno sottoscritto l'accordo sul SEE, vige la legislazione comunitaria in materia di armonizzazione delle norme tecniche relative agli apparecchi elettrici. Di norma, i grandi produttori europei hanno una salda presenza sui rispettivi "territori nazionali". L'integrazione tra la Comunità e gli Stati dell'EFTA ha portato all'eliminazione delle barriere commerciali così che ormai i mercati si estendono al di là della loro dimensione puramente nazionale.

     (29) La Comunità rappresenta ancora uno dei più grandi mercati di sbocco sebbene l'Europa stia perdendo di importanza a vantaggio dell'area asiatica. Le previsioni indicano un aumento della pressione competitiva esercitata dai paesi terzi, in particolare quelli asiatici ed est-europei, che già adesso ha riflessi negativi sulle quote di mercato dei produttori europei. La tendenza generale di mercato favorisce il rapido estendersi del fenomeno delle concentrazioni che fa registrare un crescente numero di acquisizioni e di joint-ventures e porta all'adeguamento dei prodotti e delle attività alla dimensione paneuropea.

     (30) La Germania occupa il primo posto tra i produttori europei di apparecchi di riscaldamento sia elettrici che a combustione. Le previsioni sui consumi sono moderatamente ottimistiche sia per la Germania che per l'Italia, paesi nei quali per i prossimi anni si prevedono tassi di crescita pari a circa il 2,5%. Lo sviluppo generale si muove verso l'innovazione di prodotto, il confort per i consumatori, la salvaguardia dell'ambiente, e il risparmio energetico.

     (31) Il mercato in esame è ormai saturo e in crisi di sovrapproduzione. Sui mercati europei sono previsti, per i prossimi anni, tassi di crescita modesti dell'ordine del 2-3%.

     (32) Da quanto emerge dalle informazioni trasmesse dalla Germania in risposta all'avvio del procedimento di indagine formale, il mercato dei fornelli da cucina sta attraversando da alcuni anni una fase recessiva ed è inoltre dominato dai produttori est europei in grado di praticare prezzi decisamente più competitivi.

 

     2. Cassette per quadri elettrici industriali

     (33) La DGI è altresì attiva nella produzione e nella commercializzazione di cassette per quadri elettrici per interni, utilizzate per prevenire il contatto accidentale con le apparecchiature in essi racchiuse nonché per proteggere in qualche misura le apparecchiature stesse da polvere, sporco, corrosione. Questo mercato è strettamente legato a quello delle relative apparecchiature (quadri elettrici). Per effetto della sovraccapacità nel settore dell'energia elettrica e del connesso calo degli investimenti la crescita di questo mercato negli ultimi 5 anni ha subito un rallentamento.

 

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

 

     (34) Il 24 aprile 1999 è stato avviato il procedimento d'indagine formale, con contestuale richiesta di informazioni, a motivo del fatto che il ripristino della produttività appariva fortemente dubbio soprattutto perché il piano finalizzato al ripristino delle capacità operative dell'impresa si basava chiaramente su presupposti non realistici. I dati trasmessi dalla Germania sui costi della ristrutturazione potevano dirsi o incompleti o fuorvianti e con ogni evidenza non riflettevano la reale situazione economica. Tanto più che il piano non prevedeva alcuna significativa riduzione di capacità e questo nonostante un mercato ormai saturo e in crisi di sovraccapacità.

 

IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

 

     (35) A seguito della pubblicazione della lettera indirizzata alla Germania nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nel luglio 1999, alla Commissione sono pervenute osservazioni da parte del curatore fallimentare della DGI e del Regno Unito. Esse sono state trasmesse alla Germania perché questa potesse esprimere i propri commenti al riguardo.

 

V. VALUTAZIONE

 

     (36) Il 18 maggio 1999, è stato ingiunto alla Germania di fornire alla Commissione, nel termine di un mese, le informazioni necessarie alla valutazione delle misure nell'ambito del procedimento d'indagine. La Commissione esprime il proprio rammarico sul fatto che la Germania abbia mancato di uniformarsi all'ingiunzione e di conseguenza si baserà, nella valutazione che segue, sulle informazioni di cui dispone, e ciò conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.

 

A. Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

 

     (37) Gli aiuti finanziari concessi mediante risorse statali in favore di un'impresa in difficoltà attiva nel settore in esame sono suscettibili di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tali aiuti devono essere perciò esaminati individualmente alla luce dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

     (38) La vendita degli immobili alla Bvs non può essere considerata alla stregua di un aiuto, dato che la relativa operazione è stata conclusa alle condizioni di mercato e nel rispetto dei principi fissati nella comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.

     (39) Le sovvenzioni agli investimenti per un importo di 3,38 milioni di DEM rientrano in un regime autorizzato dalla Commissione e i massimali in esso previsti sono stati rispettati. Allo stesso modo gli incentivi agli investimenti pari a 0,27 milioni di DEM rientrano in un regime autorizzato di cui non superano i massimali. Pertanto tali aiuti non devono essere oggetto di esame da parte della Commissione, la quale dovrà comunque tenerne conto nel giudizio di proporzionalità.

     (40) Sono invece considerati nuovi aiuti la dilazione di pagamento della somma di 1,93 milioni di DEM, ovvero 2,66 milioni di DEM, la sovvenzione di 5 milioni di DEM, il prestito di 6,64 milioni di DEM. Tali aiuti sono stati concessi mediante risorse statali e falsano o minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. L'impresa ne ha tratto un vantaggio che, in tale difficile situazione, difficilmente avrebbe potuto ottenere da un investitore privato. Pertanto, l'importo dei nuovi aiuti destinati alla ristrutturazione della DGI che non ricadono nel campo di applicazione di un regime autorizzato e che devono essere valutati dalla Commissione ammonta complessivamente quanto meno a 13,57 milioni di DEM.

 

B. Deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

 

     (41) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tali aiuti sono di norma incompatibili con il mercato comune salvo le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 o 3.

     (42) La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applica al caso in esame dato che le misure di aiuto non sono a carattere sociale né sono concesse ai singoli consumatori, non sono destinate ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né sono concesse all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

     (43) Ulteriori deroghe sono contemplate all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE. Pertinente al caso in esame risulta l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto la finalità principale degli aiuti non è tanto lo sviluppo regionale quanto piuttosto il ripristino della redditività di lungo periodo di un'impresa in difficoltà. Alla luce di detta disposizione, la Commissione ha il potere discrezionale di autorizzare la concessione di un aiuto di Stato finalizzato allo sviluppo di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la Commissione ha illustrato i criteri che regolano l'esercizio di tale potere discrezionale. A parere della Commissione, nel caso in esame non trovano applicazione nessuna delle altre discipline comunitarie, ad esempio quella sugli aiuti alla ricerca e sviluppo, alle piccole e medie imprese o gli orientamenti sugli aiuti all'occupazione o alla formazione.

 

     1. Ripristino della redditività

     (44) Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo sulla base di un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Nel caso della DGI, l'attuale piano ha avuto avvio nel 1997 e avrebbe dovuto essere completato entro il 2000. La Commissione constata che l'obiettivo previsto non è stato raggiunto.

     (45) Riepilogo:

     (Omissis)

     (46) Come risulta dall'analisi dei dati, il fatturato ha subito un calo nel 1998, ma avrebbe dovuto segnare una ripresa nel 1999 e un incremento del 25% nell'ultimo anno di attuazione del piano di ristrutturazione. Il piano poggiava principalmente sul successo della nuova linea di fornelli e di cassette confezionate su misura che la DGI avrebbe dovuto sviluppare, successo che avrebbe consentito di conseguire una crescita del fatturato assicurando quindi il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa. Tenendo conto della situazione di mercato, tale ipotesi appariva chiaramente irrealistica e dipendente da fattori esterni sui quali la DGI non aveva alcun controllo.

     (47) Nella relazione sulla procedura fallimentare relativa alla DGI si afferma a chiare lettere che la strategia di mercato della società era errata. Si rileva quanto fosse irrealistico ritenere di poter controbilanciare il calo della domanda di fornelli da cucina puntando sul successo di una nuova linea dello stesso prodotto. Per quanto riguarda le cassette su misura per quadri elettrici, nella relazione si sostiene che per l'ingresso su questo mercato dominato da un'impresa concorrente ci si basò su previsioni dei prezzi irrealistiche.

     (48) Il piano di ristrutturazione, presentato a sostegno del nuovo prospetto dei costi di ristrutturazione, poteva dirsi o incompleto o altrimenti fuorviante. Il totale dei costi di ristrutturazione erano sottostimati di 13,2 milioni di DEM e la loro reale entità era notevolmente superiore rispetto a quanto riportato nel prospetto rielaborato. Di conseguenza le previsioni sul ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa non si basavano sulla reale situazione economica.

     (49) La Commissione è giunta alla conclusione che il piano non si basava su ipotesi realistiche e non poteva di conseguenza garantire il ripristino della redditività a lungo termine della DGI.

 

     2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

     (50) Nel quadro di un piano di ristrutturazione devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti accordati nel quadro della privatizzazione sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero quindi essere autorizzati in applicazione della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

     (51) Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzi l'esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale sul mercato rilevante della Comunità, servito dall'impresa, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore rilevante attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti.

     (52) Nel contesto della ristrutturazione sono state prese misure finalizzate all'adeguamento della produzione. Secondo quanto emerge dai dati forniti dalla Germania, la produzione annua della società, al termine del piano di ristrutturazione, si sarebbe ridotta di 8500 pezzi. Tale risultato doveva essere conseguito grazie soprattutto al trasferimento di una parte della produzione nella Repubblica ceca. Dato però che il mercato rilevante abbraccia tutta l'Europa, la Commissione non può considerare il trasferimento della produzione in un altro paese europeo come una riduzione duratura della capacità ai sensi degli orientamenti. Inoltre, in base ai dati forniti dalla Germania, il volume complessivo della produzione, dopo l'attuazione delle misure di adeguamento, corrisponderebbe ad un tasso di utilizzo delle capacità produttive pari soltanto al 54%. Appare quindi chiaro che la capacità potenziale dell'impresa rimane invariata e la riduzione non è affatto duratura.

     (53) La Commissione conferma che sia il mercato primario che quello secondario della DGI sono saturi e in crisi di sovraccapacità. Ciò nonostante la DGI non aveva previsto una riduzione di capacità e si attendeva un aumento del fatturato. Anche considerando che la DGI è una PMI, con sede in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione, data la palese situazione di sovraccapacità sui mercati rilevanti, non può escludere il verificarsi di indebite distorsioni della concorrenza. Inoltre, la Commissione constata che la DGI conta 234 addetti e quindi rientra di stretta misura nei criteri fissati per le PMI dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

 

     3. Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

     (54) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. Gli investitori devono pertanto, di regola, contribuire con fondi propri al programma di ristrutturazione. Inoltre, si deve evitare che l'aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione.

     (55) Nel caso della DGI sono stati concessi capitali liquidi per un importo complessivo di 15,29 milioni di DEM. La dilazione di pagamento non ha effetti sulla liquidità, ma comunque il beneficiario venne a disporre di aiuti pari a quanto meno 17,22 milioni di DEM.

     (56) Nel prospetto rielaborato inviato dalla Germania, i costi di ristrutturazione vengono quantificati in 27,11 milioni di DEM, ma la cifra è chiaramente sottostimata di 13 milioni di DEM per cui i costi effettivi ammontano ad un totale di 40,31 milioni di DEM. Di conseguenza è impossibile valutare se i fondi stanziati a copertura degli aiuti finanziari in oggetto fossero sufficienti ai fini della ristrutturazione.

     (57) Gli investitori si sono impegnati a contribuire con una somma complessiva di 9,88 milioni di DEM. In mancanza di dati certi sui costi complessivi della ristrutturazione risulta difficile giudicare in merito alla proporzionalità del contributo dell'investitore che sembrerebbe rappresentare tra il 24% e il 36% dei costi di ristrutturazione.

 

     4. Piena attuazione del programma di ristrutturazione

     (58) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato alla Commissione. La Germania non ha comunicato alla Commissione a quale stadio del processo di ristrutturazione fosse giunta l'impresa prima dell'apertura della procedura fallimentare e questo malgrado l'esplicita ingiunzione in tal senso contenuta nell'atto di avvio del procedimento di indagine. Dato il mancato invio di informazioni e tenendo conto del fatto che il periodo di ristrutturazione si estendeva dal 1997 al 2000 e che in data 3 marzo 1999 l'impresa in oggetto ha presentato istanza di fallimento, la Commissione ritiene che questa condizione fissata dagli orientamenti non sia rispettata.

 

VI. CONCLUSIONI

 

     (59) La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione all'aiuto a favore della DGI in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e che tale aiuto è incompatibile con il mercato comune,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'aiuto al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), per un importo, al netto degli interessi, di almeno 6,93 milioni di EUR (13,57 milioni di DEM), è incompatibile con il mercato comune. Sulla base delle informazioni disponibili, l'aiuto si articola come segue:

     - un prestito della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) per un importo di 3,39 milioni di EUR (6,64 milioni di DEM),

     - una sovvenzione della BvS per una somma di 2,55 milioni di EUR (5 milioni di DEM),

     - il rimborso di un debito dilazionato nei confronti della BvS per una somma che la Germania indica in 0,98 milioni di EUR (1,93 milioni di DEM) e che nella relazione sulla procedura fallimentare relativa alla DGI viene invece quantificata in 1,36 milioni di EUR (2,66 milioni di DEM), previo accertamento dell'importo effettivo, maggiorato dei relativi interessi dovuti.

 

          Art. 2.

     1. La Repubblica federale di Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l'aiuto, di cui all'articolo 1, concesso illegalmente.

     2. Il recupero dell'aiuto viene eseguito secondo le procedure nazionali. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

 

          Art. 3.

     Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

 

          Art. 4.

     La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.