§ 1.4.E38 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2107.
Regolamento (CE) n. 2107/2005 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2707/2000, (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:21/12/2005
Numero:2107


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 1.4.E38 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2107.

Regolamento (CE) n. 2107/2005 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2707/2000, (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 1898/2005 nel settore del latte

(G.U.U.E. 22 dicembre 2005, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare gli articoli 10 e 15, l’articolo 31, paragrafo 14, e l’articolo 40,

     considerando quanto segue:

      (1) Dal 1° gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, è abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

      (2) Per chiarezza è opportuno adattare pertanto i riferimenti alla direttiva 92/46/CEE, presenti nel regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, nel regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere, e infine nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato.

      (3) A norma dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, il burro di intervento, acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto, deve essere portato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2003. Tenuto conto del quantitativo tuttora disponibile e della situazione del mercato, è opportuno prorogare tale termine al 1° gennaio 2004. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004

 

          Art. 2.

     Nel regolamento (CE) n. 2771/1999, articolo 5, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici;»

 

          Art. 3.

     Nel regolamento (CE) n. 2707/2000, articolo 3, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

     1) all’articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici;»;

     2) all’allegato I, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente:

     «(5) Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004

 

          Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

     1) all’articolo 1, lettera a), la data «1° gennaio 2003» è sostituita da «1° gennaio 2004»;

     2) all’articolo 5, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

     3) all’articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     «b) se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;

     4) all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il burro concentrato soddisfa i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

     5) all’articolo 63, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;

     6) all’articolo 72, lettera b), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

     «ii) ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

     7) all’articolo 81, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la marchiatura d’identificazione previste all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’articolo 5, punto 1, il quale si applica a decorrere dal 16 dicembre 2005.