§ 1.6.1256 - Regolamento 9 novembre 2005, n. 1898.
Regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/11/2005
Numero:1898


Sommario
Art. 1.  Il presente regolamento disciplina:
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     
Art. 27.     
Art. 28.     
Art. 29.     
Art. 30.     
Art. 31.     
Art. 32.     
Art. 33.     
Art. 34.     
Art. 35.     
Art. 36.     
Art. 37.     
Art. 38.     
Art. 39.     
Art. 40.     
Art. 41.     
Art. 42.     
Art. 43.     
Art. 44.     
Art. 45.     
Art. 46.     
Art. 47.     
Art. 48.     
Art. 49.     
Art. 50.     
Art. 51.     
Art. 52.     
Art. 53.     
Art. 54.     
Art. 55.     
Art. 56.     
Art. 57.     
Art. 58.     
Art. 59.     
Art. 60.     
Art. 61.     
Art. 62.     
Art. 63.     
Art. 64.     
Art. 65.     
Art. 66.     
Art. 67.     
Art. 68.     
Art. 69.     
Art. 70.     
Art. 71.     
Art. 72.     
Art. 73.     
Art. 74.     
Art. 75.     
Art. 76.     
Art. 77.     
Art. 78.     
Art. 79.     
Art. 80.     
Art. 81.     
Art. 82.     
Art. 83.     
Art. 84.     
Art. 85.      Alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte scade anteriormente al 15 dicembre 2005 si applicano i regolamenti (CE) n. 2571/97 e (CEE) n. 429/90.
Art. 86.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1256 - Regolamento 9 novembre 2005, n. 1898. [1]

Regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 308).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare gli articoli 10, 15 e 40,

     considerando quanto segue:

      (1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni e per semplificare il regime di aiuto appare opportuno modificare ulteriormente il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

      (2) A fini di armonizzazione è opportuno che lo stesso regolamento disciplini anche gli altri regimi di smercio degli stessi prodotti, previsti in particolare dal regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro, dal regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità e dal regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97.

      (3) Per motivi di chiarezza e razionalità è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 1609/88, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 e sostituirli con un nuovo regolamento.

      (4) I regimi di intervento previsti dal regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato e dal regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 non sono più applicati da alcuni anni e l'attuale situazione del mercato non ne giustifica oltre il mantenimento in vigore.

      (5) Occorre dunque abrogare i regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 3378/91.

      (6) Sul mercato comunitario del burro esistono eccedenze. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1255/1999, in caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che venga concesso un aiuto per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato da parte degli acquirenti ai fini previsti.

      (7) Sul mercato comunitario esistono inoltre ingenti scorte di burro costituite in seguito ad operazioni di intervento realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Poiché non è possibile smerciare la totalità delle scorte secondo condizioni normali nel corso della campagna lattiera è opportuno adottare le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento per agevolare lo smercio del burro.

      (8) Il burro posto in vendita in seguito ad operazioni di intervento deve essere entrato in magazzino prima di una data determinata. È opportuno fissare tale data alla luce della situazione del mercato, dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili.

      (9) Per stabilire i tipi di burro e di crema ammissibili all'aiuto per la fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, occorre specificare che, per poter beneficiare dell'aiuto, il burro e la crema devono possedere i requisiti definiti all'articolo 6, paragrafi 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

      (10) Per garantire che vengano sovvenzionati soltanto prodotti ineccepibili sotto il profilo sanitario, il burro, il burro concentrato e la crema ammissibili all'aiuto devono possedere i requisiti di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. È necessario, in particolare, che essi siano elaborati in uno stabilimento riconosciuto e siano conformi ai requisiti in materia di bollatura sanitaria precisati nell'allegato C, capitolo IV, punto A, della medesima direttiva.

      (11) È opportuno precisare che, ad eccezione dei prodotti di cui al codice NC ex 0405 10 30, i prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0406 e determinate miscele non possono essere considerati prodotti intermedi.

      (12) Nel caso del burro concentrato, per ragioni di chiarezza occorre confermare che il metodo di produzione usato per molti anni può comprendere il procedimento del frazionamento, per tener conto degli sviluppi tecnologici nella produzione e nell'uso delle materie prime. È opportuno anche ammettere che il burro concentrato possa essere ottenuto, in uno stabilimento riconosciuto, a partire da crema, burro o materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10, prodotti entro un periodo di tempo limitato prima di essere utilizzati per la fabbricazione di burro concentrato. In questo caso le materie grasse del latte devono essere condizionate, imballate e trasportate nel rispetto di determinati requisiti.

      (13) Per controllare la destinazione dei prodotti sovvenzionati occorre adottare norme relative all'uso e al rintracciamento di rivelatori nei suddetti prodotti e al contenuto minimo di rivelatori. Inoltre occorre escludere l'uso di determinati rivelatori che vengono addizionati in gran quantità.

      (14) Per agevolare la verifica del rispetto del termine previsto per l'incorporazione dei prodotti che beneficiano del presente regime nei prodotti finali, sull'imballaggio deve figurare un riferimento al numero di gara.

      (15) Gli stabilimenti dove hanno luogo le diverse operazioni di fabbricazione, trasformazione e incorporazione contemplate dal presente regime, compresa la fabbricazione di materie grasse del latte, devono essere stabilimenti riconosciuti. Per ottenere il riconoscimento, gli stabilimenti devono rispettare una serie di requisiti e sottoscrivere determinati impegni. In caso si mancata osservanza di determinate condizioni o di determinanti impegni è necessario ritirare il riconoscimento o sospenderlo per un periodo commisurato alla gravità dell'irregolarità.

      (16) Per garantire la parità di accesso a tutti gli acquirenti del burro e la fissazione dell'aiuto ad un importo non superiore al necessario, nonché per controllare in modo efficace i quantitativi posti in vendita appare appropriato ricorrere ad una procedura di gara permanente.

      (17) Per garantire la flessibilità necessaria per la corretta gestione delle misure di smercio appare opportuno permettere alla Commissione di decidere eventualmente di non dare seguito alla gara.

      (18) L'entità della riduzione del prezzo, oppure l'importo dell'aiuto, qualora esso sia erogato prima che il burro abbia raggiunto la sua destinazione finale, giustificano l'istituzione di un sistema di cauzioni, che possono assumere la forma di una cauzione forfettaria di gara oppure di una cauzione di trasformazione, fissate in funzione del prezzo o dell'entità dell'aiuto e destinate a garantire l'adempimento degli obblighi da parte degli aggiudicatari. Per tener conto delle peculiarità delle misure di smercio, è tuttavia opportuno prevedere alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

      (19) Per garantire l'applicazione uniforme delle misure di smercio e l'efficacia delle procedure di controllo, è opportuno che i prodotti che beneficiano dell'aiuto siano incorporati nei prodotti finali entro un termine stabilito, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno aggiunti rivelatori o dal fatto che siano già stati trasformati o meno in burro concentrato. Per quanto riguarda l'aiuto e la cauzione di trasformazione è opportuno calcolare una sanzione in equivalente burro per i casi in cui i prodotti che beneficiano dell'aiuto non vengano utilizzati e incorporati nei prodotti finali entro il termine stabilito. Tuttavia, se per motivi commerciali debitamente giustificati l'acquirente non può usare i prodotti di base che contengono rivelatori, è opportuno permettere all'aggiudicatario di sottoporre nuovamente a lavorazione i prodotti, a determinate condizioni.

      (20) Tenendo conto dell'attuale situazione del mercato e delle riduzioni dell'importo dell'aiuto fissato mediante gara negli ultimi anni è opportuno ridurre la cauzione di gara.

      (21) Il burro venduto deve rimanere, in linea di massima, sotto controllo a partire dal momento in cui esce dal magazzino fino al momento in cui è incorporato nei prodotti finali prestabiliti. Occorre distinguere tra le misure di controllo destinate a garantire che i prodotti sovvenzionati non vengano utilizzati per fini diversi dalla destinazione d'uso loro riservata a seconda che il burro contenga rivelatori o meno e a seconda delle quantità utilizzate e delle dimensioni degli stabilimenti che utilizzano i prodotti. Occorre adottare inoltre misure di controllo adeguate per le materie grasse del latte, il burro e la crema destinati alla fabbricazione di burro concentrato, che comprendano ispezioni intese a verificare che tali prodotti non contengano grassi diversi dal grasso butirrico.

      (22) Le misure di smercio possono contemplare la concessione di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto. Per garantire che l'aiuto sia fissato ad un importo non superiore al necessario e controllare in modo efficace i quantitativi di cui trattasi appare appropriato ricorrere ad una procedura di gara permanente in modo da garantire la parità di accesso degli operatori interessati. Occorre inoltre far sì che l'aiuto sia concesso solo per burro rispondente a rigorosi requisiti sanitari.

      (23) Occorre garantire che in tutte le fasi della commercializzazione il burro concentrato destinato al consumo diretto sia differenziato dagli altri tipi di burro. A tal fine è opportuno stabilire disposizioni relative alla composizione e alla denominazione del burro concentrato. Per garantire l'osservanza degli obiettivi del presente regolamento è necessario fissare un termine per la trasformazione del burro e della crema in burro concentrato e per l'imballaggio.

      (24) È opportuno applicare un sistema di controlli che garantisca che il burro concentrato destinato al consumo diretto non venga sviato dalla sua destinazione; tenuto conto della specificità della misura, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione del burro concentrato, è opportuno disporre che gli interessati tengano una contabilità di magazzino. Questi controlli non devono tuttavia andare oltre la fase immediatamente precedente la presa in consegna da parte degli operatori del commercio al minuto.

      (25) Per permettere l'acquisto di burro a prezzo ridotto, in particolare da parte di organismi e collettività senza scopo di lucro, è opportuno adottare modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore del burro acquistato da tali istituzioni. È tuttavia opportuno che l'aiuto sia concesso solo per burro rispondente a determinati criteri di qualità e a rigorosi requisiti sanitari.

      (26) Per motivi di controllo è opportuno limitare l'aiuto al burro acquistato nello Stato membro del beneficiario da parte di un fornitore riconosciuto in tale Stato membro. Per agevolare i controlli è opportuno precisare le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi del burro ammissibile all'aiuto.

      (27) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non si è pronunciato nei termini stabiliti dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Il presente regolamento disciplina:

     a) la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 ed entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 2006, destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rispondenti alla definizione di «prodotti finali» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento; [2]

     b) la concessione di un aiuto per:

     i) l'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rispondenti alla definizione di «prodotti finali» di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

     ii) burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità;

     iii) l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro.

 

          Art. 2.

     La vendita a prezzo ridotto del burro di intervento di cui all'articolo 1, lettera a), e la fissazione dell'aiuto di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), sono effettuate nell'ambito di una procedura di gara permanente indetta da ciascun organismo di intervento.

 

          Art. 3.

     Le spese sostenute per le misure di cui all'articolo 1 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

 

CAPITOLO II

VENDITA DI BURRO DI INTERVENTO A PREZZO RIDOTTO E

CONCESSIONE DI UN AIUTO PER IL BURRO, IL BURRO

CONCENTRATO E LA CREMA DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI

PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, DI GELATI E DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

 

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

 

          Art. 4.

     1. Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) «prodotti finali», i prodotti ricompresi in uno dei codici NC elencati nell'allegato I, ripartiti in base alla formula A o alla formula B definite nel medesimo allegato;

     b) «prodotti intermedi»,

     i) i prodotti diversi da quelli di cui ai codici NC da 0401 a 0406 e diversi dalle miscele di cui all'allegato II;

     ii) i prodotti di cui al codice NC 0405 10 30, con un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82 % e ottenuti esclusivamente da burro concentrato di cui all'articolo 5 o all'articolo 7, con o senza aggiunta di crema, in uno stabilimento a tal fine riconosciuto a norma dell'articolo 13, a condizione che vi siano stati aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

     c) «partita di fabbricazione», un quantitativo di prodotti intermedi o di prodotti finali fabbricati con burro di intervento, burro, burro concentrato o crema, identificato in rapporto alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'articolo 20;

     d) «tonnellata di equivalente burro», una tonnellata di burro con un tenore di materia grassa del latte dell'82 % , oppure 0,82 tonnellate di burro concentrato, oppure 2,34 tonnellate di crema.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, fatta eccezione per gli articoli 10, 13, 14 e 15 e la sezione 8, l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

 

SEZIONE 2

AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

 

          Art. 5.

     1. Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente i seguenti prodotti:

     a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;

     b) il burro concentrato, frazionato o meno, interamente ottenuto da crema, da burro e/o da materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10;

     c) la crema, rispondente alla definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, dei codici NC ex 0401 30 39 o ex 0401 30 99, avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35 %, utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali descritti nell'allegato I, formula B, del presente regolamento;

     d) i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

     Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. [3]

     2. Perché il burro concentrato di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possa beneficiare dell'aiuto, il burro concentrato e se del caso le materie grasse del latte utilizzate per la sua fabbricazione devono essere stati prodotti in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 13 e rispondere ai requisiti di cui all'allegato III. La materia grassa del latte deve essere stata prodotta non oltre sei mesi prima della sua utilizzazione per la fabbricazione di burro concentrato ai sensi del presente regolamento.

 

SEZIONE 3

REQUISITI RELATIVI ALL'IMPIEGO E ALL'INCORPORAZIONE

DEL BURRO DI INTERVENTO, DEL BURRO, DEL BURRO

CONCENTRATO E DELLA CREMA

 

          Art. 6.

     1. Il burro di intervento, il burro o il burro concentrato sono incorporati esclusivamente nei prodotti finali, salvi gli eventuali prodotti intermedi di cui all'articolo 10, in uno dei modi seguenti:

     a) dopo l'aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

     i) previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 7;

     oppure

     ii) nello stato in cui si trova;

     b) oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o periodo di 30 giorni, o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi:

     i) previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 7;

     oppure

     ii) nello stato in cui si trova. [4]

     La crema è incorporata direttamente ed esclusivamente nei prodotti finali di cui all'allegato I, formula B, in uno dei modi di cui al primo comma.

     2. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in uno dei codici NC di cui all'allegato I.

 

          Art. 7.

     In caso di trasformazione di burro di intervento in burro concentrato, frazionato o meno, tutto il burro aggiudicato è trasformato in burro concentrato rispondente requisiti di cui all'allegato III e con una resa di almeno 100 kg di burro concentrato per 122,5 kg di burro di intervento utilizzato.

 

          Art. 8.

     1. Se si utilizza il modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e con un procedimento atto a garantirne una ripartizione omogenea, secondo i quantitativi minimi prescritti:

     a) i rivelatori di cui all'allegato IV, se il burro di intervento, il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A di cui all'allegato I (in appresso «formula A»);

     b) i rivelatori di cui all'allegato V, se il burro di intervento, il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B di cui all'allegato I (in appresso «formula B»);

     c) i rivelatori di cui all'allegato VI, nel caso della crema.

     Per il burro concentrato i rivelatori di cui al primo comma, lettere a) e b), sono aggiunti durante o immediatamente dopo la fabbricazione, nello stesso stabilimento.

     2. Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea o dell'incorporazione di quantitativi insufficienti, il dosaggio di ciascuno dei rivelatori di cui agli allegati IV e V e al punto 1 dell'allegato VI, risulta inferiore ai quantitativi minimi prescritti di oltre il 5 % ma di meno del 30 %, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 è incamerata, o l'aiuto è ridotto dell'1,5 % per ogni punto percentuale al di sotto dei quantitativi minimi prescritti. Se il contenuto di ciascuno dei rivelatori risulta essere inferiore ai quantitativi minimi prescritti in misura pari o superiore al 30 %, nel caso del burro di intervento la cauzione di trasformazione in cui all'articolo 28 viene incamerata e nel caso dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto non viene versato.

     Per i rivelatori organolettici, il disposto del primo comma non si applica qualora i prodotti elencati all'allegato IV, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), all'allegato V, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), e all'allegato VI, punto 1, lettera a), vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'articolo 10. Se il tenore di trigliceridi dell'acido enantico di cui all'allegato IV, punto I, lettera b), e punto II, lettera b), e di cui all'allegato VI, punto 1, lettera b), supera i quantitativi prescritti di oltre il 20 %, non viene versato alcun aiuto per l'intero quantitativo di tale rivelatore. Il tenore e il quantitativo del rivelatore sono calcolati in base alla media aritmetica dei valori riscontrati nei campioni prelevati.

     3. L'organismo competente designato dallo Stato membro si accerta che siano state rispettate la composizione e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti elencati negli allegati IV, V e VI, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione.

 

          Art. 9.

     1. Se il burro viene fabbricato in uno stabilimento e l'aggiunta di rivelatori o l'incorporazione del burro, con o senza rivelatori, a uno stadio intermedio in prodotti diversi dai prodotti finali avvengono in uno stabilimento diverso, il burro deve essere imballato preliminarmente a queste ultime operazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Se tutte le suddette operazioni sono effettuate nello stesso stabilimento, non è necessario procedere all'imballaggio preliminare del prodotto.

     2. Se la fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), con o senza aggiunta di rivelatori, oppure la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato a norma dell'articolo 7, oppure l'aggiunta di rivelatori al burro o, a seconda dei casi, alla crema, hanno luogo in uno stabilimento diverso da quello dell'incorporazione nei prodotti finali o eventualmente nei prodotti intermedi di cui all'articolo 10, il burro concentrato, il burro di intervento, il burro o la crema vengono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per quanto riguarda il burro concentrato o il burro, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore a 25 kg per quanto riguarda la crema.

     Il burro concentrato e la crema possono anche essere trasportati in cisterne o contenitori. Prima di essere incorporato nei prodotti finali, il burro concentrato può essere riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità previste al presente articolo, presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto ai sensi dell'articolo 13.

     3. Gli imballaggi di cui al paragrafo 2 recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, il riferimento al presente regolamento e alla destinazione (formula A o formula B), un riferimento al numero della gara, eventualmente in codice, apposto sull'imballaggio originale, per consentire all'organismo competente di verificare il rispetto della data limite di incorporazione, nonché:

     a) nel caso del burro concentrato, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera a), con la dicitura «contenente rivelatori» se vi è stata aggiunta di rivelatori;

     b) nel caso del burro di intervento e del burro contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera b);

     c) nel caso della crema contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera c).

     4. La materia grassa del latte prodotta preventivamente in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 13 e destinata alla fabbricazione di burro concentrato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è condizionata in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg, recanti in caratteri chiaramente visibili e leggibili:

     a) il riferimento al numero dello stabilimento e alla data della produzione, per consentire all'organismo competente di verificare il rispetto del termine di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei requisiti elencati all'allegato III;

     b) una o più delle altre diciture elencate nell'allegato VII, punto 1, lettera d).

     La materia grassa del latte può anche essere immagazzinata e trasportata in cisterne o contenitori, a condizione che possa esserne identificata l'origine.

 

          Art. 10.

     1. Il burro di intervento, il burro e il burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, possono essere incorporati, in una fase intermedia, in prodotti che non sono prodotti finali e in uno stabilimento diverso da quello in cui avviene la trasformazione finale.

     In questi casi, lo stabilimento di trasformazione e i prodotti intermedi devono essere riconosciuti a norma dell'articolo 13.

     Il riconoscimento è concesso su presentazione di una domanda che precisa, in particolare, la composizione dei prodotti fabbricati e il loro tenore di grasso butirrico e dimostra che il passaggio per questi prodotti intermedi è giustificato per la fabbricazione dei prodotti finali.

     2. Se il detentore dei prodotti intermedi è uno stabilimento rivenditore, quest'ultimo si impegna, ai termini del contratto di vendita:

     a) a tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di trasformazione in prodotti finali o, in mancanza di questi, dei primi destinatari nello Stato membro e, se del caso, dei primi destinatari negli altri Stati membri, nonché i corrispondenti quantitativi venduti;

     b) a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.

     3. Fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, i prodotti intermedi sono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg o trasportati in cisterne o contenitori. Tuttavia, i prodotti a scarsa densità, come quelli aumentati di volume per insufflazione di aria, possono essere condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 5 kg.

     Oltre all'indicazione della destinazione (formula A o formula B) e, se del caso, alla dicitura «contenente rivelatori», l'imballaggio reca una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 2, e, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), un riferimento al numero di gara, eventualmente in codice, per consentire all'organismo competente di verificare la data limite di incorporazione.

 

          Art. 11.

     I prodotti di cui all'articolo 5 e il burro di intervento venduto in conformità alla sezione 6 sono lavorati nella Comunità e quivi incorporati nei prodotti finali entro un termine di quattro mesi a decorrere dal mese che segue la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

 

SEZIONE 4

RICONOSCIMENTO

 

          Art. 12.

     La fabbricazione delle materie grasse del latte e del burro concentrato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato ai sensi dell'articolo 7, l'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'articolo 8, il ricondizionamento del burro concentrato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'incorporazione in prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 10 e, laddove l'incorporazione avvenga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione del burro di intervento, del burro, del burro concentrato, dei prodotti intermedi e della crema nei prodotti finali vengono eseguiti in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 13.

 

          Art. 13.

     1. Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti:

     a) che dispongono di impianti tecnici adeguati;

     b) se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004; [5]

     c) la cui capacità di trasformazione o di incorporazione è pari almeno a 5 t di burro al mese o periodo di 30 giorni o a 45 t per periodo di dodici mesi, o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi; [6]

     d) che forniscono l'impegno scritto di trasformare o incorporare i quantitativi di cui alla lettera c);

     e) che dispongono di locali in cui è possibile immagazzinare separatamente e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

     f) che si impegnano a tenere in permanenza i registri e i documenti giustificativi dai quali risultino i quantitativi di materie grasse impiegate, la loro composizione e i loro fornitori, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti e, salvo per gli stabilimenti che smerciano al minuto i prodotti finali, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture;

     g) in caso di lavorazione di materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, che si impegnano a tenere una contabilità, secondo le modalità precisate dall'organismo competente dello Stato membro, dalla quale risultino i quantitativi di burro e di crema utilizzati e i loro fornitori, i quantitativi di materia grassa del latte ottenuti e l'indicazione della data di produzione e di uscita di ogni partita, identificata con riferimento al programma di fabbricazione di cui alla lettera h);

     h) che si impegnano a trasmettere, all'organismo incaricato dell'esecuzione dei controlli di cui alla sezione 8, il programma di fabbricazione per ciascun offerta, come previsto dagli articoli da 20 a 23 e il programma di fabbricazione della materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro;

     i) che si impegnano a fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, attenendosi ai modelli di cui agli allegati da VIII a XII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro.

     Tuttavia, nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui alla sezione 8, l'organismo competente decida di intensificarli e di renderli almeno mensili, lo Stato membro può accettare che i programmi di fabbricazione di cui al primo comma, lettera h), non rechino il riferimento all'offerta.

     2. Gli stabilimenti che lavorano prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione del prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari si impegnano:

     a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f);

     b) a lavorare i prodotti suddetti uno dopo l'altro.

     Su richiesta dello stabilimento, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte delle materie grasse butirriche in oggetto. [7]

 

          Art. 14.

     I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un numero progressivo, dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo:

     a) la fabbricazione di burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o la fabbricazione di materia grassa del latte, a seconda dei casi;

     b) l'aggiunta dei rivelatori al burro di intervento, al burro o alla crema;

     c) l'incorporazione in prodotti intermedi;

     d) se l'incorporazione avviene nel modo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali;

     e) la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 7;

     f) il ricondizionamento di burro concentrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

 

          Art. 15.

     1. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e e).

     Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi, dopo un controllo approfondito dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti.

     2. Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere d), f), g) e h), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo forza maggiore il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Trascorso tale periodo, il riconoscimento può essere ripristinato soltanto se lo stabilimento assume un nuovo impegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere d), f), g) e h).

     Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.

 

SEZIONE 5

PROCEDURA DI GARA

 

          Art. 16.

     1. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

     2. Durante il periodo di validità della gara permanente, gli organismi di intervento procedono a gare parziali che indicano, in particolare, l'indirizzo e il termine per la presentazione delle offerte.

     3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare parziali scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

     4. Il giorno della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella ricapitolativa con i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti a norma della presente sezione.

     Se non vengono presentate offerte gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. Tuttavia, per le vendite di burro di intervento la suddetta comunicazione è necessaria solo se il burro è posto in vendita nello Stato membro interessato.

 

          Art. 17.

     L'organismo di intervento specifica, nel bando di gara parziale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, relativamente alle giacenze di burro di intervento che detiene:

     a) l'ubicazione dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro destinato alla vendita;

     b) i quantitativi di burro di intervento messi in vendita in ciascun deposito.

 

          Art. 18.

     1. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è immaggazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi ai sensi dell'articolo 17, lettera b). Inoltre, l'organismo di intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato nella forma indicata nel bando di gara.

     2. Insieme alla comunicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, gli organismi di intervento comunicano alla Commissione i quantitativi di burro disponibili per la vendita.

 

          Art. 19.

     L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.

 

          Art. 20.

     Gli interessati partecipano alla gara parziale o depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, che rilascia apposita ricevuta, o inviando l'offerta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta.

 

          Art. 21.

     1. L'offerta è valida soltanto se:

     a) verte su un solo e identico prodotto (burro di intervento o crema o burro o burro concentrato), avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 %, oppure pari o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %), la stessa destinazione (formula A o formula B) e lo stesso modo di incorporazione ai sensi dell'articolo 6;

     b) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate di burro, o 12 tonnellate di crema o 4 tonnellate di burro concentrato o, se il quantitativo disponibile in un deposito è inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo dell'offerta;

     c) è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di incorporare il burro di intervento, il burro o il burro concentrato o la crema, o di farli incorporare, in prodotti finali a norma dell'articolo 6;

     d) salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, il concorrente allega una dichiarazione con la quale rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro di intervento eventualmente aggiudicatogli;

     e) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 27, paragrafo 1, per la gara parziale di cui trattasi.

     2. Gli impegni e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), trasmessi inizialmente all'organismo di intervento, valgono come tacito rinnovo per le offerte successive, fino all'espressa denuncia da parte del concorrente o fino a quando l'organismo di intervento accerti la mancata osservanza di tali impegni, a condizione:

     a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale che intende avvalersi del disposto del presente paragrafo;

     b) che le offerte successive facciano riferimento al presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.

     3. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui trattasi.

 

          Art. 22.

     1. Le offerte relative alla vendita di burro di intervento sono inoltrate all'organismo di intervento che detiene il burro.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo richiesto;

     c) la destinazione del burro (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e, se del caso, la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

     d) il prezzo offerto per 100 kg di burro, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in euro;

     e) eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali o la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi;

     f) se del caso, il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione;

     g) se del caso, l'indicazione del tipo di burro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2771/1999 (dolce o altro), per cui è presentata l'offerta.

 

          Art. 23.

     1. Le offerte relative alla concessione di un aiuto sono presentate:

     a) se si ricorre al modo di incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta dei rivelatori;

     b) se si ricorre al modo di incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la prima delle seguenti operazioni:

     i) la fabbricazione del burro concentrato;

     ii) l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi; o

     iii) l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo di crema, di burro o di burro concentrato, eventualmente contenenti rivelatori, per il quale è chiesto l'aiuto, precisando, per il burro, il tenore minimo di materia grassa;

     c) la destinazione (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 e, se del caso, la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

     d) l'importo proposto dell'aiuto, in euro, per 100 kg di crema, di burro o di burro concentrato, tenendo conto eventualmente del peso dei rivelatori descritti negli allegati IV, V e VI.

 

          Art. 24.

     1. L'aggiudicatario deve:

     a) eseguire o far eseguire in nome e per conto proprio e a sue spese le operazioni relative alla fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), alla trasformazione del burro di intervento in burro concentrato a norma dell'articolo 7 e all'aggiunta di rivelatori e rispettare l'impegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);

     b) tenere una contabilità:

     i) dalla quale risultino, per ciascuna consegna di burro di intervento, di burro, di burro concentrato, di crema o di prodotti intermedi, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A o formula B);

     ii) che precisi il termine di incorporazione di cui all'articolo 11 oppure il numero di gara, eventualmente in codice;

     c) tenere una contabilità separata per ciascun regime di aiuto, se lavora prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari;

     d) includere in ogni contratto di vendita di burro di intervento, burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi, clausole che fanno obbligo all'acquirente:

     i) in caso di fabbricazione di prodotti intermedi, di rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e le condizioni di cui all'articolo 10;

     ii) di rispettare, se del caso, l'impegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);

     iii) di incorporare i prodotti nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A o formula B), entro il termine di cui all'articolo 11;

     iv) se del caso, di tenere la contabilità di cui alla lettera b);

     v) di rispettare le disposizioni dell'articolo 13;

     vi) di tenere gli stessi registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere f) e g), in caso di incorporazione nei prodotti finali di prodotti contenenti rivelatori oppure, nel caso degli utilizzatori finali di cui all'articolo 42, l'obbligo di tenere i documenti che dimostrino i quantitativi di grassi del burro acquistati;

     vii) di fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, attenendosi ai modelli di cui agli allegati da VIII a XII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro dell'acquirente;

     viii) se del caso, di fornire alle autorità competenti il programma di fabbricazione.

     L'obbligo di cui al primo comma, lettera d), si intende soddisfatto se ogni contratto di vendita contiene un riferimento all'osservanza delle disposizioni previste da tale lettera.

     2. L'aggiudicatario che fabbrica i prodotti finali tiene i registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere f) e g), e trasmette il programma di fabbricazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h).

 

          Art. 25.

     1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati un prezzo minimo di vendita del burro di intervento e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Il prezzo o l'aiuto così fissati possono essere differenziati a seconda:

     a) della destinazione (formula A o formula B);

     b) del tenore di materia grassa del burro;

     c) del modo di incorporazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

     Il prezzo minimo di vendita può variare in funzione dell'ubicazione dei quantitativi di burro posti in vendita.

     Qualora venga acquistato burro di intervento o sia richiesto un aiuto per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), il prezzo minimo di vendita pagato per il burro di intervento e l'importo massimo dell'aiuto concesso per i prodotti intermedi corrispondono rispettivamente al prezzo minimo di vendita e all'importo massimo dell'aiuto stabiliti a norma dell'articolo 26 per il burro contenente rivelatori avente un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 %.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, si può decidere di non dar seguito alla gara.

 

     Articolo 26

     1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto per il burro di intervento è inferiore al prezzo minimo o se l'importo proposto per l'aiuto è superiore all'importo massimo stabilito, tenuto conto della destinazione, del tenore di materia grassa del burro o del burro concentrato e del modo di incorporazione.

     2. Salvo il disposto del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario del burro di intervento colui che offre il prezzo più elevato.

     L'organismo di intervento procede alla vendita del burro di intervento in funzione della sua data di entrata in ammasso, partendo dal prodotto fabbricato da più tempo del quantitativo totale disponibile o, se del caso, del quantitativo disponibile di burro dolce o di altro burro e, se del caso, nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

     3. Se il quantitativo disponibile nel deposito in oggetto non è esaurito, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerti, partendo dal prezzo più elevato. Qualora il quantitativo restante sia inferiore o uguale a 1 t, esso è proposto agli aggiudicatari alle stesse condizioni dei quantitativi loro attribuiti.

     Qualora con l'accettazione di un'offerta sia superato il quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo. L'organismo di intervento può designare altri depositi frigoriferi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta. Tuttavia l'offerente può rifiutare tale designazione se l'offerta reca l'indicazione di un deposito frigorifero a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f).

     Qualora l'accettazione di più offerte per uno stesso deposito, con i medesimi prezzi per la stessa destinazione del burro e lo stesso modo di incorporazione, comporti il superamento del quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione sfoci nell'aggiudicazione di quantitativi inferiori a 5 t, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

     4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

          Art. 27.

     1. Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'offerente costituisce una cauzione di gara per le gare parziali a cui partecipa.

     2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

     Tuttavia, in caso di vendita di burro di intervento, se nell'offerta è precisato, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), che l'incorporazione di burro nei prodotti finali o, se del caso, la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi verranno eseguite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di presentazione nell'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da detto altro Stato membro, la quale rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e). In tal caso, l'organismo di intervento interessato comunica all'autorità competente dell'altro Stato membro i fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della cauzione.

     3. L'importo della cauzione di gara è pari a:

     a) 61 EUR/t per il burro concentrato;

     b) 50 EUR/t per il burro d'intervento, per il burro e per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

     c) 22 EUR/t per la crema di latte. [8]

     4. La cauzione di gara è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione dell'offerta.

     5. Costituiscono esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, il cui rispetto è garantito dalla costituzione della cauzione di gara, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e, secondo il caso:

     a) per il burro di intervento, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 e il pagamento dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

     b) per i prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento:

     i) l'osservanza delle condizioni di cui al medesimo articolo;

     ii) se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28, o, qualora si applichi l'articolo 34, secondo comma, l'incorporazione nei prodotti finali;

     iii) se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali.

 

          Art. 28.

     1. Contestualmente al prezzo o ai prezzi minimi di vendita e all'importo o agli importi massimi dell'aiuto e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in funzione della differenza tra il prezzo di intervento del burro e i prezzi minimi fissati oppure degli importi dell'aiuto.

     2. La cauzione di trasformazione è finalizzata a garantire il rispetto delle esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, concernenti:

     a) nel caso del burro di intervento:

     i) il rispetto dell'articolo 7 del presente regolamento per quanto riguarda la trasformazione del burro in burro concentrato e l'aggiunta eventuale dei rivelatori o l'aggiunta al burro dei rivelatori;

     ii) l'incorporazione del burro o del burro concentrato, con o senza aggiunta dei rivelatori, nei prodotti finali; oppure

     b) nel caso dei prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento e se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'incorporazione nei prodotti finali.

     La cauzione di trasformazione è costituita nello Stato membro in cui viene presentata l'offerta, nel caso dell'aiuto, e nello Stato membro in cui la trasformazione deve essere iniziata o eseguita, nel caso del burro di intervento.

     3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo della cauzione di trasformazione sono presentate all'autorità competente designata dallo Stato membro, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11.

     [4. Salvo forza maggiore, qualora il termine per l'incorporazione nei prodotti finali fissato all'articolo 11 sia superato di un periodo inferiore a 60 giorni, la cauzione di trasformazione è incamerata nella misura di 6 EUR/t di equivalente burro al giorno.

     Al termine di tale periodo di 59 giorni, l'importo residuo è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ogni giorno di ritardo supplementare.] [9]

     5. Se l'inosservanza delle esigenze principali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo entro il termine di cui all'articolo 11 è dovuta al fatto che il burro proveniente dall'intervento si rivela inadatto al consumo, le cauzioni di trasformazione vengono tuttavia svincolate, previo accordo della Commissione, non appena siano state adottate le misure opportune sotto il controllo delle autorità dello Stato membro interessato.

 

          Art. 29.

     1. Per ragioni commerciali imperative e debitamente giustificate, l'organismo di intervento autorizza, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione o di modo di incorporazione per la totalità dell'offerta di cui all'articolo 20.

     Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'aggiunta di rivelatori.

     Qualora il prezzo minimo di vendita o eventualmente l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, siano identici per la formula A e la formula B, l'autorità competente può autorizzare, per la totalità dell'offerta di cui all'articolo 20, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione tra queste due formule, su richiesta dell'aggiudicatario.

     2. Se per ragioni commerciali imperative le esigenze principali di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o lettera b), non sono soddisfatte per i prodotti da incorporare nel modo descritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'organismo competente può autorizzare l'aggiudicatario, su sua richiesta presentata entro il termine stabilito all'articolo 11, a sottoporre nuovamente a lavorazione i prodotti, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nello stesso stabilimento riconosciuto per l'aggiunta di rivelatori, a condizione che non vi siano modifiche della destinazione o del modo di incorporazione indicati nell'offerta. In questi casi la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 è incamerata nella misura del 15 % o l'aiuto è ridotto del 15 %.

 

          Art. 30.

     In caso di mancata osservanza di un'esigenza secondaria la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 è incamerata nella misura del 15 % o l'aiuto è ridotto del 15 %.

 

SEZIONE 6

VENDITA DI BURRO DI INTERVENTO NELL'AMBITO DI UNA

PROCEDURA DI GARA

 

          Art. 31.

     1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.

     2. Prima di prendere in consegna il burro e nel termine di cui all'articolo 32, paragrafo 2, l'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta e costituisce la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28.

     3. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha rispettato il disposto del paragrafo 2 entro il termine fissato, oltre all'incameramento della cauzione di gara di cui all'articolo 27, paragrafo 1, la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.

 

          Art. 32.

     1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

     a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e l'offerta alla quale si riferisce, identificata da un numero progressivo;

     b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

     c) il termine ultimo per il ritiro del burro;

     d) il termine ultimo per l'incorporazione nei prodotti finali;

     e) il modo di incorporazione prescelto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

     f) la destinazione (formula A o formula B).

     2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata.

     Nel caso in cui il versamento dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, sia stato effettuato e sia stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo al termine riferito al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

     3. L'organismo di intervento consegna il burro in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento, nonché della destinazione (formula A o formula B) e del modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

     Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'inizio del processo di incorporazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

 

SEZIONE 7

CONCESSIONE DELL'AIUTO NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI GARA

 

          Art. 33.

     1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.

     2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, l'informazione di cui al paragrafo 1 indica in particolare:

     a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro, di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;

     b) se del caso, l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28;

     c) il termine ultimo per l'incorporazione nei prodotti finali;

     d) il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e la destinazione (formula A o formula B).

 

          Art. 34.

     L'aiuto è versato all'aggiudicatario soltanto se, entro dodici mesi dal termine di cui all'articolo 11, è stata fornita la prova:

     a) per il burro:

     i) che è stato fabbricato nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

     ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 28;

     b) per il burro concentrato:

     i) che è stato fabbricato nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5;

     ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 28;

     c) per la crema:

     i) che è stata fabbricata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

     ii) che è stata incorporata nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 28.

     Tuttavia, non è necessario costituire la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 qualora l'aiuto sia chiesto dopo l'esecuzione dei controlli di cui alla sezione 8 e sia fornita la prova dell'avvenuta incorporazione nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11.

 

          Art. 35.

     1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato entro 60 giorni dalla presentazione all'organismo di intervento delle prove di cui all'articolo 34, paragrafo 1, proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono fornite.

     Tuttavia, lo Stato membro può limitare il pagamento dell'aiuto a una sola domanda per mese e per gara.

     2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine fissato all'articolo 11, in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno. [10]

     3. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

 

SEZIONE 8

CONTROLLI

 

          Art. 36.

     Gli Stati membri procedono, a loro spese, in particolare ai controlli di cui alla presente sezione.

 

          Art. 37.

     1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), con o senza aggiunta di rivelatori, o nel corso della fabbricazione di materie grasse del latte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o nel corso della trasformazione di burro di intervento in burro concentrato a norma dell'articolo 7, o nel corso dell'aggiunta di rivelatori alla crema, al burro di intervento o al burro, oppure nel corso del ricondizionamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'organismo competente procede ad un controllo in loco senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione trasmesso dallo stabilimento a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), in modo che ogni offerta, ai sensi dell'articolo 20, sia sottoposta ad almeno un controllo e, nel caso delle materie grasse del latte destinate alla fabbricazione di burro concentrato, almeno una volta al mese.

     Ai fini del controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo per taluni stabilimenti riconosciuti.

     2. I controlli comportano il prelievo di campioni dei prodotti ottenuti e l'esame del grasso butirrico utilizzato, se del caso a campione, e verte in particolare sulle condizioni di fabbricazione e sulla quantità e composizione del prodotto ottenuto, in funzione del burro o della crema utilizzati, nonché sull'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel prodotto ottenuto oppure, eventualmente, nel grasso butirrico utilizzato.

     3. I controlli sono periodicamente completati, ad una frequenza variabile in funzione dei quantitativi trasformati, ma comunque almeno ogni sei mesi, da un esame approfondito e a campione dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere f) e g), e, eventualmente, della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

 

          Art. 38.

     1. I controlli degli stabilimenti per quanto riguarda l'incorporazione del burro concentrato, del burro di intervento o del burro nei prodotti intermedi, sono realizzati sul posto e senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), con una frequenza variabile in funzione dei quantitativi utilizzati, ma almeno una volta al mese.

     I controlli vertono, in particolare, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di grasso butirrico, quale dichiarato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, mediante:

     a) l'ispezione dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), al fine di verificare la composizione dichiarata dei prodotti intermedi fabbricati;

     b) l'esame dei grassi butirrici utilizzati, eventualmente mediante prelievo di campioni, la verifica dell'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nei grassi butirrici utilizzati e il prelievo di campioni di prodotti intermedi per verificare la composizione indicata nei registri succitati;

     c) il controllo delle entrate di grasso butirrico e delle uscite dei prodotti intermedi fabbricati.

     2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e, eventualmente, della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), nonché da un esame approfondito dei registri effettuato come segue:

     a) per sondaggio, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

     b) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

 

          Art. 39.

     1. L'utilizzazione del burro di intervento, del burro, del burro concentrato, della crema o dei prodotti intermedi nei prodotti finali è controllata sul posto presso gli stabilimenti e senza preavviso, allo scopo di:

     a) esaminare i grassi butirrici utilizzati, eventualmente mediante prelievo di campioni, per verificare l'assenza di materie grasse non provenienti dal latte e se necessario mediante il prelievo di campioni di prodotti finali per verificarne la composizione;

     b) verificare il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta, sulla base delle ricette di fabbricazione e dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), oppure della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b):

     i) per sondaggio, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

     ii) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

     I controlli di cui al primo comma, lettere a) e b), sono eseguiti ad una frequenza che varia in funzione dei quantitativi utilizzati, ma di almeno una volta al trimestre se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), a condizione che lo stabilimento proceda all'incorporazione di un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate al mese, e alla frequenza di almeno una volta al mese se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

     Gli stabilimenti che incorporano un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate di equivalente burro al mese nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trasmettono il programma di fabbricazione per ogni offerta, secondo le procedure stabilite dallo Stato membro.

     2. Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i controlli di cui al paragrafo 1 sono completati periodicamente da controlli destinati a verificare il rispetto:

     a) delle condizioni per il riconoscimento dello stabilimento previste dall'articolo 13;

     b) dell'impegno assunto in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

     Il ricorso al modo di incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), può essere sospeso se lo stabilimento non rispetta l'impegno assunto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c). Dopo la sospensione, l'incorporazione nel modo suddetto può essere ripresa solo su richiesta dello stabilimento, corredata dell'impegno scritto dell'offerente previsto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

 

          Art. 40.

     1. Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono eseguiti per partita di fabbricazione.

     2. Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), punto i), sono eseguiti tramite l'identificazione dei quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte di cui all'articolo 20.

 

          Art. 41.

     1. Se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i controlli di cui all'articolo 39, paragrafo 1, si considerano effettuati se l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzatore finale o, eventualmente, dell'ultimo venditore, che si applica a tutte le vendite, nella quale quest'ultimo:

     a) conferma il proprio impegno, che figura nel contratto di vendita in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto iii), di effettuare l'incorporazione nei prodotti finali;

     b) riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni — stabilite o da stabilire dallo Stato membro — nelle quali può incorrere se, in occasione di un controllo effettuato dalle autorità pubbliche, risulti che non ha rispettato l'impegno di cui alla lettera a).

     2. Se l'impegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è rispettato, nel caso in cui l'aiuto sia già stato corrisposto e la cauzione sia già stata svincolata è dovuta all'organismo di intervento una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione, di cui all'articolo 28, per i quantitativi in causa.

 

          Art. 42.

     Il disposto dell'articolo 41 si applica unicamente se l'utilizzatore finale o, se del caso, l'ultimo venditore, si impegna per iscritto ad acquistare nel corso di un periodo di dodici mesi un quantitativo massimo di 12 t di equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo massimo di 14 t di crema oppure, per il burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi.

     L'osservanza del quantitativo massimo per 12 mesi è oggetto di controlli.

     Il disposto dell'articolo 41 cessa di applicarsi all'utilizzatore finale, o se del caso all'ultimo venditore, che non abbia rispettato l'impegno di cui al primo comma. Tuttavia, qualora lo ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta, presentata dall'utilizzatore finale o, se del caso, dall'ultimo venditore, che precisi le ragioni dell'inadempienza, l'autorità competente può approvare un nuovo impegno. Detta approvazione può avere effetto unicamente dopo un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nel frattempo si applica il controllo di cui al paragrafo 39, paragrafo 1.

 

          Art. 43.

     Gli Stati membri controllano periodicamente il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto vii), attraverso una verifica dei dati trasmessi.

 

          Art. 44.

     I controlli effettuati in forza della presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo che indica la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

 

          Art. 45.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo.

     Le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 8 oppure, nel caso del burro concentrato senza aggiunta di rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione oppure, nel caso delle materie grasse del latte, a partire dalla data della produzione, oppure nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali. [11]

     Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5 figurano nell'allegato XIII.

     2. Nel caso in cui l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi, avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5.

 

SEZIONE 9

COMUNICAZIONI

 

          Art. 46.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     1) anteriormente al 1° marzo, al 1° giugno, al 1° settembre e al 1° dicembre, per il trimestre precedente dell'anno civile:

     a) i dati figuranti nei moduli di cui agli allegati da VIII a XI;

     b) i prezzi pagati per i prodotti sovvenzionati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, quali dichiarati dagli utilizzatori finali secondo le modalità definite dallo Stato membro o determinati per sondaggio effettuato dallo Stato membro;

     c) i casi di mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5;

     2) anteriormente al 1° marzo di ogni anno, per l'anno precedente,

     a) i dati figuranti nel modulo di cui all'allegato XII;

     b) il numero di cambiamenti di destinazione, con i relativi quantitativi e le destinazioni, autorizzati in forza dell'articolo 29;

     c) i casi di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto vii).

 

CAPITOLO III

CONCESSIONE MEDIANTE GARA DI UN AIUTO PER IL

BURRO CONCENTRATO DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO

NELLA COMUNITÀ

 

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

 

          Art. 47.

     1. È concesso un aiuto per il burro concentrato, frazionato o meno, con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, prodotto in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 63 utilizzando burro o crema e rispondente ai requisiti specificati nell'allegato XIV. Il burro concentrato è destinato al consumo diretto nella Comunità.

     Il burro concentrato soddisfa i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. [12]

     2. L'aiuto è concesso dallo Stato membro sul cui territorio la crema o il burro sono trasformati in burro concentrato in base alle formule riportate nell'allegato XIV.

     3. L'aiuto è fissato in euro, secondo la procedura di gara permanente gestita da ciascun organismo di intervento.

 

          Art. 48.

     Ai fini del presente capitolo si intende per:

     a) «consumo diretto», gli acquisti da parte dei consumatori, per l'utilizzazione finale, compresi gli acquisti effettuati da alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi, convitti, prigioni e stabilimenti analoghi, ai fini della preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente;

     b) «presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio», gli acquisti effettuati dalle aziende di cui alla lettera a) così come gli acquisti effettuati da aziende di distribuzione il cui accesso è riservato ai titolari di una tessera di acquirente («cash and carry») e dai dipartimenti acquisti di aziende di distribuzione al dettaglio;

     c) «partita di fabbricazione», un quantitativo di burro concentrato prodotto in una sola unità di fabbricazione e corrispondente alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'articolo 50.

 

SEZIONE 2

PROCEDURA DI GARA

 

          Art. 49.

     1. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

     2. Durante il periodo di validità della gara permanente, gli organismi di intervento procedono a gare parziali che indicano, in particolare, l'indirizzo e il termine per la presentazione delle offerte.

     3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare parziali scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

     4. Il giorno della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella ricapitolativa con i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti a norma della presente sezione.

     Se non vengono presentate offerte gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.

 

          Art. 50.

     1. Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dall'impegno scritto di fabbricare l'intero quantitativo di burro concentrato ivi indicato.

     2. I concorrenti partecipano alla gara parziale depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, che rilascia apposita ricevuta, o inviandola l'offerta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta.

 

          Art. 51.

     1. Le offerte sono presentate all'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è fabbricato il burro concentrato.

     2. Nell'offerta sono precisati:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) l'importo dell'aiuto proposto, in euro per 100 kg di burro concentrato;

     c) il quantitativo di burro concentrato, compresi i rivelatori, per i quali è chiesto l'aiuto;

     d) il nome e l'indirizzo dello stabilimento nel quale sarà fabbricato l'intero quantitativo di burro concentrato, saranno aggiunti i rivelatori e sarà effettuato l'imballaggio, a norma degli articoli 59, 61 e 62, ed eventualmente dello stabilimento in cui l'intero quantitativo di burro concentrato sarà imballato ai fini della commercializzazione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma.

 

          Art. 52.

     L'offerta è valida soltanto se:

     a) è corredata dell'impegno di cui all'articolo 50, paragrafo 1;

     b) riguarda un quantitativo di almeno 4 t di burro concentrato;

     c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

 

          Art. 53.

     1. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui trattasi.

     2. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e il deposito di una cauzione di destinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cui osservanza è garantita dalla costituzione di una cauzione di gara di 61 EUR/t. [13]

     3. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

     La cauzione di gara è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione dell'offerta.

     Inoltre, la cauzione di gara è svincolata al momento della costituzione della cauzione di destinazione di cui al paragrafo 4.

     4. La presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio nella Comunità costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, il cui rispetto è garantito dalla costituzione di una cauzione di destinazione. La cauzione di destinazione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

 

          Art. 54.

     L'importo massimo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Secondo la stessa procedura si può decidere di non dare seguito alla gara.

     L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, è fissato contemporaneamente all'aiuto, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. L'importo della cauzione è fissato per 100 kg in funzione dell'importo dell'aiuto.

 

          Art. 55.

     1. L'offerta è rifiutata se l'importo dell'aiuto proposto è superiore all'importo massimo fissato per la gara parziale di cui trattasi.

     2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

          Art. 56.

     1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.

     2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, tale informazione indica, in particolare:

     a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro concentrato di cui trattasi e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;

     b) il termine ultimo per l'imballaggio del burro concentrato;

     c) l'importo della cauzione di destinazione.

 

          Art. 57.

     1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato all'aggiudicatario:

     a) entro 60 giorni dalla data in cui è fornita la prova che il burro concentrato è stato fabbricato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, che vi sono stati aggiunti rivelatori e che è stato imballato a norma degli articoli da 59 a 62, e proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stata fornita tale prova;

     b) previa costituzione della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4.

     2. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

 

          Art. 58.

     1. La cauzione di destinazione è svincolata per i quantitativi per i quali è fornita la prova che sono stati presi in consegna nella fase del commercio al minuto nel termine massimo di 15 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto all'articolo 49, paragrafo 3.

     Tuttavia, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione di destinazione è svincolata nella misura dell'85 % del suo importo se la suddetta prova viene fornita nei sei mesi successivi al termine di 15 mesi di cui al primo comma.

     2. Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'organismo presso cui è depositata la cauzione entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termine di 15 mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi che devono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il burro concentrato è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto. [14]

 

SEZIONE 3

REQUISITI RELATIVI ALL'INCORPORAZIONE

 

          Art. 59.

     1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato o immediatamente dopo viene incorporato, secondo la formula prescelta, uno dei rivelatori di cui all'allegato XIV in modo da garantirne la ripartizione omogenea nel prodotto.

     L'autorità competente si accerta che siano state rispettate le prescrizioni relative alla qualità e alle caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti da incorporare nel burro concentrato, secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 213/2001.

     2. Immediatamente prima dell'imballaggio al burro concentrato può essere incorporato azoto sotto forma gassosa, con formazione di schiuma. L'aumento del volume di burro concentrato che deriva da questo trattamento non può superare il 10 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.

     Tuttavia, per il burro concentrato con un tenore minimo di grasso butirrico del 99,8 % prima dell'incorporazione dei rivelatori e degli additivi, l'aumento del volume derivante da tale trattamento non può superare il 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.

 

          Art. 60.

     Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea o dell'incorporazione di quantitativi insufficienti, il dosaggio di ciascuno dei rivelatori di cui all'allegato XIV, punto 1, lettera c), risulta inferiore ai quantitativi minimi prescritti di più del 5 % ma di meno del 30 %, l'aiuto viene ridotto dell'1,5 % per ogni punto percentuale al di sotto dei quantitativi minimi prescritti. L'aiuto non è versato se il tenore di rivelatore risulta essere inferiore del 30 % o più al dosaggio minimo prescritto.

 

          Art. 61.

     1. Il burro concentrato a cui sono stati incorporati rivelatori secondo la formula I o II di cui all'allegato XIV è condizionato in imballaggi chiusi. In base ai prodotti incorporati a norma dell'articolo 59 e tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia di denominazione degli alimenti, gli imballaggi recano, in caratteri identici e chiaramente visibili e leggibili, una o più delle diciture elencate nell'allegato XV, punto 1 o rispettivamente punto 2.

     2. Gli imballaggi di cui al paragrafo 1 hanno un contenuto netto massimo di 3 kg.

 

          Art. 62.

     1. La fabbricazione del burro concentrato, l'aggiunta di rivelatori secondo le specifiche indicate nell'allegato XIV e l'imballaggio, compreso l'imballaggio per la commercializzazione, sono effettuati nello stabilimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera d), entro tre mesi dal mese di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

     Tuttavia con l'autorizzazione dell'autorità competente, l'intero quantitativo di burro concentrato può essere imballato per la commercializzazione in uno stabilimento diverso dallo stabilimento di trasformazione indicato all'articolo 51, paragrafo 2, lettera d), purché entrambi gli stabilimenti si trovino nello stesso Stato membro e l'imballaggio sia effettuato in uno stabilimento a tal fine riconosciuto.

     2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine di cui al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno. [15]

 

SEZIONE 4

RICONOSCIMENTO

 

          Art. 63.

     1. Le operazioni di cui all'articolo 62 sono realizzate in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro sul cui territorio è ubicato.

     2. Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti:

     a) che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004; [16]

     b) che dispongono di impianti tecnici adeguati;

     c) che hanno una capacità di trasformazione media pari almeno a 2 t di burro concentrato al mese;

     d) che dispongono di locali in cui è possibile immagazzinare separatamente e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

     e) che si impegnano a tenere in permanenza i registri e i documenti giustificativi, dai quali risultino il fornitore del burro e della crema utilizzati, la data di fabbricazione del burro concentrato, la quantità e la composizione del burro concentrato ottenuto, la data di uscita del prodotto e il nome e l'indirizzo dei detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture;

     f) che si impegnano a trasmettere il programma di fabbricazione per ogni partita in fabbricazione, secondo le modalità determinate dallo Stato membro, all'organismo responsabile dei controlli di cui all'articolo 67. [17]

     3. Lo stabilimento che trasforma diversi prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione del prezzo si impegna inoltre:

     a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 2, lettera e);

     b) a lavorare i prodotti suddetti uno dopo l'altro.

     Su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte dei diversi prodotti.

 

          Art. 64.

     Il riconoscimento è concesso, con l'attribuzione di un numero di serie, dallo Stato membro sul cui territorio avvengono la fabbricazione e l'imballaggio del burro concentrato.

 

          Art. 65.

     1. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere da a) a d).

     Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi, dopo un controllo approfondito dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti.

     2. Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere e) e f), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo in caso di forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento accompagnata dagli impegni previsti all'articolo 63, paragrafo 2, lettere e) e f).

     Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.

 

SEZIONE 5

CONTROLLI E COMUNICAZIONI

 

          Art. 66.

     Gli Stati membri procedono, a loro spese, in particolare ai controlli di cui alla presente sezione.

 

          Art. 67.

     Al momento della fabbricazione del burro concentrato, l'autorità competente esegue controlli in loco senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione trasmesso dallo stabilimento a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera f), in modo che ogni offerta, ai sensi dell'articolo 50, sia oggetto di almeno un controllo.

     I controlli comportano il prelievo di campioni e l'esame del burro concentrato identificato dal numero d'ordine dell'offerta, l'esame dei grassi butirrici utilizzati, se del caso a campione, e vertono in particolare sulle condizioni di fabbricazione e sulla quantità e composizione del prodotto ottenuto e sull'imballaggio, nonché sull'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel prodotto ottenuto oppure, eventualmente, nel grasso butirrico utilizzato.

     I controlli sono periodicamente completati, ad una frequenza variabile in funzione dei quantitativi trasformati, da un esame approfondito e a campione dei registri e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettera e), e dalla verifica dell'osservanza delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

     I controlli formano oggetto di una relazione di controllo che indica la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

 

          Art. 68.

     1. Fino al momento della presa in consegna del burro concentrato da parte degli operatori del commercio al minuto, ogni detentore di burro concentrato ai sensi del presente capitolo ha l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino da cui risultino, per ogni consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti del burro concentrato e i corrispondenti quantitativi acquistati.

     I detentori di burro concentrato ai sensi del presente capitolo che detengano anche burro concentrato soggetto alle disposizioni del capitolo II hanno l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino separata per i prodotti che detengono a norma di ciascuno dei capitoli di cui trattasi.

     2. Per garantire il rispetto del disposto del paragrafo 1, il controllo è completato da una verifica contabile non preannunciata dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino dei detentori burro concentrato cui al medesimo paragrafo.

 

          Art. 69.

     All'inizio di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato rilevati nel trimestre precedente.

 

          Art. 70.

     Il regolamento (CEE) n. 3002/92 si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo.

     Le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano ai prodotti di cui al presente capitolo dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento fino alla registrazione della presa in consegna del prodotto nella fase del commercio al minuto.

     In caso di spedizione di burro concentrato imballato, destinato ad essere preso in consegna in un altro Stato membro nella fase del commercio al minuto, oltre alle diciture di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 è apposta una delle diciture elencate nell'allegato XV, punto 3, del presente regolamento.

 

CAPITOLO IV

AIUTO PER L'ACQUISTO DI BURRO DA PARTE DI ISTITUZIONI

E COLLETTIVITÀ SENZA FINI DI LUCRO

 

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

 

          Art. 71.

     Ogni Stato membro può designare le istituzioni e collettività senza fini di lucro stabilite nel suo territorio — in appresso «i beneficiari» — che possono comprare burro a prezzo ridotto.

 

          Art. 72.

     L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro:

     a) acquistato nello Stato membro in cui si trova la sede principale del beneficiario, presso un fornitore o un condizionatore — in appresso denominato «fornitore» — a tal fine riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro;

     b) che risponde:

     i) alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/95, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato, e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità;

     ii) ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. [18]

 

          Art. 73.

     1. Ai fini del presente capitolo i fornitori possono essere riconosciuti soltanto se si impegnano:

     a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, il nome del venditore del burro, i nomi e indirizzi dei beneficiari e i quantitativi di burro loro venduti, nonché i numeri progressivi dei relativi buoni rilasciati a norma dell'articolo 75, paragrafo 1;

     b) a sottoporsi alle misure di controllo decise dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo della qualità del burro.

     2. Qualora risulti che un fornitore è venuto meno ad uno degli impegni di cui al paragrafo 1, o a un altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente capitolo, salvo forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento, accompagnata dall'impegno di cui al paragrafo 1.

     Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.

 

SEZIONE 2

AIUTO, ATTUAZIONE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI

 

          Art. 74.

     1. L'importo dell'aiuto è fissato a 40 EUR/100 kg di burro [19].

     2. Per il burro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.

     3. In caso di modifica dell'importo dell'aiuto, il nuovo importo si applica a tutte le consegne di burro eseguite a fronte della presentazione del buono di cui all'articolo 75, paragrafo 1, valido nel mese successivo al mese di fissazione del nuovo importo.

     Tuttavia, per i buoni di validità superiore a un mese, se è fissato prima dell'ultimo mese di validità il nuovo importo si applica a tutte le consegne di burro eseguite a partire dall'inizio del mese successivo al mese di fissazione del nuovo importo.

 

          Art. 75.

     1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro, su sua richiesta scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro a norma degli articoli 76, 77 e 78, e di uno dei documenti giustificativi di cui all'articolo 79.

     Salvo forza maggiore, le domande di aiuto e i documenti giustificativi sono da presentarsi nei dodici mesi successivi al primo giorno del mese di validità del buono.

     2. Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire un quantitativo minimo di burro che può essere oggetto di una domanda di aiuto.

 

          Art. 76.

     Per ottenere il rilascio dei buoni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) impegnarsi per iscritto, nei confronti dell'autorità competente, a utilizzare il burro unicamente a vantaggio dei propri consumatori e a rimborsare integralmente l'aiuto ove si constati che il burro acquistato in virtù del presente regolamento è stato sviato dalla sua destinazione;

     b) impegnarsi per iscritto a mettere a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta, i documenti che consentono di accertare l'utilizzazione del burro; c) aver assolto correttamente gli impegni sottoscritti per i buoni loro rilasciati nei dodici mesi precedenti.

     Lo Stato membro può decidere di rilasciare un buono qualora risulti che l'inadempienza dell'impegno di cui al primo comma, lettera c), non è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave e comporta conseguenze di minima importanza.

 

          Art. 77.

     1. Ogni buono reca in particolare le indicazioni seguenti:

     a) il nome e l'indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile;

     b) il numero massimo dei consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria;

     c) la quantità massima di burro a cui dà diritto;

     d) il mese e l'anno di validità.

     2. La quantità massima di burro, di cui al paragrafo 1, lettera c), è di 2 kg al mese per consumatore dell'istituzione beneficiaria.

 

          Art. 78.

     1. La validità del buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia, il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità.

     In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare a due mesi o a tre mesi civili la validità del buono. In questo caso, i mesi di validità sono indicati sul buono e il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità.

     2. L'autorità competente può rilasciare, per lo stesso beneficiario, buoni validi per un periodo complessivo limitato a dodici mesi.

 

          Art. 79.

     Il buono dà diritto all'aiuto solo se corredato:

     a) di un attestato del beneficiario che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo del buono;

     b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, controfirmati dal beneficiario.

 

          Art. 80.

     Salvo forza maggiore, l'autorità competente versa l'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e di tutti i documenti giustificativi.

     Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il versamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

     I documenti giustificativi e la relazione relativa al controllo di cui all'articolo 82 sono trasmessi al servizio o organismo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 responsabile del versamento dell'aiuto.

 

          Art. 81.

     1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la marchiatura d’identificazione previste all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1. [20]

     2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni contenute negli imballaggi recano una o più delle diciture elencate nell'allegato XVI, punto 2.

 

          Art. 82.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente capitolo, in particolare la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. I controlli sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio e formano oggetto di una relazione di controllo ove sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

 

          Art. 83.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro tre mesi, le modalità dei controlli da eseguire nelle varie fasi della commercializzazione del burro;

     b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali nel corso del mese precedente:

     — sono stati rilasciati buoni,

     — è stato corrisposto l'aiuto.

 

CAPITOLO V

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 84.

     Salvo il disposto dell'articolo 85 del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 3143/85, (CEE) n. 1609/88, (CEE) n. 429/90, (CEE) n. 3378/91 e (CE) n. 2571/97.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

 

     Art. 85.

     Alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte scade anteriormente al 15 dicembre 2005 si applicano i regolamenti (CE) n. 2571/97 e (CEE) n. 429/90.

     Gli imballaggi prestampati di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2571/97, all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 429/90 e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81 possono essere utilizzati fino al 1° settembre 2006.

     Gli impegni assunti a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2571/97 e il riconoscimento degli stabilimenti e dei prodotti intermedi a norma dell'articolo 10 di detto regolamento restano validi nell'ambito del presente regolamento a condizione che, per quanto riguarda i riconoscimenti, le autorità competenti abbiano verificato il rispetto dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. L'organismo competente si accerta che gli stabilimenti interessati assumano gli impegni supplementari di cui all'articolo 13 del presente regolamento entro il 1° marzo 2006.

     Il riconoscimento degli stabilimenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 429/90 resta valido nell'ambito del presente regolamento a condizione che le autorità competenti abbiano verificato l'osservanza dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

     Il riconoscimento dei fornitori rilasciato a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2191/81 resta valido nell'ambito del presente regolamento.

 

     Art. 86.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2005.

 

 

ALLEGATO I

PRODOTTI FINALI

(di cui all'articolo 4)

 

     Formula A:

     A1 prodotti di cui ai codici NC 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 e 1905 90 90;

     A2 i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:

     a) prodotti a base di zuccheri dei codici NC 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 e 1704 90 99,

     b) prodotti a base di zuccheri del codice NC 1806 90 50,

     c) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, dei codici NC 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90, diversi dalla cioccolata e dai prodotti di cioccolata;

     A3 ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per la vendita al dettaglio, dei codici NC 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 e 1806 90 31.

     Il tenore in peso di materia grassa proveniente dal latte dei prodotti di cui al punto A2 e al presente punto è pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 50 %;

     A4 prodotti di cui ai codici NC 1901 20 00 e 1901 90 99:

     a) sotto forma di pasta cruda, ad eccezione della decorazione:

     i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione pari o superiore al 40 % del peso dei costituenti calcolato sulla materia secca, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;

     ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione di detta materia grassa proveniente dal latte;

     iii) pronta ad essere infornata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti del codice NC 1905, di cui al punto A1;

     iv) condizionata in conformità del disposto della lettera c).

     Alla pasta cruda può essere aggiunta una decorazione, a condizione che il prodotto così ottenuto rientri nel medesimo codice NC;

     b) sotto forma di preparazione in polvere:

     i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione pari o superiore al 40 % del peso dei costituenti calcolato sulla materia secca, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli in polvere, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;

     ii) atta ad essere sottoposta a trattamenti quali l'impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti del codice NC 1905 di cui al punto A1;

     iii) condizionata in conformità del disposto della lettera c);

     c) condizionati:

     i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità riunite in imballaggi;

     ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;

     iii) in entrambi i casi di cui ai punti i) e ii), gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, le

     indicazioni seguenti:

     — data di fabbricazione, eventualmente in codice,

     — tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte,

     — la dicitura «formula A — articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005»,

     — eventualmente, il numero progressivo di cui all'articolo 14.

     Tuttavia, se i prodotti di cui alle lettere a) e b) sono trasformati nello stesso stabilimento in prodotti finali di cui al punto A1 o, previo accordo dell'organismo competente, trasportati direttamente al dettagliante per essere sottoposti a detta trasformazione, l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) non è richiesta.

     A5 a) preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16 della nomenclatura combinata, nonché le preparazioni alimentari dei codici NC da 1902 20 10 a 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché dei codici NC 1904 90 10, 1904 90 80 e 2005 80 00;

     b) preparazioni per salse e salse dei codici NC 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 e ex 2103 90 90, nonché prodotti del codice NC 2104 10.

     Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte di questi prodotti calcolato sulla sostanza secca, è uguale o superiore al 5 %.

 

     Formula B:

     B1 gelati dei codici NC 2105 00 91 e 2105 00 99 e preparazioni di cui al punto B2, atte al consumo senza alcuna altra operazione salvo i trattamenti meccanici e la congelazione, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 4,5 % e inferiore o pari al 30 %.

     B2 preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui ai codici NC 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 e 2106 90 98, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 10 % e inferiore o pari al 33 %, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione.

 

 

ALLEGATO II

Miscele di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i)

 

     1. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e materie grasse che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata, ad esclusione dei prodotti di cui alle voci NC 1704 90 30 e 1806.

     2. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e prodotti che rientrano nel capitolo 21 della nomenclatura combinata, ottenuti da prodotti che figurano nel capitolo 15 della stessa nomenclatura.

 

 

ALLEGATO III

Requisiti qualitativi del burro puro concentrato (1) e della materia grassa del latte anidra

di cui al codice NC ex 0405 90 10, contemplati dall'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 7

(senza aggiunta di rivelatori)

 

     — Materie grasse del latte: 99,8 % minimo.

     — Umidità e componenti non grassi del latte: 0,2 % massimo.

     — Acidi grassi liberi: 0,35 % massimo (espresso in acido oleico).

     — Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).

     — Gusto: caratteristico.

     — Odore: assenza di odori estranei.

     — Neutralizzanti, antiossidanti e conservanti: assenti.

     — Materie grasse non provenienti dal latte: assenti (2).

 

(1) Le analisi relative alle condizioni in appresso menzionate devono essere effettuate prima dell'aggiunta dei prodotti di cui agli allegati IV e V al burro concentrato.

(2) Ricerca da effettuare senza preavviso, in funzione dei quantitativi prodotti ma almeno ogni 500 tonnellate e/o una volta al mese, secondo le modalità indicate all'allegato XXV del regolamento (CE) n. 213/2001. Il burro concentrato e le materie grasse del latte, frazionati o meno, possono essere accettati soltanto se il risultato dell'analisi è negativo.

 

 

ALLEGATO IV

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro - Formula A

[rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

 

     I prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:

     I:

     a) — 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

     oppure

     — 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,

     nonché

     b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico), aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata,

     oppure

     — 150 g di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

     oppure

     — 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O = Δ 5,22-stigmasten-3- beta-olo).

     oppure II:

     a) — 20 grammi di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

     e

     b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità 0,3 un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata,

     oppure

     — 150 g di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

     oppure

     — 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-olo).

 

 

ALLEGATO V

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro - formula B

[rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]

 

     I prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sono i seguenti:

     I:

     a) — 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

     oppure

     — 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,

     nonché

     b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (C29H50O = Δ -stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O = Δ -ergosten-3-betaolo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo);

     oppure II:

     a) 20 grammi di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

     nonché

     b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (C29H50O = Δ -stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O = Δ -ergosten-3-betaolo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo).

 

 

ALLEGATO VI

Prodotti da incorporare nella crema - Formula B

[rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)]

 

     1. Nella crema sono incorporati, fatta eccezione per qualsiasi altro prodotto incluse le materie grasse non provenienti dal latte:

     a) — o i composti responsabili dell'aroma, ovvero la 4-idrossi-3 metossi-benzaldeide ricavata dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, in una proporzione minima di 250 ppm,

     — o i composti responsabili del colore, ovvero l'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di composto solubile nella materia grassa del latte, in una proporzione minima di 20 ppm,

     e

     b) — o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico C7) avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3 e un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido enantico;

     — o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi dell'acido n-undecanoico (C11), avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 275 e 285, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido n-undecanoico;

     — o, in una proporzione di almeno 600 ppm, un composto contenente almeno il 90 % di sitosterolo e in particolare l'80 % di beta-sitosterolo nonché al massimo il 9 % di campesterolo e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo;

     — o l'incorporazione diretta in una proporzione del 2 % di una miscela contenente una parte di acido n-tridecanoico (C13) libero, due parti di materia grassa del latte, 2,5 parti di caseinato di sodio e 94,5 parti di sali minerali provenienti dal latte.

     2. La dispersione omogenea e stabile nella crema dei prodotti di cui al punto 1, lettera b), preventivamente incorporati gli uni negli altri, è garantita dalla preparazione di una premiscela e dall'intervento di trattamenti meccanici, termici, di raffreddamento o di altri trattamenti autorizzati.

     3. Le concentrazioni espresse in percentuale o in ppm di cui al punto 1 vengono calcolate rispetto alla parte della crema costituita esclusivamente da materia grassa.

 

 

ALLEGATO VII

Diciture da apporre sugli imballaggi (Articoli 9 e 10)

 

     1. a) Burro concentrato:

— in spagnolo: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

— in estone: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

— in greco: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

— in lettone: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

— in lituano: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

— in ungherese: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

— in maltese: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

— in polacco: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

— in portoghese: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

— in svedese: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     b) Burro contenente rivelatori:

— in spagnolo: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

— in estone: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

— in greco: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέ- ρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

— in lettone: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

— in lituano: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

— in ungherese: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

— in maltese: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

— in polacco: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

— in portoghese: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— in svedese: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

 

     c) Crema contenente rivelatori:

— in spagnolo: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

— in estone: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

— in greco: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

— in lettone: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

— in lituano: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

— in ungherese: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

— in maltese: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

— in polacco: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

— in portoghese: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— in svedese: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     d) Materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10

— in spagnolo: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

— in estone: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

— in greco: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

— in lettone: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

— in lituano: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

— in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

— in maltese: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

— in polacco: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

in portoghese: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

— in svedese: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     2. Prodotti intermedi

— in spagnolo: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

— in ceco: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

— in danese: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

— in tedesco: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

— in estone: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

— in greco: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

— in inglese: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

— in francese: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

— in italiano: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

— in lettone: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

— in lituano: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

— in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

— in maltese: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

— in olandese: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

— in polacco: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

— in portoghese: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

— in slovacco: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

— in sloveno: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

— in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

— in svedese: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

 

     Per i prodotti intermedi di cui al codice NC ex 0405 10 30 riferiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

 

 

ALLEGATO VIII [21]

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Produzione di burro, di burro concentrato e di crema

 

     Trimestre:

     Stato membro:

 

     Formula A e Formula B (quantitativi in tonnellate)

 

Burro di intervento senza rivelatori

Burro con rivelatori

Burro concentrato senza rivelatori (1)

Burro concentrato con rivelatori

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) (2)

Crema senza rivelatori

Crema con rivelatori

Formula A

(3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Formula B

(3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

(1) Quantitativo di materie grasse del latte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzato per la fabbricazione di:

     — burro concentrato senza aggiunta di rivelatori:

     formula A: ______________ tonnellate; formula B: ______________ tonnellate;

     — burro concentrato con aggiunta di rivelatori:

     formula A: ______________ tonnellate; formula B: ______________ tonnellate.

(2) Prodotti intermedi di cui al codice NC ex 0405 10 30 menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

(3) Quantitativo uscito dall'intervento.

 

 

ALLEGATO IX

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione del burro e del burro concentrato, in equivalente burro,

nei prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i)

 

     Trimestre:

     Stato membro:

 

 

Formula A

Formula B

 

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

Quantitativo di equivalente burro (1) nei prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i)

 

 

 

 

di cui

 

 

 

 

— NC 1704

 

 

 

 

— NC 1806

 

 

 

 

— NC19

 

 

 

 

— NC 2106

 

 

 

 

— altri (precisare)

 

 

 

 

(1) Burro e burro concentrato in equivalente burro (tonnellate).

 

 

ALLEGATO X

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione di prodotti senza rivelatori, di cui all'articolo 5, nei prodotti finali (in tonnellate)

 

     Trimestre:

     Stato membro:

     Numero di utilizzatori:

 

Prodotto finale (1)

Burro

Burro concentrato

Crema

Tramite prodotti intermedi (3)

 

senza rivelatori

con rivelatori

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) (2)

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

A1

 

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A2, a), b)

 

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A2, c)

 

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A3

 

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A4, a)

 

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A4, b)

 

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A5, a)

 

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A5, b)

 

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B1

 

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xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

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B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

(1) Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.

(2) Prodotti intermedi di cui al codice ex 0405 10 30 di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

(3) Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

 

 

ALLEGATO XI

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione dei prodotti con rivelatori, di cui all'articolo 5,

nei prodotti finali per categoria di utilizzatori (*) (in tonnellate)

 

     Trimestre:

Stato membro:

     Categoria (*)

     Numero di utilizzatori:

 

Prodotto finale (1)

Burro

Burro concentrato

Crema

Tramite prodotti intermedi (3)

 

senza rivelatori

con rivelatori

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) (2)

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

A1

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A2, a), b)

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xxxxxxxxxxxxx

 

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A2, c)

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A3

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xxxxxxxxxxxxx

 

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A4, a)

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xxxxxxxxxxxxx

 

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A4, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

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A5, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

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A5, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

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xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

(1) Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.

(2) Prodotti intermedi di cui al codice ex 0405 10 30 di cui all' articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii).

(3) Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

(*) Una tabella per categoria di stabilimenti che utilizzano:

a) più di 5 tonnellate al mese di equivalente burro («grandi utilizzatori»);

b) più di 12 tonnellate all'anno e meno di 5 tonnellate al mese di equivalente burro («utilizzatori medi»).

 

 

ALLEGATO XII

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione dei prodotti con rivelatori, di cui all'articolo 5,

nei prodotti finali da parte dei piccoli utilizzatori (*)

 

     Anno:

     Stato membro:

     Numero di utilizzatori:

 

Prodotto finale (1)

Burro

Burro concentrato

Crema

Tramite prodotti intermedi (3)

 

senza rivelatori

con rivelatori

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto (ii) (2)

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

senza rivelatori

con rivelatori

Formula A

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Formula B

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

(1) Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.

(2) Prodotti intermedi di cui al codice ex 0405 10 30 di cui all' articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii).

(3) Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

(*) Stabilimenti che utilizzano meno di 12 tonnellate di equivalente burro all'anno («piccoli utilizzatori», con o senza dichiarazione).

 

 

ALLEGATO XIII [22]

Diciture da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5, di cui all'articolo 45, paragrafo 1

 

     A. Burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali previa aggiunta di rivelatori:

 

     a) all'atto della spedizione del burro di intervento ai fini dell'aggiunta di rivelatori:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

— in spagnolo: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

— in estone: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

— in greco: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Beurre destiné à être tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

— in lettone: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

— in lituano: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

— in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

— in maltese: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

— in polacco: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

— in portoghese: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

— in svedese: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

     1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;

     2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

 

     b) all'atto della spedizione del burro di intervento ai fini della concentrazione e dell'aggiunta di rivelatori:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

— in spagnolo: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

— in estone: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

— in greco: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

— in lettone: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

— in lituano: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

— in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

— in maltese: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

— in polacco: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

— in portoghese: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

— in svedese: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

     1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;

     2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

 

     c) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio con aggiunta di rivelatori o del burro contenente rivelatori o del burro concentrato contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

(Omissis)

— in italiano: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

(Omissis)

 

(1) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

(2) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

     1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;

     2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

     3. se del caso, peso del burro di intervento, del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio;

 

     d) all'atto della spedizione della crema con aggiunta di rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

     — in spagnolo: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

     — in ceco: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

     in danese: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

     — in tedesco: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

     — in estone: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

     — in greco: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που ανα- φέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

     — in inglese: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

     in francese: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

     in italiano: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

     — in lettone: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

     — in lituano: Grietinėlė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

     — in ungherese: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

     — in maltese: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

     in olandese: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

     — in polacco: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

     in portoghese: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

     — in slovacco: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

     — in sloveno: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje h končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

     — in finlandese: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

     — in svedese: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

     1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

     2. indicazione della destinazione (formula B).

 

     B. Burro di intervento, burro, burro concentrato o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali:

 

     a) all'atto della spedizione del burro di intervento destinato ad essere concentrato:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

— in spagnolo: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

— in ceco: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

— in danese: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

— in tedesco: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

— in estone: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

— in greco: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγ- ραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— in inglese: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

— in francese: Beurre destiné à être concentré et mis en oeuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

— in italiano: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

— in lettone: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

— in lituano: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

— in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

— in maltese: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

— in olandese: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

— in polacco: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

— in portoghese: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

— in slovacco: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

— in sloveno: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

— in finlandese: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

— in svedese: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

     1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;

     2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

 

     b) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio fabbricato a partire da burro di intervento, da burro, o da burro concentrato o da burro di intervento o da burro concentrato ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

     (Omissis)

     — in italiano: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

     o

     Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

     o

     Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

     (Omissis)

 

(1) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

     1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;

     2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

     3. se del caso, peso del burro di intervento, del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio.

 

     C. Materia grassa del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10

     All'atto della spedizione della materia grassa del latte destinata ad essere utilizzata nel burro concentrato:

 

     — casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

     — in spagnolo: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

     — in ceco: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

     — in danese: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

     — in tedesco: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

     — in estone: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

     — in greco: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

     — in inglese: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

     — in francese: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

     — in italiano: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

     — in lettone: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

     — in lituano: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

     — in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

     — in maltese: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

     — in olandese: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

     — in polacco: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

     — in portoghese: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

     — in slovacco: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

     — in sloveno: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

     — in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

     — in svedese: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

 

     — casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

     1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;

 

 

ALLEGATO XIV

CARATTERISTICHE DEL BURRO CONCENTRATO DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO

 

     1. REQUISITI DI COMPOSIZIONE

      (per 100 kg di burro concentrato destinato al consumo diretto)

     a) Materia grassa del latte: minimo 96 kg;

     b) Componenti non grassi del latte: massimo 2 kg;

     c) Rivelatori, a seconda della formula prescelta:

     Formula I:

     — 15 g di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno del 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

     — oppure 17 g di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno dell'85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O = Δ 5,22stigmasten-3-beta-olo),

     — oppure 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3 %, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata;

     Formula II:

     — 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 15 g di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22- stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno del 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure

     — 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 17 g di stigmasterolo (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno dell'85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O = Δ -stigmasten-3-beta-olo), oppure

     — 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3 %, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata;

     d) ad esclusione di qualsiasi altra aggiunta, si può incorporare:

     — componenti non grassi del latte di cui alla lettera b) (2 kg al massimo)

     e/o

     — cloruro di sodio: massimo 0,750 kg

     e/o

     — lecitina (E 322): massimo 0,500 kg.

 

     2. REQUISITI QUALITATIVI

     Acidi grassi liberi: 0,35 % massimo (espresso in acido oleico)

     Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg)

     Gusto: caratteristico

     Odore: assenza di odori estranei

     Neutralizzanti, antiossidanti e conservanti: assenti

     Materie grasse non provenienti dal latte: assenti (1)

 

(1) Ricerca da effettuare senza preavviso, in funzione dei quantitativi prodotti ma almeno ogni 500 tonnellate e/o una volta al mese, secondo le modalità indicate all'allegato XXV del regolamento (CE) n. 213/2001. Il burro concentrato, frazionato o meno, può essere accettato soltanto se il risultato dell'analisi è negativo.

 

 

ALLEGATO XV [23]

Diciture da apporre sugli imballaggi (articolo 61) e nell'esemplare di controllo T 5 (articolo 70)

 

     1. Burro concentrato contenente rivelatori secondo la formula I dell'allegato XIV

     — in spagnolo: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

     — in ceco: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

     — in danese: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

     — in tedesco: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

     — in estone: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

     — in greco: Συμπυκνωμένο βούτυροΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

     — in inglese: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

     — in francese: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

     — in italiano: Burro concentrato Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

     — in lettone: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

     — in lituano: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

     — in ungherese: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

     — in maltese: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

     — in olandese: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

     — in polacco: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

     — in portoghese: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

     — in slovacco: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

     — in sloveno: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

     — in finlandese: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

     — in svedese: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

 

     2. Ghee contenente rivelatori secondo la formula II dell'allegato XIV

     — in spagnolo: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

     — in ceco: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

     — in danese: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

     — in tedesco: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

     — in estone: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

     — in greco: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

     — in inglese: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

     — in francese: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

     — in italiano: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

     — in lettone: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

     — in lituano: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

     — in ungherese: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

     — in maltese: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

     — in olandese: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

     — in polacco: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

     — in portoghese: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

     — in slovacco: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

     — in sloveno: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

     — in finlandese: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

     — in svedese: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

 

     3. Diciture da apporre nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5

     — in spagnolo: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

     — in ceco: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

     — in danese: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

     — in tedesco: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

     — in estone: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

     — in greco: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

     — in inglese: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

     — in francese: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

     — in italiano: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

     — in lettone: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

     — in lituano: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

     — in ungherese: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

     — in maltese: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

     — in olandese: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

     — in polacco: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

     — in portoghese: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

     — in slovacco: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

     — in sloveno: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

     — in finlandese: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

     — in svedese: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

 

 

ALLEGATO XVI

Diciture da apporre sugli imballaggi (articolo 81)

 

     1. Diciture di cui all'articolo 81, paragrafo 1

     — in spagnolo: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

     — in ceco: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

     — in danese: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

     — in tedesco: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

     — in estone: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

     — in greco: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

     — in inglese: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

     — in francese: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

     — in italiano: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

     — in lettone: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

     — in lituano: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

     — in ungherese: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

     — in maltese: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

     — in olandese: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

     — in polacco: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

     — in portoghese: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

     — in slovacco: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

     — in sloveno: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

     — in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

     — in svedese: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

 

     2. Diciture di cui all'articolo 81, paragrafo 2

     — in spagnolo: Reventa prohibida

     — in ceco: Opětný prodej zakázán

     — in danese: Videresalg forbudt

     — in tedesco: Weiterverkauf verboten

     — in estone: Edasimüük keelatud

     — in greco: Απαγορεύεται η μεταπώληση

     — in inglese: Resale prohibited

     — in francese: Revente interdite

     — in italiano: Vietata la rivendita

     — in lettone: Atkalpārdošana aizliegta

     — in lituano: Perparduoti draudžiama

     — in ungherese: Viszonteladása tilos

     — in maltese: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

     — in olandese: Doorverkoop verboden

     — in polacco: Odsprzedaż zabroniona

     — in portoghese: Proibida a revenda

     — in slovacco: Opätovný predaj zakáza

     — in sloveno: Nadaljnja prodaja prepovedana

     — in finlandese: Jälleenmyynti kielletty

     — in svedese: Återförsäljning förbjuden

 

 

ALLEGATO XVII

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 2571/97

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo, lettera b), punto (i)

Articolo 1, paragrafo 2, prima frase della lettera a), lettere b) e c)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), seconda frase

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e allegato I

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1 e primo comma del paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 3, primo e terzo trattino

Articolo 9, lettera a), prima frase e lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, lettera a), seconda frase

Articolo 25, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 14

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 15

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 24

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 17

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafi 3 e 5

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafi 3 e 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 19

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 31

Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 32

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 33

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 34

Articolo 22, paragrafo 4, primo, secondo, terzo e quinto comma

Articolo 35

Articolo 22, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 30

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 36

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 38

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 39

Articolo 23, paragrafo 5, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 6

Articoli 41 e 42

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 43

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 44

Articolo 24

Articolo 45

Articolo 25

Articolo 46

Articolo 26

Articolo 4, paragrafo 2

Allegato I

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato II

Allegato VII

Allegato XIII

Allegato VIII

-

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato X

Allegato IX

Allegato XI

Allegato X

Allegato XII

Allegato XI

Allegato XIII

Allegato XII

 

Regolamento (CEE) n. 429/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 48, lettera a)

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 47, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Article 49, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 50

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), prima frase, lettere b) e c) e prima frase della lettera d)

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4, lettera d), seconda frase

Articolo 62, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 52

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 6

Articolo 54

Articolo 7

Articolo 55

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 56

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 58

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 60

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 62, paragrafo 1 e articolo 63, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 63, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 64

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 59

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 61, allegato XIV e punti 1 e 2 dell'allegato XV

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 62, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 67

Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma

-

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 48, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 48, lettera b)

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 68

Articolo 13

Articolo 69

Articolo 14

Articolo 70 e allegato XV, punto 3

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 3

Articolo 18

-

Allegato

Allegato XIV

 

Regolamento (CEE) n. 2191/81

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 71

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 72

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 73

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 74

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 76

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

Articolo 77

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 78

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 79

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 80, primo comma

Article 3, paragrafo 9

Articolo 80, terzo comma

Articolo 4

Articolo 81 e allegato XVI

Articolo 5

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 6, primo comma

Articolo 82

Articolo 6, secondo comma

Articolo 83

Articolo 7

-

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 452/2009, con le modalità ivi previste.

[2] Lettera già modificata dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1226/2006, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1474/2006 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1633/2006.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[4] Lettera b) così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[9] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[11] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[12] Paragrafo così modificato dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[13] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[18] Punto così sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[19] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 96/2007.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[21] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[22] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.

[23] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1417/2006.