§ 1.6.T26 – Regolamento 20 febbraio 1990, n. 429.
Regolamento (CE) n. 429/90 della Commissione relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/02/1990
Numero:429


Sommario
Art. 1.      1. È concesso un aiuto per il burro concentrato prodotto in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 9, ottenuto da crema o da burro fabbricato nella Comunità, a condizione che tale burro [...]
Art. 2.      1. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.
Art. 3.      1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento attua gare particolari.
Art. 4.      1. L'interessato può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a fabbricare il quantitativo di burro concentrato dichiarato nell'offerta. Se il burro concentrato è ottenuto da [...]
Art. 5.      1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione di destinazione costituiscono esigenze [...]
Art. 6.      L'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96% è fissato secondo la procedure di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, tenuto [...]
Art. 7.      1. L'offerta è rifiutata se l'importo dell'aiuto proposto è superiore all'importo massimo fissato per la gara particolare di cui trattasi.
Art. 8.      1. Ogni offerente è informato immediatamente dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.
Art. 9.      1. La fabbricazione e il trattamento con rivelatori del burro concentrato, secondo le modalità di cui all'allegato, e il suo imballaggio, compreso l'imballaggio per la commercializzazione, di [...]
Art. 10.      1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato viene incorporato, secondo la formula prescelta, uno dei rivelatori di cui all'allegato, in modo da garantire una ripartizione omogenea [...]
Art. 11.      1. Al momento della fabbricazione del burro concentrato, l'organismo competente esegue controlli in loco, in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento, di cui all'articolo 9, [...]
Art. 12.      1. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna da parte di operatori del commercio al minuto, si intendono anche gli acquisti effettuati dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, [...]
Art. 13.      All'inizio di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato rilevati nel trimestre precedente.
Art. 14. 
Art. 15.      La conversione in moneta nazionale della cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 6, dell'aiuto che l'aggiudicatario riceverà, [...]
Art. 16.      Gli importi compensativi monetari, applicabili al burro concentrato e imballato sono uguali agli importi compensativi monetari, fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85, ai quali si [...]
Art. 17.      L'aiuto al burro concentrato di cui all'articolo 1 del presente regolamento è un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento [...]
Art. 18.      Sono di applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, salvo espressa disposizione contraria contenuta nel presente regolamento.
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1990.


§ 1.6.T26 – Regolamento 20 febbraio 1990, n. 429. [1]

Regolamento (CE) n. 429/90 della Commissione relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità.

(G.U.C.E. 21 febbraio 1990, n. L 45).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87,

     considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2690/89, ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto del burro d'intervento proveniente dalle scorte pubbliche, destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; che tale provvedimento ha contribuito ad aumentare lo smaltimento del burro d'intervento e ad incrementare il consumo di burro concentrato;

     considerando che, tenuto conto delle azioni promozionali e commerciali intraprese, che hanno consentito di conquistare, dall'entrata in vigore di detto regolamento, una determinata quota del mercato dei grassi e tenuto conto anche dell'attuale situazione del mercato del burro, è opportuno completare e proseguire l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 3143/85, prevedendo la possibilità di concedere un aiuto per il burro concentrato ottenuto dal burro o dalla crema provenienti dal mercato e destinato al consumo diretto nella Comunità;

     considerando che, a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere adottate misure particolari intese ad aumentare le possibilità di smaltimento della crema e del burro che non abbia formato oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento né di aiuti all'ammasso privato; che, di conseguenza, si devono stabilire disposizioni che garantiscano che il burro non è stato oggetto delle misure di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 804/68;

     considerando che le misure di smaltimento possono comprendere la concessione di un aiuto; che, per garantire che tale aiuto sia fissato ad un importo non superiore al necessario e per controllare in modo efficace i quantitativi interessati, è opportuno applicare una procedura di gara permanente, atta a garantire la parità di accesso degli operatori interessati;

     considerando che è necessario garantire, in tutte le fasi della commercializzazione, che il burro concentrato smaltito nei modi definiti dal presente regolamento sia differenziato dagli altri tipi di burro; che, a tal fine, è opportuno stabilire disposizioni relative alla composizione e alla denominazione del burro concentrato; che, per garantire l'osservanza degli obiettivi del presente regolamento, è necessario fissare un termine per la trasformazione del burro e della crema in burro concentrato e per l'imballaggio;

     considerando che è inoltre opportuno fissare un tasso di grasso butirrico sufficientemente elevato;

     considerando che deve essere garantito, tramite un regime di controllo, che il burro concentrato non venga sviato dalla sua destinazione e che è inoltre opportuno disporre che gli interessati tengano una contabilità, tenuto conto del carattere specifico rivestito dall'operazione, in particolare al momento della fabbricazione del burro concentrato; che tuttavia questi controlli non devono andare oltre la fase immediatamente precedente la presa in consegna da parte degli operatori del commercio al minuto;

     considerando che relativamente agli importi compensativi monetari fissati in forza del regolamento (CEE) n. 1677/85, è opportuno tener conto del valore del burro o del burro concentrato; che a tal fine è necessario disporre che siano sottoposti ad un coefficiente gli importi applicabili al burro concentrato in forza del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari;

     considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È concesso un aiuto per il burro concentrato prodotto in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 9, ottenuto da crema o da burro fabbricato nella Comunità, a condizione che tale burro non sia stato oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento né di aiuti all'ammasso privato. Il burro concentrato, rispondente alle caratteristiche definite nell'allegato, è destinato al consumo diretto nella Comunità. Soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva. [2]

     2. Si intende per consumo diretto, ai sensi del presente regolamento, ogni acquisto da parte di consumatori per un'utilizzazione finale, compresi gli acquisti da parte di alberghi, ristoranti, cliniche, case di riposo, collegi, prigioni e istituti analoghi, ai fini della preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente.

     3. L'aiuto è concesso dallo Stato membro sul territorio del quale la crema o il burro sono trasformati in burro concentrato, in base alle formule contenute nell'allegato.

     4. L'importo dell'aiuto è fissato in ecu, secondo la procedura di gara permanente applicata da ciascun organismo d'intervento.

 

     Art. 2.

     1. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

     2. L'organismo d'intervento redige il bando di gara, indicando in particolare il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 3.

     1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento attua gare particolari.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [3]

     3. Per la prima gara particolare, il termine per la presentazione delle offerte scade il 13 marzo 1990, alle ore 12.

    4. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. [4]

 

     Art. 4.

     1. L'interessato può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a fabbricare il quantitativo di burro concentrato dichiarato nell'offerta. Se il burro concentrato è ottenuto da burro, l'interessato deve impegnarsi inoltre per iscritto ad utilizzare burro che non abbia formato oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento, né di aiuti all'ammasso privato.

     2. Gli interessati che intendono partecipare alla gara particolare possono inviare l'offerta scritta con lettera raccomandata, ovvero depositarla presso l'organismo d'intervento, contro ricevuta, o farla pervenire con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

     3. L'offerta è presentata all'organismo d'intervento sul territorio del quale avrà luogo la fabbricazione di burro concentrato.

     4. L'offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

     a) nome e indirizzo del concorrente;

     b) importo dell'aiuto proposto, espresso in ecu per 100 kg di burro concentrato;

     c) quantitativo di burro concentrato per il quale viene richiesto l'aiuto;

     d) nome e indirizzo dello stabilimento in cui tutto il burro concentrato sarà fabbricato, trattato con rivelatori ed imballato, a norma degli articoli 9 e 10 ed eventualmente dello stabilimento in cui tutto il burro concentrato sarà imballato per essere commercializzato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5. Tuttavia, previo accordo dell'organismo competente, tutto il burro concentrato può essere imballato, per poi essere successivamente commercializzato, in uno stabilimento diverso da quello indicato nell'offerta, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

     5. L'offerta è valida soltanto se:

     a) è corredata degli impegni scritti di cui al paragrafo 1;

     b) riguarda un quantitativo di almeno 4 t di burro concentrato;

     c) viene fornita la prova che il concorrente abbia costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi, la cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

     6. L'offerta non può essere revocata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, stabilito per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.

 

     Art. 5.

     1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione di destinazione costituiscono esigenze principali la cui esecuzione è garantita dalla costituzione di una cauzione di gara di 150 ECU/t.

     2. La cauzione di gara è costituita nella Stato membro in cui viene presentata l'offerta.

     Essa è svincolata all'atto della costituzione della cauzione di destinazione di cui al paragrafo 3.

     3. La presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio nella Comunità costituisce un'esigenza principale la cui esecuzione è garantita dalla costituzione di una cauzione di destinazione il cui importo è fissato contestualmente a quello dell'aiuto, per 100 kg e in base a quest'ultimo.

 

     Art. 6.

     L'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96% è fissato secondo la procedure di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, tenuto conto delle offerte pervenute per ogni gara particolare. In base a detta procedura, può essere deciso di non dar seguito alla gara.

 

     Art. 7.

     1. L'offerta è rifiutata se l'importo dell'aiuto proposto è superiore all'importo massimo fissato per la gara particolare di cui trattasi.

     2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

     Art. 8.

     1. Ogni offerente è informato immediatamente dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

     2. Nel caso in cui l'offerente venga dichiarato aggiudicatario, nell'informazione saranno indicati in particolare:

     a) l'importo dell'aiuto concesso per il quantitativo di burro concentrato considerato e l'offerta contraddistinta da un numero d'ordine, cui l'aiuto si riferisce;

     b) il termine per l'imballaggio del burro concentrato;

     c) l'importo della cauzione di destinazione.

     3. Salvo casi di forza maggiore, l'aiuto è versato all'aggiudicatario:

     - entro 60 giorni dalla data in cui è stata fornita la prova che il burro concentrato è stato fabbricato, trattato con rivelatori ed imballato a norma degli articoli 9 e 10 e proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stata fornita tale prova;

     - previo deposito della cauzione di destinazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

     La cauzione di destinazione è svincolata per i quantitativi per i quali è fornita la prova che il burro concentrato è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto nel termine massimo di quindici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

     Tuttavia, la cauzione di destinazione è svincolata sino a concorrenza dell'85% del suo importo, se la suddetta prova viene fornita nei sei mesi successivi al termine di quindici mesi di cui al secondo comma.

     Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centrale nel termine di dodici mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte, previsto all'articolo 3, paragrafo 2 di cui sopra, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termini di quindici mesi di cui al secondo comma, una domanda motivata di equivalenza corredandola dei documenti giustificativi. Questi documenti, da allegare alla domanda di equivalenza, devono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il prodotto è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto.

     4. Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea, il dosaggio per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettera c), risulta inferiore di più del 5%, ma di meno del 20% rispetto ai quantitativi minimi prescritti, l'aiuto è ridotto dell'1,5% del suo importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi prescritti.

     5. Ove il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1 sia superato di meno di 60 giorni in totale, l'aiuto è ridotto di 4 ECU/t al giorno. Alla fine di questo periodo, l'importo residuo dell'aiuto viene ridotto del 15% e quindi del 2% per ogni giorno supplementare di superamento del termine.

     6. In caso di forza maggiore, o qualora sia stata avviata un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento avverrà soltanto dopo l'accertamento del diritto all'aiuto stesso.

 

     Art. 9.

     1. La fabbricazione e il trattamento con rivelatori del burro concentrato, secondo le modalità di cui all'allegato, e il suo imballaggio, compreso l'imballaggio per la commercializzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), devono avvenire:

     - entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

     - in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro nel cui territorio è situato.

     2. Uno stabilimento è riconosciuto soltanto se:

     a) dispone di impianti tecnici adeguati, con una capacità di trasformazione media pari ad almeno 2 t di burro concentrato al mese;

     b) dispone di locali che consentano di isolare e di identificare le eventuali scorte di grassi non butirrici;

     c) si impegna a tenere in permanenza registri da cui risultino l'origine del burro utilizzato, la data di fabbricazione del burro, il quantitativo e la composizione del burro concentrato ottenuto, la data di uscita del prodotto ed i nomi e gli indirizzi dei detentori, comprovati attraverso il riferimento alle bollette di consegna ed alle fatture;

     d) si impegna a trasmettere all'organismo incaricato del controllo dell'articolo 11 il programma di fabbricazione per partite, secondo le modalità determinate dallo Stato membro.

     3. Se lo stabilimento opera su diversi prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo, deve inoltre impegnarsi:

     - a tenere separatamente per ogni prodotto i registri di cui al paragrafo 2, lettera c),

     - a lavorare successivamente i vari prodotti. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono ammettere una deroga a quest'obbligo, se lo stabilimento dispone di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte dei prodotti interessati.

     4. Il riconoscimento è concesso, con l'attribuzione di un numero d'origine, dallo Stato membro sul cui territorio avvengono la fabbricazione e l'imballaggio del burro concentrato.

     5. Il riconoscimento viene revocato nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni del presente articolo; il riconoscimento può essere revocato quando sia accertato che lo stabilimento non ha rispettato altri obblighi impostigli dal presente regolamento.

     Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento viene riattribuito dopo un periodo minimo di sei mesi ed al termine di un controllo approfondito.

     6. Fino al 31 dicembre 1990 e in deroga al disposto dei paragrafi da 2 a 5 gli Stati membri possono considerare validi - ai fini dell'applicazione del presente regolamento, escluse le disposizioni relative alla crema - i riconoscimenti precedenti concessi in forza dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3143/85.

 

     Art. 10.

     1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato viene incorporato, secondo la formula prescelta, uno dei rivelatori di cui all'allegato, in modo da garantire una ripartizione omogenea dello stesso.

     L'organismo competente accerta che le prescrizioni relative alla qualità e le altre caratteristiche, in particolare al grado di purezza dei prodotti che devono essere incorporati al burro concentrato, siano state rispettate.

     2. Immediatamente prima dell'imballaggio, al burro concentrato può essere incorporato azoto sotto forma gassosa, con formazione di schiuma; l'aumento del volume del burro concentrato che deriva da questo trattamento non deve superare il 10% del volume del burro concentrato prima del trattamento.

     Tuttavia, per il burro concentrato avente tenore minimo di grasso butirrico del 99,8% prima dell'incorporazione dei rivelatori e degli additivi, l'aumento del volume derivante dal trattamento è limitato al 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.

     3. Il burro concentrato a cui sono stati incorporati rivelatori secondo la formula I contenuta nell'allegato deve essere commercializzato in imballaggi chiusi. In base ai prodotti incorporati, a norma dei paragrafi 1 e 2, e tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia di denominazione dei prodotti alimentari, gli imballaggi recano, a seconda dei casi, in caratteri identici, chiaramente visibili e leggibili, una o più delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - "Burro concentrato - Regolamento (CEE) n. 429/90".

     Il burro concentrato a cui sono stati incorporati i rivelatori secondo la formula II contenuta nell'allegato deve essere commercializzato in imballaggi chiusi recanti in caratteri identici, chiaramente visibili e leggibili, una o più delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Ghee ottenuto da burro - Regolamento (CEE) n. 429/90. [5]

     4. GLi imballaggi di cui al paragrafo 3 devono avere un contenuto netto massimo di 3 kg.

     5. Tutto il burro concentrato può essere imballato, per essere successivamente commercializzato, in uno stabilimento diverso da quello della trasformazione, purché l'imballaggio avvenga in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro nel cui territorio si trovano i due stabilimenti.

 

     Art. 11.

     1. Al momento della fabbricazione del burro concentrato, l'organismo competente esegue controlli in loco, in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), in modo che ogni offerta, come definita nell'articolo 4, sia oggetto almeno di un controllo.

     I controlli consistono nel prelievo e nell'analisi di campioni e riguardano, in particolare, le modalità della fabbricazione, il quantitativo, la composizione del prodotto ottenuto e gli imballaggi. Essi comprendono il prelievo di campioni di burro concentrato per ogni partita di fabbricazione contraddistinta con il numero d'ordine dell'offerta.

     Questi controlli sono periodicamente completati, in relazione ai quantitativi trasformati, con l'esame approfondito e per campione dei registri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e con la verifica dell'osservanza delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

     Le spese dei controlli sono a carico dell'impresa.

     2. Per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di burro concentrato prodotto in un singolo laboratorio di fabbricazione e identificato come rispondente alla totalità o ad una parte dell'offerta definita nell'articolo 4, paragrafo 3.

 

     Art. 12.

     1. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna da parte di operatori del commercio al minuto, si intendono anche gli acquisti effettuati dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e gli acquisti da parte di imprese di distribuzione il cui accesso è riservato ai titolari di una carta di acquirente ("prendi e paga") e gli acquisti effettuati dalle centrali d'acquisto delle imprese di distribuzione al minuto.

     2. Fino al momento della presa in consegna del burro concentrato da parte degli operatori del commercio al minuto, il detentore deve tenere una contabilità da cui risultino, per ogni consegna, nome e indirizzo degli acquirenti del burro concentrato e quantitativi corrispondenti.

     Nel caso in cui il detentore del burro concentrato ai sensi del presente regolamento detenga anche burro concentrato soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione e/o del regolamento (CEE) n. 3143/85, deve essere tenuta una contabilità di magazzino separata per i prodotti detenuti a norma di ciascuno di detti regolamenti.

     3. Per garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, il controllo è completato da una verifica approfondita e inopinata dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino dei detentori di burro concentrato indicati nello stesso paragrafo.

 

     Art. 13.

     All'inizio di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato rilevati nel trimestre precedente.

 

     Art. 14. [6]

     Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti di cui al presente regolamento, salvo disposizioni contrarie dello stesso.

     Per quanto concerne le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92, esse si applicano ai prodotti di cui al presente regolamento dall'avvio delle operazioni di cui all'articolo 9 sino al momento in cui si constata che i prodotti sono stati presi in consegna dal commercio al dettaglio.

     Per la spedizione del burro concentrato e imballato ai fini della presa in consegna da parte del commercio al dettaglio in un altro Stato membro, oltre alle diciture di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve figurare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al dettaglio. [7]

 

     Art. 15.

     La conversione in moneta nazionale della cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 6, dell'aiuto che l'aggiudicatario riceverà, nonché della cauzione di restituzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è effettuata tramite il tasso di conversione agricolo vigente il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi.

 

     Art. 16.

     Gli importi compensativi monetari, applicabili al burro concentrato e imballato sono uguali agli importi compensativi monetari, fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85, ai quali si applica il coefficiente di cui all'allegato I, parte 5 del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

 

     Art. 17.

     L'aiuto al burro concentrato di cui all'articolo 1 del presente regolamento è un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

 

     Art. 18.

     Sono di applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, salvo espressa disposizione contraria contenuta nel presente regolamento.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1990.

 

 

Allegato

 

Caratteristiche del burro concentrato destinato al consumo diretto

 

     1. REQUISITI DI COMPOSIZIONE

     (per 100 kg di burro concentrato destinato al consumo diretto)

     a) Sostanza grassa del latte: minimo 96 kg;

     b) Componenti non grassi del latte: massimo 2 kg;

     c) Rivelatori, a seconda della formula prescelta:

     Formula I:

     - 15 g di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3b -ol) con un grado di purezza almeno del 95%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

     - oppure 17 g di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3b-ol) con un grado di purezza almeno dell'85%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contiene al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = D 5,22-ergostadiene-3b-ol) e al massimo il 6% di sitosterolo (C29H50O = D 5-stigmastene-3b-ol),

     - oppure 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata;

     Formula II:

     - 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 15 g di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3b-ol) con un grado di purezza almeno del 95%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure

     - 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 17 g di stigmasterolo (C29H48O = D 5,22-stigmastadiene-3b-ol) con un grado di purezza almeno dell'85%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = D 5,22-ergostadiene-3b-ol) e al massimo il 6% di sitosterolo (C29H50O = D 5-stigmastene-3b -ol), oppure

     - 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata;

     d) Ad esclusione di qualsiasi altra aggiunta, si può incorporare:

     - componenti non grassi del latte di cui alla lettera b) (2 kg al massimo) e/o

     - cloruro di sodio: massimo 0,750 kg

     - lecitina (E 322): massimo 0,500 kg.

     2. REQUISITI DI QUALITÀ

     Acidi grassi liberi: massimo 0,35% (espressi in acido oleico). Indice di perossido: massimo 0,5% (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).

     Gusto: deciso.

     Odore: assenza di odori estranei.

     Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti: assenti.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 84 del regolamento (CE) n. 1898/2005, salvo quanto disposto nell'art. 85 dello stesso regolamento.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 921/2004.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[6] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2617/1990 e così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CEE) n. 3774/92.

[7] Comma così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 810/2004.