§ 1.6.O55 – Regolamento 16 dicembre 1999, n. 2771.
Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/12/1999
Numero:2771


Sommario
Art. 2. 
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.
Art.  15 bis.
Art.  16.
Art.  17.
Art.  17 bis.
Art.  17 ter.
Art.  17 quater.
Art.  17 quinquies.
Art.  21.
Art.  22.
Art.  23.
Art.  24.
Art.  24 bis.
Art.  24 ter.
Art.  24 quater.
Art.  24 quinquies.
Art.  24 sexies.
Art.  24 septies.
Art.  24 octies.
Art. 29.      1. Le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono aver luogo soltanto a partire [...]


§ 1.6.O55 – Regolamento 16 dicembre 1999, n. 2771.

Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.C.E. 24 dicembre 1999, n. L 333).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare gli articoli 10 e 40,

     considerando quanto segue:

     (1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96, e, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 777/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/91, sul regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. In seguito a ciò e alla luce dell'esperienza acquisita occorre modificare e, ove occorra, semplificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Per motivi di chiarezza è quindi opportuno procedere alla rifusione dei regolamenti che disciplinano i vari aspetti specifici dell'intervento, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2315/76, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1824/97, (CEE) n. 1547/87, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95, (CEE) n. 1589/87, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 e (CE) n. 454/95, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 390/1999 riunendo in un testo unico le relative disposizioni;

     (2) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 determina i criteri in base ai quali gli organismi di intervento procedono agli acquisti di burro nell'ambito di gare, nonché le condizioni di sospensione di tali acquisti. È quindi opportuno precisare, da un lato, in quali casi in un dato Stato membro gli acquisti di intervento sono aperti o sospesi e, dall'altro, stabilire il periodo rappresentativo nel corso del quale occorre rilevare il livello dei prezzi di mercato del burro rispetto al prezzo di intervento. A tal fine, è necessario definire la nozione di prezzo di mercato del burro, nonché porre in essere un sistema di rilevamento dei prezzi a livello nazionale. Per motivi di praticità, è opportuno considerare l'Unione economica belgo-lussemburghese un unico Stato membro;

     (3) gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondente a caratteristiche qualitative e di presentazione che è opportuno definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del burro, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria. Tuttavia, sarebbe opportuno dare agli Stati membri la facoltà di autorizzare un sistema di autocontrollo, a determinate condizioni. Per ragioni di praticità deve essere possibile prorogare il periodo di produzione del burro destinato all'intervento se l'intervallo tra due gare è superiore a ventuno giorni;

     (4) per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il burro può essere acquistato all'intervento da un organismo di intervento di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere, in tali circostanze, le modalità secondo cui l'organismo di intervento acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative e di presentazione previste;

     (5) in forza del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento sono effettuati mediante gara. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati della Comunità, è necessario che il bando di gara sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Occorre definire i dati da indicare nell'offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d'acquisto. Per garantire il rispetto delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del burro, al momento dell'offerta e dopo l'entrata in magazzino, è opportuno esigere un impegno scritto del concorrente che deve corredare l'offerta. L'offerta deve essere altresì corredata di una cauzione di gara a garanzia della sua irrevocabilità dopo la chiusura del termine di presentazione delle offerte e della consegna del burro entro termini da stabilirsi;

     (6) la qualità del burro e le condizioni alle quali è subordinato l'acquisto devono poter essere accertate mediante controlli da effettuarsi in varie fasi dell'ammasso. L'inosservanza di tali condizioni non deve arrecare pregiudizio al bilancio comunitario: è pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il burro non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso;

     (7) occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate, fissando la distanza dal luogo del deposito e le spese da sborsare oltre tale distanza, garantendo in particolare l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del burro in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza è altresì necessario precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori;

     (8) una corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Per garantire la parità di accesso al prodotto in vendita è opportuno dare la possibilità di acquistare il burro a tutti gli interessati. Per non compromettere l'equilibrio del mercato, è opportuno stabilire un prezzo di vendita tenendo contro della situazione del mercato. Occorre quindi definire le condizioni della vendita, per la quale è necessaria la costituzione di una cauzione di esecuzione, nonché le condizioni di presa in consegna del burro e i termini di pagamento. Per poter seguire regolarmente la situazione delle scorte, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di burro venduti;

     (9) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di crema e di burro. Per l'efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d'oneri, che precisino le condizioni dell'ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato, è opportuno disporre che i prodotti siano svincolati dall'ammasso per partite intere, tranne nei casi in cui gli Stati membri autorizzino lo svincolo di una quantità inferiore;

     (10) per la corretta gestione del regime di ammasso privato, è opportuno fissare annualmente l'importo dell'aiuto in funzione della durata di ammasso, nonché le date di entrata all'ammasso e le date alle quali l'ammassatore può svincolare, in tutto o in parte, i quantitativi contrattuali; tali date, nonché la durata dell'ammasso e l'importo dell'aiuto, possono essere modificate per tener contro della situazione del mercato;

     (11) per quanto riguarda l'aiuto per la crema di latte, per tener conto del valore del prodotto e per ragioni di ordine pratico si ravvisa l'opportunità di fissarne l'importo in equivalente burro e in funzione del tenore di grassi. Appare altresì giustificato prevedere un controllo sistematico del tenore di grassi e a tal fine è opportuno prevedere che l'ammassatore si impegni a rispettare, nel periodo di ammasso, un tenore minimo di materie grasse prestabilito. Dall'esperienza acquisita è emerso che in certi casi è auspicabile agevolare l'amministrazione dell'ammasso prevedendo l'esecuzione di controlli a campione; tuttavia, dato che è impossibile controllare con esattezza il tenore di materie grasse della crema dopo il congelamento, è opportuno prevedere, in caso d'inosservanza dell'impegno assunto dall'ammassatore, che l'aiuto non venga più versato per nessuna delle partite entrate all'ammasso dopo l'ultimo controllo risultato soddisfacente;

     (12) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato in funzione dell'andamento del mercato; occorre pertanto precisare le condizioni e l'entità dell'adeguamento dell'aiuto;

     (13) poiché il regolamento (CE) n. 1255/1999 determina il prezzo di intervento a partire dal 1° luglio 2000, per ragioni di chiarezza occorre precisare il prezzo di intervento per il periodo intercorrente tra la data d'entrata in vigore del presente regolamento e il 30 giugno 2000;

     (14) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

Oggetto

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro.

 

CAPO II

Ammasso pubblico

 

SEZIONE 1

Condizioni di acquisto del burro

 

Art. 2. [1]

     1. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno o più Stati membri si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, essa procede all'apertura degli acquisti di burro offerto all'intervento nello Stato membro o negli Stati membri in questione nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto al 90 % del prezzo di intervento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Il prezzo di intervento da prendere in considerazione per calcolare il prezzo di acquisto è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro [2].

     2. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato nello Stato membro o negli Stati membri in questione si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, essa sospende gli acquisti.

 

Art. 3.

     Gli organismi di intervento acquistano esclusivamente burro conforme alle norme dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

 

Art. 4.

     1. Le autorità competenti controllano la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui all'allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato IV. Tuttavia gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti [3].

     2. I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

     Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento [4].

     4. La quantità minima del burro oggetto dell'offerta è di dieci tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l'offerta riguardi solo tonnellate intere.

     5. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno venticinque chilogrammi.

     6. Gli imballaggi del burro sono nuovi, di materiali resistenti, pensati in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, di entrata all'ammasso e di svincolo dall'ammasso. Essi recano almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

     a) il numero di autorizzazione che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

     b) la data di fabbricazione;

     c) la data di entrata all'ammasso;

     d) il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di paletta indicato sulla paletta stessa;

     e) la dicitura "burro di crema dolce" se vi corrisponde il pH (esponente di acidità) della fase acquosa del burro;

     f) la categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V, qualora lo Stato membro di produzione lo richieda.

     Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi qualora il responsabile del magazzino si impegni a tenere un registro nel quale vengono registrate, il giorno dell'entrata all'ammasso, le indicazioni di cui al secondo comma.

 

Art. 5.

     1. L'impresa di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

     a) se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici; [5]

     b) se si impegna a tenere aggiornati i registri previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

     c) se accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico la propria produzione di burro e, eventualmente, di rispettare i requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V;

     d) se si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

     2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento degli stabilimenti interessati.

     Essi eseguono almeno i seguenti controlli:

     a) un controllo ogni ventotto giorni di fabbricazione di burro destinato all'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);

     b) un controllo semestrale per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

     3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

     Salvo in caso di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

     La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per colpa grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell'incidenza sull'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

     4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano i seguenti elementi:

     a) la data del controllo,

     b) la sua durata,

     c) le operazioni effettuate.

     La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate con riferimento ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un mese a decorrere dalla loro adozione.

 

Art. 6.

     1. L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di 45 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione [6].

     Il certificato reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettere a), b), d), e, se del caso, f), nonché la conferma che si tratta di burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente a partire da crema, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, pastorizzata.

     2. Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l'imballaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 6, viene sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale numero è riportato nel certificato di cui al paragrafo 1.

 

SEZIONE 2

Rilevamento dei prezzi

 

Art. 7.

     Il prezzo di mercato del burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 corrisponde al prezzo franco fabbrica, pagamento a ventun giorni, al netto delle imposte interne, del burro fresco rispondente ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, confezionato in blocchi del peso netto di almeno 25 chilogrammi.

     Detto prezzo franco fabbrica è aumentato di un importo forfettario di 2,5 EUR/100 kg per tener conto delle spese di trasporto necessarie per la consegna del burro ad un magazzino frigorifero.

 

Art. 8.

     1. I prezzi di mercato a livello nazionale sono rilevati con frequenza settimanale da commissioni di quotazione, oppure su mercati rappresentativi.

     Il rilevamento settimanale riguarda i prezzi di cui all'articolo 7 constatati nel corso della settimana precedente.

     I prezzi sono espressi in euro, con due decimali, per 100 chilogrammi.

     2. Gli Stati membri determinano quanto segue:

     a) la composizione delle commissioni di quotazione in modo da garantire la partecipazione paritaria tra acquirenti e venditori che negoziano ingenti quantitativi di burro oppure, se del caso, le modalità di rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi;

     b) le disposizioni necessarie per il controllo dei dati in base ai quali sono rilevati i prezzi;

     c) qualora gli atti di scambio riguardanti il burro della qualità di cui all'articolo 7, lettera a), non hanno ad oggetto un volume sufficiente per essere rappresentativo, i criteri che permettono di stabilire il rapporto tra il prezzo del burro per cui esiste un numero sufficiente di atti di scambio e il prezzo del burro di cui all'articolo 7.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione una descrizione del dispositivo istituito in forza del primo comma.

     Se i prezzi rilevati rimangono immutati per un periodo consecutivo di cinque o più settimane, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro valutazione dei motivi per i quali i prezzi sono rimasti immutati durante il periodo in questione [7].

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi rilevati a norma del paragrafo 1.

     4. Ogni giovedì la Commissione rileva il livello del prezzo di mercato rispetto al prezzo di intervento in ciascuno Stato membro.

 

SEZIONE 3 [8]

Procedura per l'acquisto di burro al 90 % del prezzo di intervento

 

     Art. 9. [9]

     Non appena la Commissione decida di procedere all'apertura degli acquisti di burro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, il competente organismo di intervento procede a norma della presente sezione.

 

     Art. 10. [10]

     1. I venditori depositano un'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del venditore;

     b) il quantitativo offerto;

     c) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;

     b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

     c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell'offerta.

     4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

     a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

     b) che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.

     5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     6. L'offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall'organismo di intervento.

 

     Art. 11. [11]

     L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

 

     Art. 12. [12]

     1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

     a) il quantitativo da consegnare;

     b) il termine per la consegna del burro;

     c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

     2. Entro 21 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

     Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico del venditore.

     3. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

     Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

     4. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto di tali quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

     5. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro oggetto dell'offerta entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

     6. I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.

 

     Art. 13. [13]

     1. Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento paga al venditore ciascun quantitativo di burro preso in consegna, dopo aver verificato l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

     2. Ai fini del presente articolo, il giorno della “presa in consegna” è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

 

     Art. 14. [14]

     1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

     2. Qualora dal controllo compiuto all'entrata nel deposito designato dall'organismo di intervento risulti che il burro non soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 4, oppure qualora alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulti inferiore a quella fissata nell'allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

     a) a riprendere il burro di cui trattasi e

     b) a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

     Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e deposito stabilite conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio.

 

     Art. 15. [15]

     1. Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 10.

     2. Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono il 75 % dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di burro offerti il giorno precedente.

     Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono i quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti possono essere sospesi conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

     Art. 15 bis. [16]

     In caso di sospensione degli acquisti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.

 

SEZIONE 3 bis [17]

Procedura di acquisto di burro mediante gara

 

     Art. 16. [18]

     1. Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto di burro nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 del presente regolamento, salvo disposizioni speciali della presente sezione.

     2. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [19]

 

     Art. 17. [20]

     1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     b) il quantitativo offerto;

     c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero, espresso in euro con due decimali;

     d) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;

     b) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

     c) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

     4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

     a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

     b) che le offerte successive facciano riferimento sia alle disposizioni del presente paragrafo, sia alla data dell'offerta iniziale.

     5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

 

     Art. 17 bis. [21]

     L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 17 quinquies, paragrafo 3, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

 

     Art. 17 ter. [22]

     1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. [23]

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     3. Si può decidere di non dare seguito alla gara.

 

     Art. 17 quater. [24]

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17 ter, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

 

     Art. 17 quinquies. [25]

     1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

     La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

     2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

     a) il quantitativo da consegnare;

     b) il termine per la consegna del burro;

     c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

     3. Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l'aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

     Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico dell'aggiudicatario.

     4. La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

     Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

     5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

     6. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro di cui al buono di consegna entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

 

SEZIONE 4

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

 

Art. 18.

     1. Gli Stati membri stabiliscono norme tecniche che prevedono, in particolare, una temperatura di magazzinaggio uguale o inferiore a -15 5C per i magazzini frigoriferi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e prendono opportune misure atte a garantire la buona conservazione del burro. I rischi relativi al magazzinaggio sono coperti da un'assicurazione che può assumere la forma di un obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale contratta dall'organismo di intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

     2. Gli organismi di intervento esigono che la consegna presso la banchina del deposito, l'immagazzinamento e la conservazione del burro siano eseguiti su palette, in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

     3. L'organismo competente incaricato del controllo procede inoltre al controllo, senza preavviso, della presenza del burro in magazzino come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione.

 

Art. 19.

     1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo dove il burro è immagazzinato.

     Tuttavia, l'organismo può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a quella definita al paragrafo 2, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari.

     Oltre tale distanza, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporti spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

     2. La distanza massima di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri. Oltre tale distanza, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,065 EUR per tonnellata al chilometro.

     Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 2 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente.

     3. Le spese supplementari di cui al paragrafo 2 sono sostenute dall'organismo di intervento solo se la temperatura del burro all'arrivo al magazzino non è superiore a 6 5C.

 

Art. 20.

     All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo di intervento, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo di intervento e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell'acquirente del burro.

 

SEZIONE 5 [26]

Procedura di vendita di burro mediante gara

 

     Art. 21. [27]

     1. La vendita del burro si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

     2. La vendita riguarda il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 2006. [28]

     3. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

     4. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

     Per i quantitativi di burro che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

     a) l'ubicazione del deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro destinato alla vendita;

     b) i quantitativi di detto burro messo in vendita in ciascun deposito frigorifero.

     5. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

     6. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

     a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita;

     b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione.

 

     Art. 22. [29]

     1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. [30]

 

     Art. 23. [31]

     1. Gli interessati partecipano alla gara parziale depositando l'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     L'offerta è inoltrata all'organismo di intervento che detiene il burro.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo richiesto;

     c) il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero;

     d) se del caso, il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un deposito frigorifero alternativo;

     e) se del caso, l'indicazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell'offerta.

     3. L'offerta è valida soltanto se:

     a) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un deposito frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile;

     b) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi.

     4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

     Art. 24. [32]

     Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono soddisfatte in ordine alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 24 bis. [33]

     1. Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro posto in vendita.

     Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita. [34]

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell'ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.

     Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

 

     Art. 24 ter. [35]

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo stabilito.

 

     Art. 24 quater. [36]

     1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

     2. Il burro è aggiudicato in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo immagazzinato da più tempo di burro di crema dolce o di burro di crema acida disponibile nel deposito frigorifero designato dall'operatore.

     3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24 ter, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

     4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di burro disponibile in un determinato deposito frigorifero, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

     Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

     5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato deposito frigorifero venga superato il quantitativo disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nell'offerta in oggetto.

     Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

 

     Art. 24 quinquies. [37]

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

 

     Art. 24 sexies. [38]

     1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

     La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del burro e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

 

     Art. 24 septies. [39]

     1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 sexies, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

     a) il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;

     b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

     c) il termine ultimo per il ritiro del burro.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario ritira il burro aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un deposito frigorifero sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere consegnato detto quantitativo residuo.

     Salvo forza maggiore, se il burro non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell'aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.

     3. La cauzione costituita conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

     Essa è incamerata nel caso di cui al paragrafo 2, seconda comma.

     In caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento prende i provvedimenti che esso ritiene necessari in considerazione delle circostanze.

 

     Art. 24 octies. [40]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana, i seguenti quantitativi di burro:

     a) i quantitativi oggetto di un contratto di vendita nella settimana precedente;

     b) i quantitativi presi in consegna nella settimana precedente.

 

CAPO III

Ammasso privato di burro o crema

 

SEZIONE 1

Contratto e condizioni di ammasso

 

Art. 25.

     Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

     - "partita all'ammasso", un quantitativo del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

     - "giorno di inizio dell'ammasso contrattuale", il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;

     - "ultimo giorno dell'ammasso contrattuale", il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

 

Art. 26.

     L'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema e il burro conclude i contratti di ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate "i contraenti".

 

Art. 27.

     1. I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro e crema di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Il burro deve essere stato prodotto nei ventotto giorni precedenti la data di inizio dell'ammasso contrattuale in un'impresa riconosciuta conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Esso deve altresì corrispondere alla categoria nazionale di qualità dello Stato membro di produzione, conformemente all'allegato V, e il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

     2. Nei casi seguenti non sono conclusi contratti di ammasso per il burro o la crema:

     a) burro o crema per i quali sia stata chiesta la concessione di un aiuto per il consumo diretto in virtù di altre norme comunitarie;

     b) burro o crema sottoposti al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio; il vincolo successivo dei prodotti al regime suddetto pone fine all'ammasso contrattuale.

 

Art. 28.

     1. Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite di ammasso e contiene in particolare i seguenti elementi:

     a) il quantitativo di burro o di crema cui si applica il contratto;

     b) l'importo dell'aiuto, salvo il disposto dell'articolo 38;

     c) i termini per l'esecuzione del contratto, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     d) l'identificazione dei magazzini frigoriferi.

     2. Le misure di controllo, in particolare quelle previste all'articolo 33, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

     3. Il capitolato d'oneri prevede che sull'imballaggio del burro figurino almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

     a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

     b) la data di fabbricazione;

     c) la data di entrata all'ammasso;

     d) il numero di fabbricazione della partita;

     e) la dicitura "salato", se si tratta di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

     f) la categoria nazionale di qualità, di cui all'allegato V;

     g) il peso netto.

     Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi qualora il responsabile del magazzino di ammasso si impegni a tenere un registro nel quale vengano registrate, il giorno dell'entrata all'ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.

 

     Art. 29.

     1. Le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono aver luogo soltanto a partire dal 16 agosto dell'anno di ammasso [41].

     2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere oppure, previa autorizzazione dell'organismo competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.

 

Art. 30.

     1. La domanda di conclusione di un contratto con l'organismo di intervento può vertere soltanto su partite di burro o di crema di latte per le quali le operazioni di entrata all'ammasso sono terminate.

     La domanda deve pervenire all'organismo di intervento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

     Se la domanda perviene all'organismo di intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi al suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l'importo dell'aiuto è ridotto del 30%.

     2. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda.

 

Art. 31.

     Qualora il burro sia ammassato in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la conclusione del contratto di ammasso è subordinata alla presentazione, entro cinquanta giorni dalla data di entrata all'ammasso, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

     Il certificato contiene le indicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere a), b) e d), e la conferma che si tratta di burro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Nel caso di cui al primo comma, il contratto di ammasso è concluso entro sessanta giorni dalla data di registrazione della domanda.

 

SEZIONE 2

Controlli

 

Art. 32.

     1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

     2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

     a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

     b) la data di fabbricazione;

     c) la data di entrata all'ammasso;

     d) il numero della partita di ammasso;

     e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

     f) la data di uscita dall'ammasso.

     3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

     a) il numero della partita di ammasso dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

     b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

     c) il quantitativo del burro o della crema, per partita di ammasso;

     d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

     4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per numero di contratto.

 

Art. 33.

     1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli nel corso del periodo che inizia il giorno di entrata all'ammasso e scade il ventottesimo giorno successivo alla data di registrazione della domanda di conclusione del contratto di cui all'articolo 30.

     Per verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti ammassati, i controlli sono organizzati in maniera sufficientemente rappresentativa sul 5% almeno dei quantitativi entrati all'ammasso, onde accertare la conformità dal punto di vista fisico di tutte le partite all'ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti.

     2. L'organismo competente procede come segue:

     a) sigilla, al momento del controllo di cui al paragrafo 1, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore, oppure

     b) esegue un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino; il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10% almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all'ammasso privato.

     3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente verifica il peso e l'identificazione mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso. Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima:

     i) della scadenza del periodo di ammasso contrattuale di 210 giorni, oppure

     ii) dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso se queste hanno luogo durante o dopo il periodo di 210 giorni.

     Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi. [42]

     4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisa quanto segue:

     a) la data del controllo,

     b) la sua durata,

     c) le operazioni effettuate.

     La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

     5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5% almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi dall'organismo competente.

     Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

 

SEZIONE 3

Aiuti all'ammasso

 

Art. 34.

     1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concesso per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra almeno novanta giorni e al massimo 210 giorni.

     Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, l'aiuto è ridotto del 15% ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che il burro o la crema hanno formato oggetto di ammasso contrattuale.

     2. Salvo il disposto dell'articolo 38, la Commissione stabilisce ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento per i contratti di ammasso privato che iniziano nel corso dell'anno considerato.

     3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale entro centoventi giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 33, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

     Qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo il riconoscimento del diritto all'aiuto.

     4. Dopo sessanta giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10%. L'anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di novanta giorni. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il versamento del saldo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.

 

Art. 35.

     1. Se, al termine dei primi sessanta giorni di ammasso contrattuale, la qualità del burro o della crema subisce un calo qualitativo superiore a quello normalmente derivante dalla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati a sostituire, una sola volta per partita di ammasso e a loro spese, i quantitativi deteriorati con uno stesso quantitativo di burro o di crema ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     Qualora all'atto dei controlli durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso si riscontrino quantitativi deteriorati, l'aiuto non può essere versato per tali quantitativi. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita di ammasso ammissibile all'aiuto non può essere inferiore ad una tonnellata. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima del 16 agosto o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto, il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

 

Art. 36.

     1. L'aiuto all'ammasso della crema può essere concesso soltanto per crema pastorizzata con un tenore di materie grasse non inferiore al 35% e non superiore all'80%.

     2. Per il calcolo dell'aiuto, i quantitativi di crema sono convertiti in equivalente burro rispetto a burro con un tenore di materie grasse butirriche dell'82%, moltiplicando per 1,20 il tenore di materie grasse della crema.

     3. Il controllo del tenore di materie grasse di cui al paragrafo 1 è effettuato da un laboratorio riconosciuto dall'organismo competente prima della congelazione della crema.

 

Art. 37.

     1. Gli Stati membri possono permettere ai contraenti di impegnarsi volontariamente, per tutte le partite di ammasso oggetto di tutti i contratti conclusi nell'anno in corso, a rispettare un unico tenore minimo di materie grasse fissato in anticipo all'interno della forcella di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

     2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'aiuto è concesso in base al tenore minimo di materie grasse fissato in anticipo.

     In tal caso, gli Stati membri verificano il tenore di materie grasse conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, mediante controlli a campione compiuti nel corso di visite frequenti e senza preavviso.

     Se nel corso dei controlli si constata che il tenore di materie grasse è inferiore al tenore minimo fissato in anticipo, non sono versati aiuti per le partite entrate all'ammasso dopo l'ultimo controllo che non ha dato luogo a rilievi e il disposto del paragrafo 1 non si applica al contraente di cui trattasi nel rimanente periodo di ammasso contrattuale.

     Tuttavia, se il tenore di materie grasse constatato è inferiore di meno del 2% al tenore minimo fissato in anticipo, l'aiuto è pagato in funzione del tenore di materie grasse constatato, previa detrazione del 10%.

 

Art. 38.

     1. Qualora lo esiga la situazione del mercato, l'importo dell'aiuto e i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso, nonché la durata massima dell'ammasso possono essere modificati nel corso dell'anno, per quanto riguarda i contratti non ancora conclusi.

     [2. Qualora il prezzo massimo d’acquisto in vigore il giorno dell’inizio dell’ammasso contratuale, fissato mediante gara a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, espresso in euro oppure, per i paesi che non partecipano alla moneta unica, in moneta nazionale, sia superiore a quello in vigore l’ultimo giorno dell’ammasso contrattuale, l'aiuto fissato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, è maggiorato di un importo pari alla parte della diminuzione del prezzo massimo di acquisto che supera il 2% del prezzo in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale.

     Qualora quest'ultimo prezzo sia inferiore a quello valido l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale, l'aiuto fissato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, è ridotto di un importo pari alla parte dell'aumento del prezzo massimo di acquisto che supera il 2% del prezzo in vigore il giorno d'inizio dell'ammasso contrattuale. L'entità della riduzione dell'aiuto non può essere superiore all'importo totale dell'aiuto in questione.] [43]

     [3. L'adeguamento dell'aiuto di cui al paragrafo 2 si applica soltanto se, nel corso del periodo di ammasso contrattuale è stato fissato un prezzo massimo di acquisto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e se l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale gli acquisti di intervento sono aperti in più di otto Stati membri.

     Se nel corso del periodo di ventun giorni che finisce il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, il prezzo massimo di acquisto considerato valido il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale è pari al 90% del prezzo di intervento in vigore.] [44]

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 39.

     I regolamenti (CEE) n. 2315/76, (CEE) n. 1547/87, (CEE) n. 1589/87 e (CE) n. 454/95 sono abrogati.

     Il regolamento (CE) n. 454/95 resta di applicazione per i contratti di ammasso privato conclusi anteriormente al 1° gennaio 2000.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

Art. 40.

     Il prezzo di intervento del burro per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2000 è quello fissato in virtù del regolamento (CE) n. 1400/1999 del Consiglio.

 

Art. 41.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

 

 

ALLEGATO I

 

Esigenze di composizione caratteristiche di qualità e metodi d'analisi

 

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo acqua nell'olio, che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità

 

 

 

 

 

Parametri 

Tenore, caratteristiche di qualità 

Metodo di riferimento

 

 

 

Materie grasse 

82% min 

[2] 

Acqua 

16% max 

[2] 

Materie secche non grasse 

2% max 

[2] 

Acidi grassi liberi [1] 

Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse 

[2] 

Indice di perossido 

Max 0,3 mequiv di ossigeno/1.000 g di materie grasse

[2] 

Coliformi 

Non rilevabili in 1 g 

[2] 

Grassi diversi da quelli del latte 

Non rilevabili mediante analisi dei trigliceridi 

[2] 

Traccianti [1] 

Non rilevabili 

[2]

- steroli [2] 

 

 

- vanillina [2] 

 

 

- estere etilico dell'acido carotenico [2] 

 

 

- trigliceridi dell'acido enantico [2] 

 

 

Altri traccianti [1] 

Non rilevabili 

Metodi approvati dall'autorità competente

Caratteristiche organolettiche 

Almeno 4 punti su 5 per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza 

[2] 

Dispersione idrica 

Almeno 4 punti 

[2] 

 

[1] Traccianti accettati a norma dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 3143/85, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97. 

[2] Si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 213/2001 [45].

 

 

 

ALLEGATO II [46]

 

 

ALLEGATO III [47]

 

 

ALLEGATO IV

 

Campionamento per l'analisi chimica e microbiologica e per la valutazione organolettica

 

     1. Analisi chimica e microbiologica

 

 

 

Quantità di burro (kg) 

Numero di campioni (> 100 g) da prelevare

 

 

 

 

≤ 1.000 

2

> 1.000 ≤ 5.000 

3

> 5.000 ≤ 10.000 

4

> 10.000 ≤ 15.000 

5

> 15.000 ≤ 20.000 

6

> 20.000 ≤ 25.000 

7

> 25.000 

7 + 1 ogni 25.000 kg o frazione di tale quantitativo

 

 

 

     Il campionamento per l'analisi microbiologica deve venire eseguito in condizioni asettiche.

     Possono venire combinati fino a 5 campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

     I campioni devono venire prelevati casualmente da punti differenti del lotto e controllati prima o al momento dell'ingresso nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento.

     Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica)

     a) Utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi venire sigillato e inviato al laboratorio per l'analisi.

     b) Al laboratorio, il campione composito viene riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto, e viene frequentemente scosso fino ad ottenimento di un'emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

     Per ciascun produttore che offre burro all'intervento, analizzare due campioni all'anno per determinare i grassi estranei e un campione per determinare i traccianti.

 

     2. Valutazione organolettica

 

 

 

Quantità di burro (kg) 

Numero di campioni da prelevare

 

 

 

 

1.000 ≤ 5.000 

2

 

 

> 5.000 ≤ 25.000

3

 

 

> 25.000 

3 + 1 ogni 25.000 kg o frazione di tale quantitativo

 

 

 

     I campioni devono venire prelevati casualmente, da punti differenti della quantità offerta, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla presa in consegna e classificati.

     Ciascun campione deve venire valutato singolarmente conformemente a quanto prescritto nell'nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 213/2001. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione [48].

 

     3. Linee guida da seguire quando un campione risulta inadeguato

     a) Analisi chimica e microbiologica

     - Nell'analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o, rispettivamente, due campioni con un solo difetto ogni 11-15 campioni. Nel caso di campione inadeguato, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione inadeguato e controllare il parametro fuori norma. Se i due campioni non sono conformi alla specifica, la quantità di burro compresa tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non conforme deve essere respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

     Quantità da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione

 

     (Omissis)

 

     - Nell'analisi di campioni compositi, se un campione composito è fuori norma per un parametro, la quantità rappresentata da quel campione composito è respinta ed eliminata dalla quantità offerta. La quantità rappresentata da un campione composito può essere determinata mediante suddivisione della quantità offerta, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

     b) Valutazione organolettica

     Se un campione non supera la valutazione organolettica, la quantità di burro compresa tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

     c) In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l'intera quantità è respinta.

 

 

ALLEGATO V [49]

 

     (Omissis)


[1] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1008/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2107/2005.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[8] Sezione modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1560/2000 e così interamente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[10] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[12] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[14] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[15] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[16] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha interamente sostituito la sezione 3 (artt. 9-17).

[17] Sezione inserita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[18] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha inserito l’intera sezione 3 bis.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[20] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha inserito l’intera sezione 3 bis.

[21] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha inserito l’intera sezione 3 bis.

[22] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha inserito l’intera sezione 3 bis.

[23] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[24] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha inserito l’intera sezione 3 bis.

[25] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha inserito l’intera sezione 3 bis.

[26] Sezione modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2099/2000 e così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004.

[27] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[28] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1236/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1448/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1932/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1802/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1226/2006, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1474/2006 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1633/2006.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[30] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[32] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[33] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[34] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[35] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[36] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[37] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[38] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[39] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[40] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 318/2004, che ha sostituito l’intera sezione 5.

[41] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 2 del regolamento (CE) n. 331/2005.

[42] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1560/2000.

[43] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 359/2003.

[44] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 359/2003.

[45] Nota così sostituita dall’art. 20 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[46] Allegato abrogato dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[47] Allegato abrogato dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[48] Periodo così modificato dall’art. 20 del regolamento (CE) n. 213/2001.

[49] Allegato sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 810/2004.