§ 1.6.1554 - Regolamento 29 maggio 2009, n. 452.
Regolamento (CE) n. 452/2009 della Commissione, che abroga il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/05/2009
Numero:452


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è abrogato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1554 - Regolamento 29 maggio 2009, n. 452.

Regolamento (CE) n. 452/2009 della Commissione, che abroga il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

(G.U.U.E. 30 maggio 2009, n. L 135)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare gli articoli 43, 101 e 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione [2] ha stabilito le modalità di applicazione del regime di aiuti per lo smaltimento delle eccedenze di determinati prodotti lattiero caseari. Tale regime, previsto all’articolo 101 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è abrogato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune [3].

 

(2) In questo contesto e in vista di sbocchi che offrano un migliore rapporto costo/efficacia per il burro all’intervento, nonché per motivi di semplificazione, è opportuno abrogare anche le norme sulle vendite all’intervento per l’utilizzo in prodotti di pasticceria, gelati e altri prodotti alimentari.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 deve essere quindi abrogato.

 

(4) L’articolo 101 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soppresso dal regolamento (CE) n. 72/2009 a decorrere dal 1 luglio 2009. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1898/2005 a partire dalla stessa data. L’articolo 78 del regolamento (CE) n. 1898/2005, tuttavia, prevede che il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità. Per consentire agli operatori di utilizzare pienamente i buoni validi fino al giugno 2009 incluso, è opportuno che il capo IV del regolamento (CE) n. 1898/2005 continui ad essere applicato per questi buoni.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è abrogato.

 

Tuttavia, continua ad essere applicato il capitolo IV del suddetto regolamento e può essere versato l’aiuto per le consegne di burro effettuate sulla base dei buoni validi fino al giugno 2009 incluso.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.

 

[3] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.