§ 1.4.A22 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 815.
Regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:29/04/2004
Numero:815

§ 1.4.A22 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 815. [1]

Regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 153).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevede che, per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. In particolare detti prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, punto A, della medesima direttiva.

     (2) La decisione 2004//280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») stabilisce misure transitorie per facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 31 agosto 2004 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti dei nuovi Stati membri autorizzati ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità prima della data di adesione, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti conformemente alla decisione 2004/280/CE.

     (3) È pertanto opportuno derogare al regolamento (CE) n. 174/1999 e prevedere che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2004/280/CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2004 siano ammessi a beneficare di una restituzione all'esportazione.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 i prodotti ottenuti prima della data di adesione negli stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data di adesione ed esportati dalla Comunità nel periodo dalla data di adesione al 30 aprile 2005 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2004/280/CE [2].

     I documenti di cui all'articolo 3, lettera b), della suddetta decisione sono quelli stabiliti all'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 92/46/CEE.

 

Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dalla data della sua entrata in vigore fino al 30 aprile 2005 [3].


[1] Regolamento così interamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1893/2004.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1893/2004.