§ 1.6.Z45 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 449.
Regolamento (CE) n. 449/2005 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/03/2005
Numero:449


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.Z45 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 449.

Regolamento (CE) n. 449/2005 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 19 marzo 2005, n. L 74).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

     (2) La Federazione russa ha fissato nuovi requisiti per l’autorizzazione degli stabilimenti di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito i «nuovi Stati membri») che esportano in Russia i loro prodotti.

     (3) Nonostante i controlli effettuati nei mesi scorsi dalle autorità veterinarie russe negli stabilimenti lattiero-caseari, le autorità russe non hanno ancora trasmesso alle autorità dei nuovi Stati membri l’elenco degli stabilimenti autorizzati.

     (4) Molti operatori, che si aspettavano un’approvazione degli stabilimenti in quanto conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, hanno continuato a presentare domanda di titoli di esportazione per mantenere il normale flusso delle esportazioni verso la Russia. Essi, tuttavia, non saranno in grado di utilizzare tali titoli prima della scadenza degli stessi.

     (5) Le nuove condizioni di certificazione imposte dalla Russia prevedono che gli esportatori comunitari siano in possesso, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, di titoli di preesportazione che attestino la conformità sanitaria e veterinaria degli animali e dei prodotti di origine animale provenienti da uno Stato membro diverso da quello di esportazione e contenuti nel prodotto finale.

     (6) Poiché la creazione del nuovo sistema amministrativo e la definizione di adeguate procedure tra gli Stati membri in relazione a tale problema e allo scambio di certificati di preesportazione richiedono tempo e il sistema non è completamente operativo in tutti gli Stati membri, alcuni esportatori, in mancanza dei titoli di preesportazione menzionati, non riusciranno a utilizzare i titoli di esportazione con scadenza 31 gennaio 2005.

     (7) In tali circostanze è opportuno prorogare la validità dei titoli di esportazione rilasciati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2004.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione aventi per destinazione la Russia, rilasciati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2004 per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d), di detto articolo, sono validi fino al 30 aprile 2005.

 

          Art. 2.

     Su richiesta del detentore, il termine di validità dei titoli di cui all’articolo 1 è modificato dalle autorità competenti degli Stati membri.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.