§ 27.1.54 - Legge 24 dicembre 1988, n. 542.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:24/12/1988
Numero:542


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative.
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative.
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative.
Art. 6.  Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative.
Art. 7.  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.
Art. 8.  Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative.
Art. 9.  Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative.
Art. 10.  Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative.
Art. 11.  Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative.
Art. 12.  Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative.
Art. 13.  Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative.
Art. 14.  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste e disposizioni relative.
Art. 15.  Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative.
Art. 16.  Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative.
Art. 17.  Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative.
Art. 18.  Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative.
Art. 19.  Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative.
Art. 20.  Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative.
Art. 21.  Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative.
Art. 22.  Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative.
Art. 23.  Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative.
Art. 24.  Totale generale della spesa.
Art. 25.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 26.  Disposizioni diverse.
Art. 27.  Bilancio pluriennale.


§ 27.1.54 - Legge 24 dicembre 1988, n. 542.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91.

(G.U. 30 dicembre 1988, n. 305, S.O.).

 

     Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

 

          Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

     2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1989, è comprensiva della somma di lire 100.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE [1] .

     3. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1312 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989.

     5. Le somme esistenti sul Fondo per i contributi in conto interessi previsto dall'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e le somme esistenti sul fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 33 della stessa legge, nonché le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi del medesimo articolo 33 sono versate, rispettivamente, ai capitoli n. 3688, per il suddetto articolo 29, e n. 3689, per il suddetto articolo 33, dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, rispettivamente, ai capitoli n. 7404 e n. 7421 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro.

     6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989.

 

          Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1989, fino all'importo massimo di lire 2.173.297.619.000.

     3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1989-31 agosto 1989, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al precedente comma 3.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6871, 6872, 6874, 8908, 9006, 9007 e 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

     6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1989, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1989, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 117.000 miliardi [2] .

     9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000 miliardi.

     10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 10.000 miliardi.

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

     12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

     a) alla ripartizione del fondo di lire 16.435.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

     b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al precedente comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

     14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

     15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

     16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".

     17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli nn. 5926, 5952, 6771 e 6872 [3] .

     18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 320.000.000.000 e lire 40.000.000.000 [4] .

     19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

     La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

     24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1988 sono riferiti alla competenza dell'anno 1989 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

     25. Per le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi 23 e 24, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

     26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

     27. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

     28. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, fatta eccezione per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati e per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dagli stanziamenti di bilancio delle singole Amministrazioni, ancorchè in conto capitale, le somme occorrenti alla realizzazione dei programmi di acquisto formulati dalle Amministrazioni medesime in relazione alle effettive necessità.

     29. Le somme verranno trasferite nello stato di previsione del Ministero del tesoro, Rubrica 26 "Provveditorato generale dello Stato", per provvedere all'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente.

     29-bis. Le somme iscritte ai capitoli nn. 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi [5] .

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

     2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1989, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

     3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in sevizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1989, è stabilito in 210.

     4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

     5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

     6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

     7. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

     8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1989, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

 

          Art. 5. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

     2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti in conto residui e in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

     4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è altresì autorizzato ad effettuare la ripartizione, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

     4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le disponibilità in conto residui e cassa esistenti sul capitolo n. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica [6] .

 

          Art. 6. Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

     2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1989, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

     3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

 

          Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

     2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

     3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1989 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

     4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1989.

 

          Art. 8. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

     2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1989. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

     3. Per l'anno finanziario 1989 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1989 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

     2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1989, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

     3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1989, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

     4. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1989.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

     7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

     8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1989, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

          Art. 10. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

     2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

     3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

     4. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1985, esistenti al 31 dicembre 1988 sul capitolo n. 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     5. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1984 e 1985 ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798, e dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, sui capitoli nn. 7011, 7725, 8404, 8636, 8646, 8647, 8649, 8650, 8651, 8709, 8710, 8817, 9051, 9421, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1988, sono conservati nel conto dei residui passivi per un anno oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

     7. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

     a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1989 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989;

     b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

     c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

     10. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1988 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

 

          Art. 11. Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

 

          Art. 12. Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

     2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1989, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

     3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1989, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

     4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1989, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

     5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1989, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117.

     6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1989, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

     7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1989, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.

 

          Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

     2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1989, come appresso:

a)

militari specializzati:

 

 

1)

Esercito

n.

21.000

2)

Marina

"

11.500

3)

Aeronautica

"

34.311;

b)

militari aiuto-specialisti:

 

 

1)

Esercito

n.

40.000

2)

Marina

"

15.500

3)

Aeronautica

"

16.500.

     3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1989, come appresso:

a)

Esercito

n.

70

b)

Marina

"

140

c)

Aeronautica

"

160.

     4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1989, come appresso:

a)

Esercito (compresi i carabinieri)

n.

875

b)

Marina

"

120

c)

Aeronautica

"

210.

     5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1989, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a)

sergenti

n.

7.000

b)

sottocapi e comuni volontari

"

3.524.

     6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1989, come appresso:

a)

sergenti

n.

6.000

b)

graduati e militari di truppa

"

2.828.

     7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1989, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

     8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria, per l'anno finanziario 1989, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a)

sergenti

n.

7.000

b)

graduati e militari di truppa

"

1.000.

     9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1989, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a)

Esercito

n.

25.778

b)

Marina

"

6.939

c)

Aeronautica

"

4.338.

     10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

     11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

     12. Alle spese di cui ai capitoli n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

     13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

     14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

     15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

     16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

     17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

     18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

     19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

     20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1989, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

     21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 (Elenco n. 3).

 

          Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

     1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato, nell'anno finanziario 1989 a trasferire, con propri decreti, la somma di 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze [7] .

     2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1989, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 15. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

     2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1989, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 7301 del predetto stato di previsione.

     4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale, per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1989.

 

          Art. 16. Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

 

          Art. 17. Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

 

          Art. 18. Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1989.

 

          Art. 19. Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

 

          Art. 20. Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

     2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 1539 e 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato [8] .

 

          Art. 21. Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

     2. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le quote stesso furono stanziate.

     3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22. Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

 

          Art. 23. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1989, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

     2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa dai Ministeri interessati.

 

          Art. 24. Totale generale della spesa.

     1. E' approvato in lire 511.593.092.924.000 in termini di competenza ed in lire 526.985.181.362.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1989.

 

          Art. 25. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989, con le tabelle allegate.

 

          Art. 26. Disposizioni diverse.

     1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1989, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

     2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni [9] .

     3. Per l'anno finanziario 1989 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     4. Per l'anno finanziario 1989 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

     5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1989 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria", dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

     6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1988, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1989, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

     7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1989, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

     8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

     13. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

     14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

     15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1988, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1989. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

 

          Art. 27. Bilancio pluriennale.

     1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1989-1991, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 10 novembre 1989, n. 367.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 28 luglio 1989, n. 262.