§ 33.1.47 - Legge 7 marzo 1985, n. 99.
Interventi in materia di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:07/03/1985
Numero:99


Sommario
Art. 1.  Interventi in materia di opere idrauliche
Art. 2.  Interventi in materia di edilizia demaniale
Art. 3.  Indagine sul patrimonio immobiliare
Art. 4.  Interventi in materia di istituti di prevenzione e pena
Art. 5.  Copertura finanziaria


§ 33.1.47 - Legge 7 marzo 1985, n. 99.

Interventi in materia di opere pubbliche.

(G.U. 29 marzo 1985, n. 76)

 

     Art. 1. Interventi in materia di opere idrauliche

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi così ripartita:

     a) lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi in materia di opere idrauliche;

     b) lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 175 miliardi nell'anno finanziario 1986, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza;

     c) lire 50 miliardi, di cui lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui alla lettera c) dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonché per sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

     Lo stanziamento di cui al punto a) del primo comma del presente articolo è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili, ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, nonché per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto. Una quota non inferiore al 10 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale, nonché per il potenziamento del servizio idrografico e mareografico.

     I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di apposita relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 2. Interventi in materia di edilizia demaniale

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altri immobili demaniali, in base ad un programma all'uopo predisposto, tenendo conto delle indicazioni espresse dagli altri Ministeri interessati, da presentare al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'espressione entro i successivi trenta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

     Una quota non inferiore al 70 per cento dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è riservata per opere di completamento e di ristrutturazione.

     Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento apposita relazione annuale sullo stato di attuazione del programma.

     A valere sullo stanziamento di cui al primo comma una somma non superiore a lire 7 miliardi è assegnata al Ministero delle finanze per l'acquisizione in territorio austriaco degli immobili e delle infrastrutture occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine-Tarvisio-Villach.

 

          Art. 3. Indagine sul patrimonio immobiliare

     Ai fini della programmazione organica degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero delle finanze ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, svolge una indagine sulla situazione del patrimonio immobiliare, di proprietà dello Stato o di terzi, comunque destinato a sede di uffici e servizi dello Stato o avente caratteristiche storico-artistiche e monumentali, con esclusione del demanio militare, da concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alla relativa spesa prevista in lire 3 miliardi si farà fronte con la disponibilità di cui all'art. 2.

     Il Ministero dei lavori pubblici entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presenta al Parlamento uno schema di piano generale di intervento per l'espressione entro i successivi sessanta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

 

          Art. 4. Interventi in materia di istituti di prevenzione e pena

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo, predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

     Una quota non inferiore al 10 per cento della spesa di cui al primo comma del presente articolo è destinata alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena esistenti.

     Per i successivi programmi di ulteriori investimenti per la costruzione, l'adattamento, la ristrutturazione, la permuta nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, i Ministri interessati riferiscono alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984 pari a lire 650 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, quanto a lire 10 miliardi, utilizzando l'accantonamento "difesa del suolo" e, quanto a lire 640 miliardi, utilizzando gli specifici accantonamenti; agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1985 e 1986, pari a lire 750 miliardi nel 1985 e lire 600 miliardi nel 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando gli specifici accantonamenti.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.