§ 46.2.1 - Legge 22 dicembre 1932, n. 1958.
Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:22/12/1932
Numero:1958


Sommario
Art. 1.      Ferme le disposizioni del titolo II, capitolo quinto e settimo del regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il ministero dell'aeronautica nel caso di [...]
Art. 2.      Per gli appalti relativi al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio, alle spese generali, l'amministrazione [...]
Art. 3.      Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 2 può essere iniziata, dietro autorizzazione del ministero dell'aeronautica, prima che avvenga la [...]
Art. 4.      Gli enti provvedono, oltre che al pagamento delle spese indicate nell'art. 56 del regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, che detta norme sulla contabilità [...]
Art. 5.      Le spese pel personale civile e militare e per gli operai della regia aeronautica, non potute soddisfare entro il 31 luglio ovvero entro il 30 settembre ai sensi [...]
Art. 6.      Per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui varii capitoli di spesa, nonchè alle speciali [...]
Art. 7.      Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei [...]
Art. 8.      Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello [...]
Art. 9.      Per le spese che l'amministrazione aeronautica sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in [...]
Art. 10.      Il ministero dell'aeronautica può autorizzare, in casi speciali, la vendita a licitazione od a trattativa privata, ed anche ad economia, dei materiali divenuti [...]
Art. 11.      Il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1932 33, le variazioni [...]
Art. 12.      Il regolamento per l'amministrazione degli enti aeronautici approvato con decreto commissariale 30 giugno 1923 resta abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore [...]


§ 46.2.1 - Legge 22 dicembre 1932, n. 1958. [1]

Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

(G.U. 11 febbraio 1933, n. 35)

 

 

     Art. 1.

     Ferme le disposizioni del titolo II, capitolo quinto e settimo del regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il ministero dell'aeronautica nel caso di deficienze o di danni arrecati all'erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi ultimi accettino di rifondere il danno, il ministero può concedere il pagamento rateale del debito.

     Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino di rifondere il danno come sopra accertato, la questione è deferita alla corte dei conti, salva sempre per l'amministrazione la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai responsabili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico.

 

          Art. 2.

     Per gli appalti relativi al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio, alle spese generali, l'amministrazione aeronautica formula capitolati d'oneri, che, previo parere del consiglio di Stato, sono approvati con decreti ministeriali da registrarsi alla corte dei conti. Per i contratti che siano stipulati ad asta pubblica o a licitazione privata, in conformità dei predetti capitolati d'oneri, non è necessario sentire il parere del consiglio di Stato e per quelli che siano stipulati a trattativa privata si applicano le norme del successivo comma.

     Per gli appalti che non si riferiscono agli oggetti di cui al comma precedente, allorchè sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione aeronautica può ugualmente formulare appositi capitolati d'oneri, che, previo parere del consiglio di Stato, sono pure approvati con decreti ministeriali da registrarsi alla corte dei conti: ma i contratti stipulati in base a tali ultimi capitolati debbono essere sottoposti all'esame del consiglio di Stato, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo ecceda i seguenti limiti:

     lire 1.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;

     lire 500.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;

     lire 250.000, se da concludersi per trattativa privata: salvo i maggiori limiti e le altre facoltà stabilite da leggi speciali.

     Qualunque modificazione ai capitolati, di cui al presente articolo, deve sempre essere approvata con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti previo parere del consiglio di Stato.

 

          Art. 3.

     Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 2 può essere iniziata, dietro autorizzazione del ministero dell'aeronautica, prima che avvenga la registrazione alla corte dei conti del relativo decreto di approvazione, limitatamente, però, da un quinto del loro importo, salvo i maggiori limiti e le altre facoltà stabilite da leggi speciali.

     La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla corte dei conti.

     In caso di mancata registrazione del contratto da parte della predetta corte dei conti l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti di cui sopra.

 

          Art. 4.

     Gli enti provvedono, oltre che al pagamento delle spese indicate nell'art. 56 del regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, che detta norme sulla contabilità generale dello Stato, a quello degli stipendi, indennità, paghe ed altro agli impiegati civili ed al personale operaio, previ ordini di accreditamento presso le regie tesorerie, emessi dal ministero sui rispettivi capitoli di bilancio.

 

          Art. 5.

     Le spese pel personale civile e militare e per gli operai della regia aeronautica, non potute soddisfare entro il 31 luglio ovvero entro il 30 settembre ai sensi dell'art. 61 del regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, che detta norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

 

          Art. 6.

     Per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui varii capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti medesimi, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica, entro il limite massimo di lire 10 milioni.

     Le somme accreditate agli enti aeronautici sullo stanziamento di detto capitolo vengono riversate in tesoreria, con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, inscritto nella medesima categoria "movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento, e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

 

          Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.

     I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla corte dei conti.

 

          Art. 8.

     Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

 

          Art. 9.

     Per le spese che l'amministrazione aeronautica sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo di entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica.

     Ugualmente, le somme dovute da privati in corrispettivo di prestazioni, cessioni o concessioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi della regia accademia aeronautica, nonchè quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del ministero dell'aeronautica.

 

          Art. 10.

     Il ministero dell'aeronautica può autorizzare, in casi speciali, la vendita a licitazione od a trattativa privata, ed anche ad economia, dei materiali divenuti inservibili o che non convenga più conservare, e pertanto dichiarati fuori uso, sempre quando il valore di essi materiali non superi le lire 10.000 [2] .

 

          Art. 11.

     Il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1932 33, le variazioni derivanti dal disposto del precedente art. 6 e a stabilire con decreto da emanarsi di concerto col ministro per l'aeronautica, le norme per la sua applicazione.

 

          Art. 12.

     Il regolamento per l'amministrazione degli enti aeronautici approvato con decreto commissariale 30 giugno 1923 resta abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione degli enti aeronautici.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato per effetto dell'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 dicembre 1947, n. 1613.