§ 46.6.134 - Legge 1 dicembre 1986, n. 831.
Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:01/12/1986
Numero:831


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 46.6.134 - Legge 1 dicembre 1986, n. 831.

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 10 dicembre 1986, n. 286)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

     2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.

 

          Art. 2.

     1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonché alla definizione di questi ultimi.

     2. Il programma è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.

     3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

 

          Art. 3.

     1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.

     2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità.

 

          Art. 4.

     1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo.

     2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     3. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

     4. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, l'autorizzazione o il nulla osta s'intende reso in senso positivo.

     5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

     6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 45, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

 

          Art. 5.

     1. Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato utilizzando anche aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero dei comuni, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

 

          Art. 6.

     1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

     a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

     b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

     2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

     3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone [1] .

     4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8.

 

          Art. 8.

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo [2].

     2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1 [3].

 

          Art. 9.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.

     2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

     3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza".

     4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

     5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del fondo stesso è fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     (Tabelle)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 43 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192. Per la rideterminazione della misura della percentuale, vedi l’art. 43 della L.23 dicembre 1994, n. 724.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192.