§ 46.8.409 - Legge 20 settembre 1980, n. 574.
Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/09/1980
Numero:574


Sommario
Art. 1.      E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, [...]
Art. 2.      L'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è così modificato
Art. 3.      Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel ruolo normale unico [...]
Art. 4.      Per l'anno 1979 il numero delle promozioni
Art. 5.      I colonnelli mai valutati per l'avanzamento sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980 con l'anzianità di grado posseduta
Art. 6.      Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, [...]
Art. 7.      Le aliquote di ruolo degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri d'avanzamento per [...]
Art. 8.      La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'ausiliaria e della riserva ha luogo con decorrenza dal 1° [...]
Art. 9.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con anzianità di spalline anteriore al 1° [...]
Art. 10.      Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 9 che presentarono domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione di 52 ufficiali al 101° corso di stato [...]
Art. 11.      Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 9 possono altresì partecipare, a domanda, ad appositi concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore [...]
Art. 12.      In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali [...]
Art. 13.      E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi [...]
Art. 14.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i ruoli degli ufficiali del Corpo tecnico nelle posizioni di: a disposizione, di ausiliaria, di [...]
Art. 15.      Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente art. 13, sono trasferiti
Art. 16.      Il trasferimento degli ufficiali di cui al precedente art. 15 nel ruolo del Corpo tecnico ha luogo
Art. 17.      I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente dei sei Servizi tecnici, sono trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico alla data del 31 dicembre 1984 [...]
Art. 18.      L'art. 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 19.      L'avanzamento dei sottotenenti in servizio permanente del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità
Art. 20.      Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, [...]
Art. 21.      Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che abbiano la stessa anzianità assoluta, viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il [...]
Art. 22.      Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente del generale ispettore del Corpo Tecnico e di 65 anni
Art. 23.      Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento
Art. 24.      Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari [...]
Art. 25.      Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Corpo del genio [...]
Art. 26.      L'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 27.      L'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 28.      Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, [...]
Art. 29.      Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della [...]
Art. 30.      Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio [...]
Art. 31.      I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corrispondente ruolo dell'"a disposizione", ivi [...]
Art. 32.      I tenenti colonnelli già appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo [...]
Art. 33.      Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1° gennaio 1980, i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di [...]
Art. 34.  [14]
Art. 35.      Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati
Art. 36.      Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in [...]
Art. 37.      Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad [...]
Art. 38.      Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento [...]
Art. 39.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e [...]
Art. 40.      Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente art. 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei [...]
Art. 41.      Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto [...]
Art. 42.      I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti
Art. 43.      Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui al precedente art. 42 non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, [...]
Art. 44.      Gli ufficiali inferiori dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o di imbarco [...]
Art. 45.      Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al [...]
Art. 46.  [16]
Art. 47.      Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni
Art. 48.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni per l'anno finanziario 1980 e in lire 276 milioni per l'anno finanziario 1981, si [...]


§ 46.8.409 - Legge 20 settembre 1980, n. 574. [1]

Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 24 settembre 1980, n. 262, S.O.)

 

Titolo I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DELL'ESERCITO

 

Capo I

UNIFICAZIONE DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

 

     Art. 1.

     E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella.

     I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1985 [2] .

     I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente alla nuova formulazione assunta dall'art. 6 della predetta legge per effetto di quanto indicato nel successivo art. 2.

     Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione all'arma è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale.

     Gli ufficiali già iscritti nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.

 

          Art. 2.

     L'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è così modificato:

     a) primo comma (Omissis).

     I ruoli dal numero 13) al numero 19) assumono la progressione numerica da 5) a 11);

     b) secondo comma: soppresso.

     Ciascun servizio dell'Esercito assume la denominazione di Corpo.

     Il terzo comma dell'art. 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 1° gennaio 1981.

 

          Art. 3.

     Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel ruolo normale unico delle armi indicato nell'art. 1 della presente legge decorre alla data del 1° gennaio 1980 ed ha luogo:

     a) per i sottotenenti, secondo l'ordine di ruolo derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni;

     b) per i tenenti e per i capitani con anzianità di grado non anteriore all'anno 1976, in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni;

     c) per i capitani con anzianità di grado 1975 e anni precedenti, per i maggiori, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli con le modalità indicate al successivo articolo 5.

 

          Art. 4.

     Per l'anno 1979 il numero delle promozioni:

     a) al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quale risulta stabilito dall'art. 19, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente al 31 dicembre 1979 eguale o superiore a 15 anni, esistenti in ciascun ruolo; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione è aumentato, rispetto a quanto stabilito dall'art. 19, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 15 anni, al 31 dicembre 1979;

     b) al grado di tenente colonnello dei maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è uguale al numero dei maggiori con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 19 anni al 31 dicembre 1979;

     c) al grado di colonnello del ruolo normale dell'arma di cavalleria, stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è elevato di 5 unità; i tenenti colonnelli dello stesso ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1979 è aumentato di tante unità quanti sono i tenenti colonnelli con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 26 anni al 31 dicembre 1979.

     Ai fini del computo delle anzianità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subìto uno spostamento in ruolo, viene considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

     L'integrazione delle aliquote di ruolo conseguente alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma va determinata sulla base della situazione dei ruoli esistenti alla data del 31 ottobre 1979.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento previa valutazione degli ufficiali già idonei e non iscritti in quadro per l'anno 1979 nonchè degli ufficiali da valutare in aumento.

 

          Art. 5.

     I colonnelli mai valutati per l'avanzamento sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980 con l'anzianità di grado posseduta.

     I capitani mai valutati per l'avanzamento, nonchè i maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980 assumendo, in corrispondenza delle sottoindicate anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente, determinate alla data del 31 dicembre 1979 ed espresse in numero di anni, le seguenti anzianità assolute di grado:

     a) capitani:

     15 anni: 31 dicembre 1970;

     14 anni: 31 dicembre 1971;

     13 anni: 1° gennaio 1972;

     12 anni: 1° gennaio 1973;

     11 anni: 31 dicembre 1973;

     10 anni: 1 gennaio 1974;

     9 anni: 1° gennaio 1975;

     b) maggiori:

     19 anni: 1° gennaio 1977;

     18 anni: 31 dicembre 1977;

     17 anni e inferiori: 1° gennaio 1979.

     Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente art. 4.

     I tenenti colonnelli mai valutati sono trasferiti nel ruolo normale unico, alla data del 1° gennaio 1980, assumendo le anzianità assolute di grado sottoindicate, in corrispondenza del numero di ufficiali da trarre in ordine di anzianità dai rispettivi ruoli:

     31 dicembre 1973: n. 135 tenenti colonnelli di fanteria, 15 di cavalleria, 105 di artiglieria e 22 del genio;

     31 dicembre 1974: n. 122 di fanteria, 16 di cavalleria, 103 di artiglieria e 51 del genio;

     31 dicembre 1975: n. 119 di fanteria, 13 di cavalleria, 102 di artiglieria e 49 del genio;

     31 dicembre 1976: n. 124 di fanteria, 14 di cavalleria, 105 di artiglieria e 38 del genio;

     31 dicembre 1977: n. 135 di fanteria, 13 di cavalleria, 73 di artiglieria e 24 del genio;

     1° gennaio 1978: n. 143 di fanteria, 7 di cavalleria, 79 di artiglieria e 36 del genio;

     31 dicembre 1978: tutti i rimanenti tenenti colonnelli esistenti in ruolo alla data del 31 dicembre 1979.

     L'ordine di iscrizione nel ruolo normale unico degli ufficiali compresi nelle aliquote cui deve essere attribuita la stessa anzianità di grado, è stabilito in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

     I colonnelli, i tenenti colonnelli ed i capitani già valutati per l'avanzamento, nonchè quelli che siano stati esclusi per qualsiasi causa dalle aliquote di ruolo da valutare per l'avanzamento stesso, sono trasferiti nel ruolo normale unico con l'anzianità posseduta e, comunque, con anzianità non posteriore al 30 dicembre 1975 se colonnelli, al 30 dicembre 1973 se tenenti colonnelli ed al 30 dicembre 1970 se capitani.

     I maggiori con anzianità anteriore al 1° gennaio 1977 sono trasferiti nel ruolo normale unico conservando l'anzianità di grado posseduta.

     Nei casi di pari anzianità assoluta nei trasferimenti previsti dal primo, sesto e settimo comma del presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

     Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, ai tenenti colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio mai valutati per l'avanzamento - che sono stati promossi al grado di tenente nel servizio permanente effettivo nello stesso anno solare e che hanno frequentato con successo il corso di stato maggiore e il corso superiore di stato maggiore in applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1976, n. 192, sempre che non abbiano subìto detrazioni di anzianità per effetto delle leggi vigenti - viene attribuita nel ruolo normale unico uguale anzianità assoluta nel grado, corrispondente a quella del tenente colonnello nella predetta condizione più anziano in ruolo. Detti tenenti colonnelli seguono nel ruolo normale unico, mantenendo le rispettive anzianità relative, l'ultimo tenente colonnello avente la medesima anzianità assoluta.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei maggiori del ruolo normale unico che si trovino nelle condizioni indicate nello stesso comma, all'atto della loro promozione al grado di tenente colonnello.

 

          Art. 6.

     Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

     Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1980.

     Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai precedenti commi, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente art. 4.

     Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, negli anni compresi nel periodo 1980-1985, sono attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I tenenti colonnelli da valutare per la prima volta per la promozione al grado superiore in ciascuno degli anni predetti sono quelli aventi le seguenti anzianità assolute di grado nel ruolo normale unico: 1980, 31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre 1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984, 31 dicembre 1977; 1985, 1° gennaio 1978.

     Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico per il quale si applicano le norme indicate nel successvo titolo II, è aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

     Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi logistici di cui al precedente comma siano presenti in ruolo maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1981.

     Per gli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre, dal 1981, le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

 

          Art. 7.

     Le aliquote di ruolo degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri d'avanzamento per l'anno 1980, già determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono integrate, dopo che sia stato costituito il ruolo normale unico, sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 6. Detta integrazione si effettua fermo restando che nelle aliquote definitive saranno comunque compresi gli ufficiali già inclusi nelle aliquote determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per l'anno 1980, le promozioni al grado superiore dei colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono attribuite secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per gli anni 1981 e 1982 per i colonnelli e per gli anni 1980, 1981 e 1982 per i tenenti colonnelli, sono formate distinte graduatorie di merito per ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

     Per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il numero complessivo di promozioni al grado di generale di brigata indicato nell'allegato A della presente legge viene ripartito come segue. Anno 1981: fanteria 14 unità, cavalleria 2 unità, artiglieria 8 unità, genio 3 unità; anno 1982: fanteria 14 unità, cavalleria 1 unità, artiglieria 8 unità, genio 4 unità.

     Per gli anni 1980, 1981 e 1982, le promozioni a colonnello indicate nell'art. 6 della presente legge, fermi restando i contingenti massimi stabiliti nell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono ripartite per ciascuna di dette armi in misura proporzionale al numero degli ufficiali di ogni arma comunque in valutazione; in ogni caso:

     a) a ciascuna arma non può essere attribuito un numero di promozioni inferiore a quello spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge;

     b) gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto. Le unità eventualmente residue vengono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi. A parità di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.

 

          Art. 8.

     La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'ausiliaria e della riserva ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

     I ruoli degli ufficiali "a disposizione", costituiti in applicazione del terzo comma dell'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, per il ruolo unico dei generali e per i ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a decorrere dal 1° gennaio 1980 sono abrogati e sostituiti dal ruolo normale unico degli ufficiali "a disposizione" delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

     Il trasferimento di ruolo degli ufficiali di cui ai precedenti commi viene effettuato secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

     Per gli anni 1980, 1981 e 1982 sono formate distinte graduatorie di merito per i tenenti colonnelli a disposizione di ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al fine dell'attribuzione delle promozioni al grado superiore, previste dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni. Le promozioni - da attribuire in relazione ai posti disponibili nel contingente massimo stabilito per i colonnelli del ruolo normale unico delle predette armi - sono ripartite tra le varie armi in misura proporzionale al numero dei tenenti colonnelli di ciascuna arma comunque in valutazione. Gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto e le eventuali unità residue sono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi; a parità di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.

 

Capo II

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO ESCLUSI DAI CORSI PER L'ADDESTRAMENTO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE SUPERIORE SOPPRESSI DALLA LEGGE 18 GIUGNO 1974, N. 257, E DAI CORSI DI STATO MAGGIORE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28 APRILE 1976, N. 192

 

          Art. 9.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con anzianità di spalline anteriore al 1° settembre 1962, che non hanno frequentato nè i corsi di stato maggiore, nè quelli di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257, possono presentare domanda, per una sola volta, di essere ammessi a sostenere un esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale.

     Con una o più decretazioni ministeriali sono stabiliti:

     a) i programmi e le modalità di svolgimento degli esami, nonchè la composizione della relativa commissione;

     b) le aliquote degli ufficiali che possono presentare domanda di ammissione agli esami.

     Gli ufficiali che superano la prova d'esame:

     1) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli ufficiali che hanno frequentato con esito positivo i soppressi corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore;

     2) possono acquisire vantaggi di carriera, commisurati ad una frazione dell'organico del grado posseduto, pari ad un nono per i capitani, ad un quarto per i maggiori e ad un settimo per i tenenti colonnelli.

     I vantaggi di cui al n. 2) del precedente comma sono attribuiti:

     a) nell'ordine della graduatoria d'esame, ad un numero di ufficiali non superiore ad un quinto di quelli che si trovano nelle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo, purchè il voto d'esame non sia inferiore a sedici ventesimi;

     b) secondo le modalità previste dall'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 9 che presentarono domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione di 52 ufficiali al 101° corso di stato maggiore, indetto con la circolare n. 3060/162101 in data 29 agosto 1975 dello stato maggiore dell'Esercito, sono ammessi, a domanda, al primo corso utile di stato maggiore da svolgere in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192.

     Agli ufficiali di cui al precedente comma che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già frequentato, o stiano frequentando, a qualsiasi titolo, i corsi di stato maggiore ed i corsi superiori di stato maggiore, si applicano le norme previste dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 9 possono altresì partecipare, a domanda, ad appositi concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore previsti dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

     I suddetti concorsi:

     a) sono banditi, in due anni successivi, per un numero di posti non superiore a 50 unità ciascuno;

     b) si svolgono secondo le modalità indicate nell'art. 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, a prescindere dal limite massimo di età e dal grado rivestito. Ai fini dell'applicazione del presente comma i titoli relativi alla formazione personale e professionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono integrati con i seguenti corsi: accademia militare, scuola di applicazione d'arma, corso di aggiornamento professionale presso le scuole di applicazione d'arma.

     Per lo svolgimento del corso di stato maggiore e per l'attribuzione dei vantaggi di carriera, si applicano integralmente le norme riportate nella legge citata al precedente comma; i suddetti vantaggi in carriera non sono cumulabili con quelli previsti nell'art. 9 della presente legge.

     Gli ufficiali che superano il corso di stato maggiore possono essere ammessi con le stesse modalità previste nella suddetta legge 28 aprile 1976, n. 192, alla frequenza di un corso superiore di stato maggiore.

 

          Art. 12.

     In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere ai corsi superiori di stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente art. 11, è aumentato di 19 unità.

     Il primo comma dell'art. 11 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Titolo II

RIORDINAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DELL'ESERCITO E MODIFICHE AD ALCUNE NORME SULL'AVANZAMENTO

 

          Art. 13.

     E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico.

     I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1984 [3] .

     Per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei sei servizi tecnici, i quadri VIII, IX, X, XI, XII, e XIII della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo la numerazione in vigore prima delle modifiche di cui all'art. 2 della presente legge, mantengono validità, con le varianti previste nel successivo art. 17, fino al trasferimento dei predetti ufficiali nel ruoli del Corpo tecnico alla data e con le modalità indicate nello stesso articolo.

     Nel ruolo del Corpo tecnico l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo ha luogo sino al grado di generale ispettore, fermi restando i numeri massimi dei generali e dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

     Con determinazione ministeriale si stabiliscono:

     le specialità nelle quali, in relazione alle esigenze di servizio, possono essere ripartiti gli ufficiali del Corpo tecnico;

     i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'assegnazione alle diverse specialità, nonchè le modalità per l'eventuale passaggio da una specialità all'altra.

 

          Art. 14.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i ruoli degli ufficiali del Corpo tecnico nelle posizioni di: a disposizione, di ausiliaria, di complemento, della riserva e della riserva di complemento, previsti nei commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 quale risulta modificato dall'art. 2 della presente legge.

     Con la stessa decorrenza ha luogo il trasferimento nei predetti ruoli degli ufficiali dei sei servizi tecnici nelle posizioni di cui al precedente comma. L'iscrizione nei ruoli si effettua secondo le norme previste dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente art. 13, sono trasferiti:

     gli ufficiali in servizio permanente iscritti nei ruoli dei sei servizi tecnici;

     gli ufficiali in servizio permanente che supereranno i corsi superiori tecnici, previsti per l'immissione nei suddetti ruoli dall'art. 17 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, in svolgimento o già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge;

     i sottotenenti e i tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, che, avendo già superato i corsi presso la scuola di applicazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando i corsi universitari per il conseguimento di una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici.

     Sono, inoltre, trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano i corsi della scuola di applicazione.

 

          Art. 16.

     Il trasferimento degli ufficiali di cui al precedente art. 15 nel ruolo del Corpo tecnico ha luogo:

     per i generali, colonnelli, tenenti e sottotenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge;

     per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, alla data del 31 dicembre 1984, nei modi indicati nel successivo art. 17.

     Gli ufficiali che superino i corsi superiori tecnici in svolgimento o già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, al termine degli stessi sono iscritti:

     nel ruolo del Corpo tecnico, se dei gradi subalterni;

     nei ruoli dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico del genio, delle trasmissioni e geografico, se trattasi di capitani o maggiori. Questi ufficiali sono successivamente trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico come stabilito dal citato art. 17. Per l'immissione nei ruoli dei Servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

     Nel trasferimento nel ruolo del Corpo tecnico ogni ufficiale mantiene grado ed anzianità posseduti, o acquisiti in applicazione delle norme contenute nel successivo art. 17. A parità di grado e di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza nell'iscrizione in ruolo viene determinato secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

     A partire dal 31 ottobre 1980 nelle aliquote di valutazione dei generali e dei colonnelli vengono, comunque, compresi gli ufficiali già valutati per l'avanzamento nel ruolo del Servizio tecnico di provenienza, a prescindere dall'anzianità acquisita nel ruolo del Corpo tecnico.

     I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età [4] .

 

          Art. 17.

     I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente dei sei Servizi tecnici, sono trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico alla data del 31 dicembre 1984 secondo le norme degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, salvo quanto stabilito nei due seguenti commi.

     I tenenti colonnelli idonei e non iscritti in quadro sono iscritti nel ruolo unico con precedenza su quelli mai valutati e, qualora abbiano anzianità assoluta inferiore a questi ultimi, acquisiscono, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta precedente di un giorno quella del più anziano pari grado in ruolo mai valutato.

     I tenenti colonnelli aventi anzianità di grado 1° gennaio 1981 ai sensi della lettera b) del successivo quinto comma sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico dando la precedenza agli ufficiali che avevano nei rispettivi ruoli una maggiore anzianità assoluta nel grado di maggiore.

     All'entrata in vigore della presente legge:

     a) i tenenti colonnelli ed i maggiori dei Servizi tecnici la cui permanenza nei gradi di ufficiale inferiore nel servizio permanente effettivo sia stata pari o superiore a 16 anni, salvo i casi di detrazione di anzianità o di ritardi di carriera, assumono, ai soli effetti giuridici, anzianità assoluta conseguente ad una permanenza teorica nei gradi anzidetti ridotta di un anno. In ogni caso i suddetti ufficiali non possono sopravanzare gli ufficiali aventi pari o maggiore anzianità di spalline e i tenenti colonnelli dello stesso ruolo già valutati;

     b) i capitani in servizio permanente dei Servizi tecnici acquisiscono, ai soli effetti giuridici, anzianità assoluta conseguente ad una permanenza di 4 anni nel grado di tenente, salvo i casi di detrazione di anzianità o ritardi di carriera. Gli ufficiali reclutati nel grado di tenente tra i giovani in possesso di laurea che richiede un ciclo quinquennale di studi universitari, se idonei per l'avanzamento sono promossi capitani al compimento del terzo anno di permanenza nel grado di tenente.

     Per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984:

     a) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei Servizi tecnici sono indicati nell'allegato C della presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

     b) l'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; le promozioni, comunque, non possono decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1981. I maggiori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato o acquisito, in applicazione delle norme stabilite nel precedente quarto comma, quattro o più anni di grado vengono promossi conferendo loro nel grado di tenente colonnello anzianità corrispondente al 1° gennaio 1981;

     c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

     Per i suddetti anni, le promozioni a colonnello degli ufficiali dei sei servizi tecnici sono attribuite alla data del 31 dicembre di ogni anno e gli ufficiali dei diversi servizi promossi al grado di colonnello sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

     Per l'anno 1985:

     a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

     b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

     c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado [5] .

     I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 [6] .

 

          Art. 18.

     L'art. 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 19.

     L'avanzamento dei sottotenenti in servizio permanente del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità.

     Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

     I sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

     Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 delle legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Qualora il giudizio di non idoneità sia dovuto all'insoddisfacente andamento degli studi universitari, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che i citati ufficiali siano mantenuti in servizio. Ove la proposta sia accolta, gli ufficiali sono trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado; se nel suddetto ruolo non esistono vacanze, i trasferimenti sono effettuati in soprannumero e le eccedenze saranno assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

     Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente [7] .

 

          Art. 20.

     Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, operano le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 5 e 38 della predetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni.

     Gli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti o che non ottengono la proroga di un anno, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con il grado e l'anzianità posseduti, previo parere favorevole delle autorità gerarchiche. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

     Gli ufficiali che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

 

          Art. 21.

     Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che abbiano la stessa anzianità assoluta, viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità relativa in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratta di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nel ruolo e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

     Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal generale ispettore del Corpo, dal generale comandante della scuola di applicazione e dal generale direttore della Direzione Generale per gli ufficiali dell'Esercito; la commissione è presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

     L'avanzamento dei tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento debbono aver:

     a) compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado;

     b) acquisito il diploma di laurea da almeno:

     tre anni, se la durata del relativo ciclo di studi universitari è quinquennale;

     quattro anni, se la predetta durata è quadriennale.

     I tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

     Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza, comunque, non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

     L'avanzamento dei maggiori in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 4 anni di anzianità nel grado.

 

          Art. 22.

     Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente del generale ispettore del Corpo Tecnico e di 65 anni.

 

          Art. 23.

     Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento.

     La nota [o] della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è così modificata (Omissis).

     La Commissione superiore d'avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981:

     dei tenenti generali del Corpo Tecnico, non comprende il generale ispettore del Corpo stesso;

     dei maggiori generali e dei colonnelli del Corpo Tecnico, comprende il tenente generale idoneo e iscritto in quadro per la promozione al grado di generale ispettore del Corpo stesso;

     dei tenenti colonnelli dei Servizi Tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, comprende l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano già appartenente al Servizio Tecnico degli ufficiali da valutare.

 

          Art. 24.

     Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

     Per gli stessi anni, qualora nei ruoli normali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 18 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1980.

     Ai fini dei computo delle anzianità indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subìto spostamenti in ruolo, viene considerata un'anzianità pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subìto detrazioni di anzianità o ritardi di carriera.

     Per ciascuno degli anni 1980 e 1981 il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del corpo delle armi navali derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non può essere inferiore a 8 unità.

     Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni [8].

 

          Art. 25.

     Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Corpo del genio aeronautico ruoli ingegneri, chimici e fisici, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalla legge in vigore di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

     Per gli stessi anni, qualora nei ruoli di cui al precedente comma, siano presenti in ruolo maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1980.

     Ai fini del computo delle anzianità indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subìto spostamenti in ruolo, viene considerata un'anzianità pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subìto detrazioni di anzianità o ritardi di carriera.

     Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti da corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali si applicano le norme di cui al successivo art. 30 [9].

     

 

          Art. 26.

     L'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Titolo III

NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 27.

     L'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 28.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani già valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, nove o più anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani già valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianità di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983 i maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano maturato un'anzianità di servizio da ufficiale pari o superiore a 22 anni ovvero un'anzianità di 4 o più anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità più favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1981.

     Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore a 8 anni, le anzianità di diciotto e di ventidue anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di 1 anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di 2 anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

     I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali, restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo.

 

          Art. 29.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianità di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con l'anzianità di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianità di servizio complessiva da ufficiale pari o superiore a 22 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità più favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1981.

     Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianità di 18 o 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta o al grado di capitano di fregata nella misura di un anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa [10].

 

          Art. 30.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianità di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianità di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli di cui al precedente primo comma siano presenti maggiori con anzianità di servizio complessivo pari o superiore a 22 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità più favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1981.

     Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianità di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

     L'art. 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è abrogato.

      [11]

 

          Art. 31.

     I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corrispondente ruolo dell'"a disposizione", ivi transitati ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del servizio permanente effettivo.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono disponibili nel ruolo speciale unico 70 posti per l'anno 1981. Le domande di trasferimento devono essere presentate nel mese di gennaio 1981.

     I trasferimenti avranno luogo:

     a) con il grado e l'anzianità posseduti al momento del passaggio di ruolo, fermo restando che gli ufficiali da trasferire saranno iscritti dopo l'ultimo pari grado, già appartenente al ruolo speciale unico, avente la stessa anzianità assoluta di grado. Per gli ufficiali a disposizione il trasferimento si effettua previa reintegrazione nel servizio permanente effettivo;

     b) con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno di presentazione delle relative domande di trasferimento.

     Qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianità assoluta di grado da lui posseduta e la sua data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente più elevato e, a parità di coefficiente, il più anziano d'età.

     I tenenti colonnelli, già valutati almeno una volta nel ruolo di provenienza e trasferiti nel ruolo speciale unico, sono comunque compresi nelle aliquote da valutare per l'avanzamento in quest'ultimo ruolo.

     I tenenti colonnelli che abbiano presentato domanda per il passaggio nel ruolo speciale unico e siano compresi tra quelli da valutare nel ruolo di appartenenza, qualora siano giudicati idonei e iscritti in quadro, perdono ogni titolo per il transito nel ruolo speciale unico.

 

          Art. 32.

     I tenenti colonnelli già appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, fruiscono, a domanda, della rideterminazione dell'anzianità di grado posseduta nei termini stabiliti al successivo terzo comma.

     Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 60 giorni:

     a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i tenenti colonnelli che alla data stessa risultino già in ruolo;

     b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente art. 31.

     Agli ufficiali suddetti viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianità di grado, se più favorevole rispetto a quella posseduta, corrispondente alla data di compimento di un periodo di servizio effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente pari a ventiquattro anni. A parità di anzianità di grado assume la precedenza in ruolo il più anziano di età.

     L'ufficiale a cui viene rideterminata l'anzianità ai sensi del presente articolo è, in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado più avanti in ruolo che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianità pur essendo in possesso di eguali titoli e pur avendo prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore.

     Ai tenenti colonnelli che ai sensi del presente articolo conseguano un'anzianità tale per cui sarebbero stati compresi nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore già determinate dal Ministro negli anni precedenti vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono promossi al grado di capitano al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 33.

     Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1° gennaio 1980, i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo [12].

     I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984 [13].

 

          Art. 34. [14]

     1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

 

Titolo IV

ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 35.

     Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

     a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ivi compresi quelli nei cui confronti il relativo provvedimento, già perfezionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, contempli il trattenimento in servizio con decorrenza posteriore alla data predetta;

     b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera a), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati secondo le norme dell'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

     c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonchè dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi già in espletamento alla predetta data.

     Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo art. 36 all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

     Per gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

     La consistenza complessiva dei ruoli, di cui al precedente primo comma, è stabilita come segue:

     a) Esercito: 3.250;

     b) Marina: 950;

     c) Aeronautica: 2.850.

     Con successivi provvedimenti legislativi si darà luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico saranno ricoperti, in relazione alle vacanze complessive esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge.

     Sono abrogati gli articolo 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e tutte le norme comunque in contrasto con quanto stabilito nella presente legge. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

     Negli articoli che seguono le parole "tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti" devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono uguali a quelli previsti per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei corrispondenti ruoli del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi sono ruoli normali e ruoli speciali, si applicano i limiti di età dei ruoli normali.

     Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto i limiti di età di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento, conservando il grado e l'anzianità posseduti.

 

          Art. 36.

     Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli ufficiali di cui alla lettera c) dell'art. 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

     Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio.

     Gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo.

     Tutti gli atti dei procedimenti amministrativi, che riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, sono pubblici.

 

          Art. 37.

     Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

     L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     La Commissione è istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

     Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

     L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità.

     Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

     Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma è fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non può comunque essere inferiore a:

     a) Esercito: 600;

     b) Marina: 105;

     c) Aeronautica: 180.

     Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entità sopraindicate sono ridotte ad un terzo.

 

          Art. 38.

     Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

     I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

     I premi di congedamento previsti dall'art. 9 della legge 21 maggio 1960, numero 556, e dall'art. 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

     Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

 

          Art. 39.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 40.

     Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente art. 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo [15].

     Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dal primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5% per l'Amministrazione della difesa e del 2% per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

     Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'art. 35 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.

 

          Art. 41.

     Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

 

          Art. 42.

     I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti:

     a) per l'Esercito:

     1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

     2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

     3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnico;

     4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

     b) per la Marina:

     1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

     2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

     3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

     4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

     5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);

     6) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

     7) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

     c) per l'Aeronautica:

     1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

     2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

     3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici; di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

     4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

     5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

 

          Art. 43.

     Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui al precedente art. 42 non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107,113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

     Agli effetti di quanto disposto nel precedente comma, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi, per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianità di servizio prevista al successivo art. 45.

     I tenenti ed i maggiori sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. I maggiori sono promossi purchè non esistano, nei corrispondenti ruoli normali e speciali, maggiori in servizio permanente di pari o superiore anzianità, esclusi i non idonei e i sospesi all'avanzamento.

     I capitani sono valutati e se riconosciuti idonei mediante giudizio di avanzamento, formulato dalla commissione ordinaria di avanzamento che compila una graduatoria di merito, sono promossi al grado superiore secondo l'ordine di anzianità. Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

 

          Art. 44.

     Gli ufficiali inferiori dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o di imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento, nelle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     I periodi di comando di cui al precedente comma sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto:

     per gli ufficiali dell'Arma del genio, presso le direzioni lavori;

     per gli ufficiali in possesso di brevetto militare di pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di volo.

 

          Art. 45.

     Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno dei detti anni:

     a) se maggiori, cinque anni di anzianità nel grado;

     b) se capitani, venti anni di servizio da ufficiale. Tale periodo è ridotto a:

     sedici anni, per i capitani del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

     diciotto anni, per i capitani dei ruoli delle tre forze armate, nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea;

     c) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a:

     cinque anni, per i tenenti nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

     sei anni, per i tenenti dei ruoli delle tre forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

     I più ridotti periodi di anzianità previsti per gli ufficiali appartenenti a ruoli per l'immissione nei quali è richiesto il possesso del diploma di laurea si applicano agli ufficiali della Marina militare provenienti esclusivamente dai corsi allievi ufficiali di complemento per laureati.

     Per gli anni 1981, 1982 e 1983, la valutazione per la promozione a maggiore può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, alla data del 31 dicembre di ciascuno dei detti anni.

 

          Art. 46. [16]

 

          Art. 47.

     Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

     Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussiste rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

     Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo IV della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1981.

 

Titolo V

ONERI FINANZIARI

 

          Art. 48.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni per l'anno finanziario 1980 e in lire 276 milioni per l'anno finanziario 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'art. 1 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[3]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'art. 1 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[8]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' art. 2 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[9]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' art. 3 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[10]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' art. 2 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[11]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' art. 3 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[12]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1984 dall'art. 3 della L. 10 maggio 1983, n. 186.

[13]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi gli artt. 2 e 3 del D.L. 23 settembre 1989, n. 325.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[16]  Articolo sostituito dall'art. 33 della L. 19 maggio 1986, n. 224 e abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.