§ 46.8.504 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1262.
Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/12/1967
Numero:1262


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente:
Art. 2.  [3]


§ 46.8.504 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1262. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

(G.U. 3 gennaio 1968, n. 2)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente:

     "Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

     gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

     i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

     Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando". [2]

 

          Art. 2. [3]

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 2 aprile 1968, n. 487.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 20 settembre 1980, n. 574.