§ 46.8.210 - Legge 5 luglio 1952, n. 989.
Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/07/1952
Numero:989


Sommario
Art. 1.      Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      Alle prove scritte di esame di cui all'art. 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici [...]
Art. 6.      Qualora nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o [...]
Art. 7.      L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal [...]
Art. 8.      Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni
Art. 9.      Il secondo e il quinto comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, [...]
Art. 10.      L'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal [...]
Art. 11.      Nell'art. 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al Corpo del genio aeronautico, [...]
Art. 12.      Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'aeronautica sono fissati come segue
Art. 13.      Salvo il disposto dell'art. 18, gli organici stabiliti dall'art. 12 saranno raggiunti con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse [...]
Art. 14.      La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e [...]
Art. 15.      Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo [...]
Art. 16.  [7]
Art. 17.      A partire dal 1° gennaio 1951 e fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo [...]
Art. 18.      Per la prima copertura dei posti del grado di maggiore della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico si considera disponibile [...]
Art. 19.      Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il [...]
Art. 20.      Il limite di età di cui all'art. 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 21.      Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, del Corpo di commissariato aeronautico, [...]
Art. 22.      La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390.000.000 sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario [...]
Art. 23.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951


§ 46.8.210 - Legge 5 luglio 1952, n. 989. [1]

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.

(G.U. 31 luglio 1952, n. 176)

 

 

Titolo I.

 

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA AERONAUTICA

 

     Art. 1.

     Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

     Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

 

          Art. 2. [2]

     Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

     gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti o come ufficiali navigatori;

     i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota [3] .

     Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando [4] .

 

          Art. 3. [5]

     Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

     a) esame scritto su un tema di cultura generale;

     b) esame orale di cultura professionale.

     I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 4. [6]

     La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di "1 classe".

 

          Art. 5.

     Alle prove scritte di esame di cui all'art. 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato, un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

     La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

 

          Art. 6.

     Qualora nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro per la difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

     I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale.

     Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale.

     Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

 

Titolo II.

 

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA E SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

 

          Art. 7.

     L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Il secondo e il quinto comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

 

          Art. 10.

     L'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 11.

     Nell'art. 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al Corpo del genio aeronautico, modificato con l'art. 1, lettera d), della legge 19 maggio 1939, n. 900, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Titolo III

 

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 12.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'aeronautica sono fissati come segue:

 

 

 

 

Arma aeronautica

Grado

Ruolo

Ruolo

Ruolo

Ruolo specialisti

 

naviganti normale

naviganti speciale

servizi

motoristi

montatori

marconisti

Generale di squadra aerea - Generale ispettore

8

---

---

---

---

---

Generale di divisione aerea - Tenente generale

14

---

---

---

---

---

Generale di brigata aerea - Maggior generale

18

---

1

---

---

---

Colonnello

125

---

14

---

---

---

Tenente colonnello

219

24

56

---

---

---

Maggiore

231

23

68

---

---

---

Capitano

354

247

236

22

19

28

Subalterni

352

221

126

23

21

32

 

Arma aeronautica

Corpo del genio aeronautico

Grado

Ruolo specialisti

Categoria

Categoria

 

armieri

elettricisti

fotografi

automobilisti

ingegneri

geofisici

Generale di squadra aerea - Generale ispettore

---

---

---

---

1

---

Generale di divisione aerea - Tenente generale

---

---

---

---

2

---

Generale di brigata aerea - Maggior generale

---

---

---

---

3

---

Colonnello

---

---

---

---

18

4

Tenente colonnello

---

---

---

---

52

10

Maggiore

---

---

---

---

46

8

Capitano

9

16

7

36

120

36

Subalterni

11

22

8

46

80

20

 

Corpo del genio aeronautico

Corpo di commissariato aeronautico

Corpo sanitario aeronautico

Grado

Ruolo assistenti tecnici

Ruolo

Ruolo

Ruolo

 

costruzioni

assistente di meteorologia

commissa riato

ammini-strazione

ufficiali medici

Generale di squadra aerea - Generale ispettore

---

---

---

---

---

Generale di divisione aerea - Tenente generale

---

---

1

---

1

Generale di brigata aerea - Maggior generale

---

---

2

---

2

Colonnello

---

---

15

---

12

Tenente colonnello

8

6

51

12

38

Maggiore

10

8

47

16

35

Capitano

81

66

123

110

86

Subalterni

66

55

80

102

76

 

     Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 13.

     Salvo il disposto dell'art. 18, gli organici stabiliti dall'art. 12 saranno raggiunti con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

 

Titolo IV.

 

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 14.

     La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

     I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonchè per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

 

Titolo V.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 15.

     Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

     Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 16. [7]

     Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'art. 12, non si fa luogo nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

     Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

 

          Art. 17.

     A partire dal 1° gennaio 1951 e fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

     Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

 

          Art. 18.

     Per la prima copertura dei posti del grado di maggiore della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico si considera disponibile annualmente, a partire dal 1° gennaio 1952, un quinto del numero dei posti conferibili nel grado medesimo alla data predetta.

     Fino alla completa copertura dei posti di ufficiali superiori della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, non si fa luogo, nel limite dei posti vacanti in detti gradi rispetto a quelli fissati dalla tabella di cui all'art. 12, all'assorbimento delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di capitano della categoria predetta.

 

          Art. 19.

     Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

 

          Art. 20.

     Il limite di età di cui all'art. 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21.

     Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se prima non siano stati promossi ad anzianità gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianità di nomina nel servizio permanente effettivo rispettivamente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri e geofisici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, che abbiano avuto andamento normale di carriera.

     Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi a scelta al grado superiore se prima non è stato promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado e di eguale anzianità di grado e nomina nel servizio permanente, iscritto sul quadro di avanzamento a scelta, rispettivamente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri e geofisici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

 

          Art. 22.

     La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390.000.000 sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

     Alla copertura dell'onere di 390.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1952-53 con lo stanziamento contenuto nel capitolo 229 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 23.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

 

     Tabella n. 1

     (Omissis)

 

     Tabella n. 2

     (Omissis)

 

     Tabella n. 3. - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.

 

 

 

Arma aeronautica

Grado

Ruolo naviganti normale

Ruolo naviganti speciale

Ruolo servizi

Ruolo specialisti

Generale di squadra aerea e generale ispettore

58

---

---

---

Generale di divisione aerea e tenente generale

57

---

---

---

Generale di brigata aerea e maggior generale

56

---

63

---

Colonnello

54

---

60

---

Tenente colonnello

51

54

57

---

Maggiore

49

52

56

---

Capitano

45

49

52

60

Subalterni

45

47

50

58

Grado

Corpo del genio aeronautico

Corpo di commissariato aeronautico

Corpo sanitario aeronautico

 

Ruolo ingegneri

Ruolo assistenti tecnici

Ruolo commissariato

Ruolo amministrazione

Ruolo ufficiali medici

Generale di squadra aerea e generale ispettore

65

---

---

---

---

Generale di divisione aerea e tenente generale

63

---

65

---

65

Generale di brigata aerea e maggior generale

61

---

63

---

63

Colonnello

58

---

60

---

60

Tenete colonnello

55

57

57

57

57

Maggiore

52

56

56

56

56

Capitano

54

52

52

52

52

Subalterni

48

50

50

50

50

 

 

 

 

 

 

Nota. -All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1967, n. 1262.

[3]  Comma così modificato dall'art. 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1967, n. 1262.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 22 ottobre 1973, n. 678.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 29 giugno 1961, n. 577.

[7]  Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normali per effetto dell’art. 4 della L. 3 aprile 1959, n. 154.