§ 46.8.264 - Legge 3 aprile 1959, n. 154.
Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/04/1959
Numero:154


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni dei capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, stabilito dalla tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è [...]
Art. 2.      In corrispondenza delle promozioni di capitani che, in applicazione del precedente art. 1, vengono effettuate in più di quelle stabilite dalla tabella n. 3 annessa alla [...]
Art. 3.      I capitani del ruolo naviganti normale iscritti nei quadri di avanzamento per gli anni 1958 e 1959, qualora siano stati o siano raggiunti in detti anni dal limite di età [...]
Art. 4.      A partire dall'anno 1959 e fino alla cessazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il numero delle promozioni dei tenenti [...]
Art. 5.      L'organico dei capitani del ruolo naviganti speciale è ridotto temporaneamente a 224 unità fino alla eliminazione dell'eccedenza di cui al precedente art. 2


§ 46.8.264 - Legge 3 aprile 1959, n. 154. [1]

Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

(G.U. 17 aprile 1959, n. 92)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni dei capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, stabilito dalla tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è raddoppiato per gli anni 1958 e 1959.

     Al completamento delle promozioni per l'anno 1958 si provvede con gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

     Per la formazione del quadro di avanzamento relativo all'anno 1959, al numero di ufficiali non ancora valutati già compresi nell'aliquota di valutazione determinata in base alla citata tabella n. 3, è aggiunto un eguale numero di ufficiali non ancora valutati e che alla data del 15 dicembre 1958 erano in possesso dei prescritti requisiti.

 

          Art. 2.

     In corrispondenza delle promozioni di capitani che, in applicazione del precedente art. 1, vengono effettuate in più di quelle stabilite dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è consentita nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica una temporanea eccedenza rispettivamente di 14 e 30 unità per l'anno 1958 e di 28 e 60 unità per l'anno 1959.

     Detta eccedenza sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano del ruolo naviganti speciale e sarà riassorbita a partire dal 1° gennaio 1960 con le vacanze organiche che si formeranno nei due gradi suddetti per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, numero 1137.

     L'eccedenza non sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale.

 

          Art. 3.

     I capitani del ruolo naviganti normale iscritti nei quadri di avanzamento per gli anni 1958 e 1959, qualora siano stati o siano raggiunti in detti anni dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, possono far domanda di essere trasferiti nel ruolo naviganti speciale.

     La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del giudizio di avanzamento o entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di giudizi di avanzamento a tale data già comunicati.

     Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e l'anzianità posseduti a tale giorno.

     Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale non possono conseguire avanzamento in detto ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

 

          Art. 4.

     A partire dall'anno 1959 e fino alla cessazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il numero delle promozioni dei tenenti dello stesso ruolo non potrà essere annualmente superiore a 44.

     Le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 5 luglio 1952, n. 989, cesseranno di avere vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero di cui al comma precedente.

 

          Art. 5.

     L'organico dei capitani del ruolo naviganti speciale è ridotto temporaneamente a 224 unità fino alla eliminazione dell'eccedenza di cui al precedente art. 2.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.