§ 46.8.374 - Legge 22 ottobre 1973, n. 678.
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/10/1973
Numero:678


Sommario
Art. 1.      I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i [...]
Art. 2.      L'art. 3 della legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali [...]
Art. 3.      La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale assegna il punto di cui all'art. 5 della citata legge 5 luglio 1952, [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio [...]


§ 46.8.374 - Legge 22 ottobre 1973, n. 678. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 13 novembre 1973, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

     Con decreto del Ministro per la difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale assegna il punto di cui all'art. 5 della citata legge 5 luglio 1952, n. 989, ai fini dell'ammissione alla prova scritta prevista dall'art. 3 della legge stessa, sulla base dei criteri stabiliti di volta in volta nel bando di concorso.

     I vincitori del concorso sono inviati a frequentare un corso di istruzione di durata non superiore a sei mesi, il cui ordinamento viene stabilito con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso l'anzianità relativa di nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale viene nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso suindicato.

     Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai vincitori dei concorsi banditi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina è sostituito dal seguente (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.