§ 46.8.378 - Legge 20 dicembre 1973, n. 824.
Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/12/1973
Numero:824


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo art. 18 con il trattenimento in [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'art. 6 della [...]
Art. 8.      Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonchè gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'art. 3, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio [...]
Art. 9.      Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a [...]
Art. 10.      Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle [...]
Art. 11.      Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione [...]
Art. 12.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di [...]
Art. 13.      Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 14.      La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, è [...]
Art. 15.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la [...]
Art. 16.      I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perché [...]
Art. 17.      Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente art. 18 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del [...]
Art. 20.      Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente art. 18 è stabilito annualmente, per [...]
Art. 21.      I sottufficiali di cui al precedente art. 18, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato la idoneità dopo un'assenza dal [...]
Art. 22.      I sottufficiali indicati nel precedente art. 18, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa [...]
Art. 23.      I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nel precedente art. 18 che abbiano prestato, nel grado rivestito [...]
Art. 24.      I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente art. 18, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente art. [...]
Art. 25.      Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di [...]
Art. 26.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio [...]
Art. 27.      Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26 è data facoltà di chiedere la [...]
Art. 28.      Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26 sono estese, in quanto [...]
Art. 29.      Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione [...]
Art. 30.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.8.378 - Legge 20 dicembre 1973, n. 824. [1]

Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

(G.U. 28 dicembre 1973, n. 332)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo art. 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'Esercito e l'Aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'art. 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

     Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'art. 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'art. 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1098, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'art. 2 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

     Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento residenti nei territori inaccessibili, nonchè per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'Esercito continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la durata del loro trattenimento in servizio contenute, rispettivamente, nell'art. 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nella legge 26 giugno 1965, n. 808, e nell'art. 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289.

 

          Art. 8.

     Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonchè gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'art. 3, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima delle scadenze stabilite e collocati nella posizione di stato che compete a seconda dell'idoneità. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per gli ufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

 

          Art. 9.

     Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di età o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

 

          Art. 11.

     Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

     Agli stessi ufficiali e cappellani militari è estesa la disposizione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

 

          Art. 12.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

     Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali e ai cappellani militari congedati ai sensi del precedente art. 10.

     In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa, secondo le norme del codice civile in materia di successione.

     Nei riguardi degli ufficiali e dei cappellani militari congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dalla Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'indennità una tantum spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

 

          Art. 13.

     Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 14.

     La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

     Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possano essere compiuti anche in incarichi equipollenti, sono validi gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

     Nella tabella 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.

 

          Art. 15.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianità e che siano raggiunti dai limiti di età o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o di servizio o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di età relativi al grado rivestito prima della promozione.

 

          Art. 16.

     I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perché trattenuti ai sensi dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 o dell'art. 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'art. 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneità.

 

          Art. 17.

     Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento, aventi, alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente, lo stesso loro grado con pari o minore anzianità siano raggiunti dai limiti di età indicati nell'art. 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di età.

 

          Art. 18.

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perché residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.

 

          Art. 19.

     Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente art. 18 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge.

     Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

     Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

 

          Art. 20.

     Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente art. 18 è stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

     Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

     Marina, 300;

     Aeronautica, 25.

 

          Art. 21.

     I sottufficiali di cui al precedente art. 18, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato la idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente art. 18 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

 

          Art. 22.

     I sottufficiali indicati nel precedente art. 18, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

     Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre.

     In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

     Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente art. 18 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennità una tantum spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

 

          Art. 23.

     I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nel precedente art. 18 che abbiano prestato, nel grado rivestito almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

     Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialità.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

     I giudizi di avanzamento sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

 

          Art. 24.

     I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente art. 18, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 23 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente art. 18, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

 

          Art. 25.

     Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 15, 26, 27 e 28.

     Ai sottufficiali di complemento e della riserva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età a di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 19, 21 primo comma, 23, 24, 26, 27 e 28.

 

          Art. 26.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio in base alla presente legge e i sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla presente legge, alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui al precedente comma sono anche iscritti alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.

     L'indennità supplementare è commisurata agli anni di effettiva iscrizione alle casse ufficiali e sottufficiali e al fondo di previdenza indicati nel precedente comma.

 

          Art. 27.

     Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

     La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

     La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

     Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 28.

     Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste per il personale in servizio permanente, nonché le norme dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresì estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 299.

     La disposizione dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica agli ufficiali promossi a norma del precedente art. 15 ed ai sottufficiali promossi a norma del precedente art. 24.

 

          Art. 29.

     Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella n. 5 - Avanzamento degli ufficiali di complemento dell'esercito.

 

Grado

Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento

Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2

1

2

3

I. Ruolo dell'Arma dei carabinieri

Maggiore

Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione

1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o battaglione o comando equipollente

Capitano

Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale

1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente

Tenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale

1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente

II. Ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Maggiore

Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni

1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente

Capitano

Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni

1 anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente

Tenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni

1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente

III. Ruolo del servizio automobilistico

Maggiore

Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche

1 anno di servizio

Tenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un autoreparto

1 anno di servizio

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di servizio

IV. Ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici)

Maggiore

1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per capitani medici; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

Tenente

10 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

Sottotenente

3 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

V. Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)

Maggiore

1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

Tenente

10 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

Sottotenente

3 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

VI. Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)

Maggiore

1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per capitani di commissariato

1 anno di servizio

Tenente

Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato

1 anno di servizio

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di servizio

VII. Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)

Maggiore

1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza

1 anno di servizio

Tenente

Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza

1 anno di servizio

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di servizio

VIII. Ruolo del servizio di amministrazione

Maggiore

1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione

1 anno di servizio

Tenente

Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione

1 anno di servizio

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di servizio

IX. Ruolo del servizio veterinario

Maggiore

1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario

1 anno di servizio

Capitano

Corso di aggiornamento per capitani veterinari; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

Tenente

10 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

Sottotenente

3 anni di esercizio della professione nella vita civile

1 anno di servizio

X. Ruolo dei servizi tecnici

Maggiore

2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio

1 anno di servizio

Capitano

2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio

1 anno di servizio

Tenente

2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio

1 anno di servizio

Sottotenente

Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC

1 anno di servizio

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[6]  Comma abrogato dall'art. 74 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[7]  Comma abrogato dall'art. 74 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[8]  Comma abrogato dall'art. 74 della L. 10 maggio 1983, n. 212.