§ 46.8.326 - Legge 26 giugno 1965, n. 808.
Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/06/1965
Numero:808


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 2.      Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e [...]
Art. 3.      La norma contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'art. 2, primo [...]
Art. 4.      All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo [...]


§ 46.8.326 - Legge 26 giugno 1965, n. 808. [1]

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili.

(G.U. 19 luglio 1965, n. 179)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

     Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.

 

          Art. 3.

     La norma contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'art. 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2071 per lire 14.119.400, del capitolo n. 2592, per lire 3.000.000 e del capitolo n. 3043 per lire 1.407.200 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.