§ 46.8.324 - Legge 26 marzo 1965, n. 229.
Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/03/1965
Numero:229


Sommario
Art. unico.      Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica [...]


§ 46.8.324 - Legge 26 marzo 1965, n. 229.

Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato.

(G.U. 10 aprile 1965, n. 91)

 

 

     Art. unico.

     Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.