§ 46.8.310 - Legge 21 febbraio 1963, n. 249.
Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/02/1963
Numero:249


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di [...]
Art. 2.      Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei [...]
Art. 3.      Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finanziario può essere mantenuto in servizio è [...]
Art. 4.      Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti [...]
Art. 5.  [3]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e della legge 6 marzo [...]


§ 46.8.310 - Legge 21 febbraio 1963, n. 249. [1]

Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

(G.U. 22 marzo 1963, n. 78)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare [2].

     Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

 

          Art. 3.

     Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finanziario può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei , salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7.

     Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 giugno 1990, n. 144.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 46 della L. 19 maggio 1986, n. 224.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 46 della L. 19 maggio 1986, n. 224.