§ 46.8.18 - R.D. 16 maggio 1932, n. 819.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:16/05/1932
Numero:819


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per [...]
Art. 2.      Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, saranno applicate, in quanto possibile, le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1928, n. [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Art. 1.  Art. 2 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, con aggiunte
Art. 2 . Articoli 42 e 51, legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 6, Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, modificati
Art. 2 bis.  [7].
Art. 3.  Art. 1, comma primo e secondo, articoli 3 e 13 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e secondo comma dell'art. 21 del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificati
Art. 4.  - Art. 1, comma terzo e quarto del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati.
Art. 5.      I sottotenenti di complemento di nuova nomina ascritti alla leva di terra, e che non abbiano ancora soddisfatto la ferma obbligatoria di leva, dovranno compiere un [...]
Art. 6.  Art. 19 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 11 decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 262, modificati.
Art. 7.      La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo [...]
Art. 8.  Art. 4 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289 - Ufficiali di stato maggiore.
Art. 9.  Art. 6 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato - Ufficiali del Genio navale
Art. 10.  Art. 5 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 60, legge 8 luglio 1926, n. 1178 - Ufficiali del genio navale - Decreto ministeriale
Art. 11.  Ufficiali delle armi navali
Art. 12.  Art. 7 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289 - Ufficiali medici
Art. 13.  Art. 8 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289 - Ufficiali chimici farmacisti.
Art. 14.  Art. 10 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato - Ufficiali commissari.
Art. 15.  Art. 11 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato - Ufficiali di porto.
Art. 15 bis.  Ufficiali del C.R.E.M. di complemento
Art. 16.  Art. 34 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.
Art. 17.  Art. 22 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Art. 18.  Art. 23 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.
Art. 19.  Art. 24 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.
Art. 20.  Art. 25 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.
Art. 21.  Art. 29 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Art. 22.  Art. 36 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.
Art. 23.      Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 36 della legge [...]
Art. 24.      L'avanzamento degli ufficiali di complemento della Regia marina è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari [...]
Art. 25.  Art. 15 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato.
Art. 26.  Art. 13 Regio decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 262, modificato.
Art. 27.      In tempo di guerra si applicano agli ufficiali di complemento della Regia marina le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento dei Corpi militari [...]
Art. 28.  Art. 39 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Art. 29.  Art. 15 Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 262, modificato.
Art. 30.  Art. 27 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 158, Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 31.  Art. 2 decreto luogotenenziale 21 luglio 1918, n. 1158, e N.B. alla tabella A annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato.
Art. 32.      Ogni anno col bilancio di previsione della marina sarà stabilito il numero massimo di ufficiali di complemento che potrà essere richiamato in servizio per istruzione e [...]
Art. 33.      Il ruolo ora esistente degli ufficiali di complemento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C.R.E.M.) rimane fino ad esaurimento. Gli ufficiali che ne fanno parte, [...]
Art. 34.      Agli ufficiali di vascello di complemento che hanno le condizioni dell'art. 56 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è applicabile analogamente il disposto dello stesso [...]


§ 46.8.18 - R.D. 16 maggio 1932, n. 819. [1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina.

(G.U. 19 luglio 1932, n. 165)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

 

          Art. 2.

     Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, saranno applicate, in quanto possibile, le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823, e le norme attualmente in vigore emanate per la prima applicazione del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina.

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1. Art. 2 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, con aggiunte [2].

     La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:

     a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;

     b) per concorso per titoli;

     c) per meriti speciali.

     Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi.

     I corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) sono svolti con le modalità indicate al successivo articolo 2.

 

          Art. 2. Articoli 42 e 51, legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 6, Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, modificati [3].

     Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teoricopratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare [4].

     Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva [5].

     Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici [6].

     Gli iscritti seguono i corsi teorico-pratici presso l'Accademia navale in qualità di allievi e al termine dei corsi, se riconosciuti idonei, sono nominati aspiranti ufficiali di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale dopo un periodo di esperimento di quattro mesi, sempre che siano riconosciuti idonei e, se si tratti di aspiranti ufficiali di complemento del Corpo sanitario, sempre che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di esperimento di quattro mesi, qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

     Coloro che non risultino idonei ai corsi non possono ripeterli, nè ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

     Gli iscritti ai corsi teorico-pratici ritardano la presentazione alle armi fino alla data di inizio dei corsi medesimi.

     I giovani in possesso dei titoli di studio indicati nel presente articolo possono chiedere di essere esentati dai corsi teorico-pratici, fermo restando per essi l'obbligo di compiere la ferma di leva.

 

          Art. 2 bis. [7].

     Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico pratico:

     a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva;

     b) alla ferma volontaria di anni quattro per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'età minima per partecipare al corso teorico-pratico è di anni 17 compiuti.

     Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma [8].

     Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva.

 

          Art. 3. Art. 1, comma primo e secondo, articoli 3 e 13 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e secondo comma dell'art. 21 del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificati [9].

     Il Ministro per la marina, quando lo ritenga opportuno per le esigenze dei servizi, può bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire.

     Possono essere conferiti per concorso per titoli i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso.

     Le modalità relative alla nomina e alla composizione delle commissioni giudicatrici per i vari corpi e gradi saranno stabilite con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

     Le Commissioni giudicatrici accertano che i concorrenti abbiano le qualità morali e professionali richieste e formano, fra gli idonei, apposita graduatoria per ciascun grado.

     Dopo l'accertamento dell'idoneità fisica da parte dall'autorità sanitaria che sarà designata dal Ministro per la marina, diventa definitiva la graduatoria, tenuto conto delle eventuali eliminazioni di quei candidati che non vengano riconosciuti fisicamente idonei.

     Le nomine avverranno secondo l'ordine stabilito nella graduatoria limitatamente al numero dei posti messi a concorso.

     Qualora lo richiedano le esigenze del servizio, possono, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva, essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria medesima, altri candidati nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

     Per la nomina ad ufficiale di complemento dei militari del Regio esercito e degli iscritti alla leva di terra occorre il nulla osta nominativo del Ministro per la guerra, che sarà concesso nei limiti del numero massimo che per ciascun concorso sarà stabilito dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per la guerra.

     Le nomine degli ufficiali di complemento per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che siano avvenute tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori già dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento.

 

          Art. 4. - Art. 1, comma terzo e quarto del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati.

     Può essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della Regia marina.

     Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente art. 3, quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla Regia marina.

     Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potrà prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).

     Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entità delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel Corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualità di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla Marina.

     Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

 

          Art. 5.

     I sottotenenti di complemento di nuova nomina ascritti alla leva di terra, e che non abbiano ancora soddisfatto la ferma obbligatoria di leva, dovranno compiere un periodo di servizio uguale alla ferma cui erano soggetti in base alle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

 

          Art. 6. Art. 19 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 11 decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 262, modificati.

     Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

     a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

     b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

     c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del ministero;

     d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

     e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

 

          Art. 7.

     La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

 

Titolo II

 

CONDIZIONI SPECIALI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO PER CONCORSO SENZA ESAMI IN CIASCUN CORPO O RUOLO

 

          Art. 8. Art. 4 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289 - Ufficiali di stato maggiore.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di stato maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso.

     Per la nomina a capitano di corvetta i concorrenti debbono aver esercitato il comando per almeno cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, su piroscafi adibiti al servizio passeggeri di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate e su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate.

     Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2 (primo ufficiale) su piroscafi.

     Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quattro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso.

     Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

     A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su regie navi, escluse quelle d'uso locale.

     Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla commissione giudicatrice dei concorsi in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3 del presente testo unico [10].

 

          Art. 9. Art. 6 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato - Ufficiali del Genio navale [11].

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del genio navale i cittadini italiani che siano in possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica, o di quella in ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico, o di quella in ingegneria aeronautica, o di quella in ingegneria civile e che abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanica o di elettrotecnica o di metallurgia.

     Per la nomina a maggiore del genio navale di complemento possono concorrere:

     a) i professori di ruolo delle regie università e regi politecnici in materie navali, meccaniche, elettrotecniche, metallurgiche, tecnologiche e affini;

     b) i liberi docenti delle materie innanzi dette, i quali abbiano non meno di 15 anni di servizio professionale;

     c) gli ingegneri che abbiano non meno di 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto carica di direttore o vice-direttore, per almeno cinque anni complessivamente, in uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici, elettromeccanici o metallurgici nazionali;

     d) gli ingegneri che siano funzionari del registro navale italiano con grado di ispettore superiore;

     e) gli ingegneri che abbiano non meno di 15 anni di servizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive presso istituti di architettura navale o di meccanica e di elettrotecnica o di metallurgia o di tecnologia o di tecnica del calore e dei combustibili e della combustione;

     f) gli ingegneri che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive, per almeno cinque anni, presso l'ufficio navigazione delle ferrovie dello Stato o presso grandi compagnie di navigazione o grandi aziende armatoriali nazionali;

     g) gli ingegneri che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di direttore di regi istituti nautici o regi istituti industriali o altre scuole dell'ordine superiore tecnico per almeno cinque anni.

     Per la nomina a capitano del genio navale di complemento possono concorrere:

     a) gli ingegneri che abbiano non meno di 10 anni di esercizio professionale prestato presso i principali cantieri navali o stabilimenti meccanici, elettromeccanici o metallurgici nazionali o presso l'ufficio navigazione delle ferrovie dello Stato o presso grandi compagnie di navigazione o grandi aziende armatoriali nazionali;

     b) gli ingegneri che siano funzionari del registro navale italiano con grado non inferiore ad ispettore principale;

     c) gli ingegneri che abbiano non meno di 10 anni di esercizio professionale ed abbiano svolto attività presso istituti di architettura navale, o di meccanica, o di elettrotecnica, o di metallurgia o di tecnologia, o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione, per almeno cinque anni;

     d) gli ingegneri che abbiano almeno dieci anni di esercizio professionale ed abbiano esercitato l'insegnamento di materie meccaniche o navali, elettrotecniche o metallurgiche o tecnologiche o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione presso regi istituti nautici o regi istituti industriali o altre scuole dell'ordine superiore tecnico, per almeno cinque anni;

     e) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da non meno di dieci anni e siano stati aiuti o assistenti presso regi politecnici o regie università in una delle materie navali, meccaniche, elettrotecniche o metallurgiche o tecnologiche e affini, per non meno di tre anni;

     f) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da non meno di dodici anni e che abbiano svolto effettiva attività professionale in campi interessanti la tecnica navale, meccanica, metallurgica o elettrica o tecnologica o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione, e affini.

     Per la nomina a tenente del genio navale di complemento possono concorrere:

     a) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale esplicati in campi attinenti alla tecnica navale, meccanica, metallurgica o elettrica, o tecnologica e affini.

     Per la nomina a sottotenente del genio navale possono concorrere:

     a) gli ingegneri che abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 10. Art. 5 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 60, legge 8 luglio 1926, n. 1178 - Ufficiali del genio navale - Decreto ministeriale [12].

 

          Art. 11. Ufficiali delle armi navali [13].

     Possono concorrere alla nomina di ufficiale di complemento delle armi navali i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: ingegneria (qualunque sezione), fisica, chimica, chimica industriale.

     Per la nomina a maggiore delle armi navali di complemento possono concorrere:

     a) i professori di ruolo delle regie università e dei regi politecnici i quali insegnano una delle materie tecniche appartenenti ai seguenti gruppi di discipline: meccanica, macchine, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica;

     b) i liberi docenti delle materie innanzi dette i quali abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale;

     c) i laureati che abbiano non meno di quindici anni di servizio professionale e abbiano ricoperto carica di direttore o vice-direttore, per almeno cinque anni complessivamente, in uno dei principali stabilimenti meccanici, elettrotecnici, metallurgici o chimici nazionali;

     d) i laureati che abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive presso istituti di ricerca scientifica nei rami di attività attinenti la meccanica, le macchine, la elettrotecnica, la radiotecnica, la metallurgia e l'ottica;

     e) i laureati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di preside di regi istituti industriali per almeno cinque anni;

     f) i laureati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e dimostrino di possedere titoli equiparabili, a giudizio del ministero della marina, a quelli sopraindicati.

     Per la nomina a capitano delle armi navali di complemento possono concorrere:

     a) i laureati che abbiano svolto per non meno di dieci anni attività professionale presso i principali stabilimenti meccanici, elettrotecnici, metallurgici e chimici nazionali o presso istituti di ricerca scientifica nei rami di attività attinenti la meccanica, le macchine, la elettrotecnica, la radiotecnica, la metallurgia e l'ottica;

     b) i laureati che abbiano non meno di dieci anni di esercizio professionale e siano stati insegnanti di ruolo nei regi istituti industriali o in qualunque tipo di scuola dell'ordine superiore tecnico, classico o scientifico, per le materie scientifiche di cui al precedente comma;

     c) i laureati che abbiano conseguito la laurea da non meno di dieci anni e siano stati aiuti e assistenti, per non meno di tre anni, presso le regie università o i regi politecnici;

     d) i laureati che abbiano conseguito la laurea da non meno di dodici anni e abbiano svolto per altrettanto tempo effettiva attività professionale nei campi interessanti meccanica, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica e ottica.

     Per la nomina a tenente delle armi navali di complemento possono concorrere:

     i laureati che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale esplicato in campi attinenti alla tecnica meccanica, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica e ottica.

     Per la nomina a sottotenente delle armi navali possono concorrere:

     i laureati che abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 12. Art. 7 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289 - Ufficiali medici [14].

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale medico di complemento delle Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

     Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

     a) i professori straordinari ed ordinari di università, sia regie che libere;

     b) il vice-direttore generale della sanità pubblica;

     c) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della sanità pubblica del regno;

     d) i medici provinciali di prima classe;

     e) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

     f) i liberi docenti che siano da non meno di quattro anni aiuti di ruolo di cliniche od istituti universitari equipollenti, o da non meno di sei anni aiuti per concorso di ospedali principali del regno, oppure contino non meno di quindici anni di esercizio professionale.

     Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

     a) i medici laureati da non meno di quindici anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

     b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

     c) gli aiuti di chimica od istituti equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

     d) gli aiuti di ospedali principali, purché ricoprano da almeno due anni la carica e purché questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

     Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

     Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 13. Art. 8 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289 - Ufficiali chimici farmacisti.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale farmacista di complemento della Regia marina i cittadini italiani che posseggano la laurea in farmacia oppure il diploma in farmacia e la laurea in chimica oppure la laurea in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) [15].

     Al grado di maggiore può concorrere chi, oltre a possedere una delle condizioni di cui al precedente comma, sia professore ordinario, o straordinario o incaricato stabile di università o istituti superiori, tanto regi quanto liberi, per l'insegnamento di una delle materie della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali relative alla laurea in chimica [16].

     Al grado di capitano può concorrere chi da almeno 15 anni possegga una delle condizioni di cui al comma primo, e chi, pure possedendole da un tempo minore, sia direttore di farmacia di un ospedale provinciale.

     Al grado di tenente può concorrere chi sia da almeno 5 anni in possesso di una delle condizioni di cui al comma primo e conti almeno 3 anni di esercizio professionale.

     Al grado di sottotenente può concorrere chi sia in possesso di una delle condizioni di cui al comma primo ed inoltre abbia superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 14. Art. 10 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato - Ufficiali commissari.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

     Per la nomina a maggiore i concorrenti devono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed aver esercitato per almeno 3 anni le funzioni di direttore amministrativo presso pubbliche amministrazioni, od in amministrazioni private di notevole importanza.

     Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche amministrazioni od in amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 15. Art. 11 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato - Ufficiali di porto.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento nel Corpo delle Capitanerie di porto i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

     giurisprudenza;

     ingegneria;

     scienze matematiche e fisiche;

     scienze nautiche;

     scienze economiche e marittime;

     scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato;

     o la patente di capitano di lungo corso.

     Per la nomina a maggiore i concorrenti dovranno contare almeno 20 anni di servizio professionale, con tre anni almeno di funzioni direttive presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza, od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed ai servizi della marina mercantile.

     Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale nelle aziende ed uffici suindicati; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 15 bis. Ufficiali del C.R.E.M. di complemento [17].

     Possono concorrere alla nomina a capitano od a tenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano in possesso di una laurea non prevista nei precedenti articoli 8 a 15 ed abbiano rispettivamente, almeno dodici e cinque anni di esercizio professionale.

     Possono concorrere alla nomina a sottotenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano almeno in possesso di un diploma di scuola media superiore non previsto nei precedenti articoli 8 a 15.

     Le nomine previste dai precedenti comma possono essere conferite per la categoria che sarà stabilita dalla commissione giudicatrice dei concorsi in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Regia marina ed alla professione esercitata nella vita civile [18].

 

Titolo III

 

DELLO STATO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 16. Art. 34 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.

     Agli ufficiali di complemento sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sullo stato degli ufficiali e inoltre le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 17. Art. 22 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.

     Gli ufficiali di complemento sono, all'atto della loro nomina, ascritti a un dipartimento militare marittimo, e da esso dipendono, con norme identiche a quelle vigenti per gli ufficiali della riserva navale, eccetto quando, richiamati in servizio, passano alla dipendenza di altra autorità.

 

          Art. 18. Art. 23 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.

     Gli ufficiali di complemento debbono prestare giuramento a termini del vigente regolamento di disciplina.

 

          Art. 19. Art. 24 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.

     La divisa degli ufficiali di complemento di qualunque corpo è identica a quella degli ufficiali del servizio permanente effettivo, salvo gli speciali distintivi eventualmente descritti nell'album delle divise.

     Con decreto Ministeriale sarà stabilito quali divise gli ufficiali di complemento avranno l'obbligo di possedere.

 

          Art. 20. Art. 25 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.

     La ferma volontaria contratta dagli ufficiali di complemento della Regia marina può essere ridotta secondo quanto è previsto dalle leggi sulla leva marittima, ma non oltre l'obbligo del servizio militare di leva, salve le ulteriori riduzioni di servizio che, nella ferma di leva, sono consentite dalle leggi stesse.

     L'ufficiale di complemento, che per qualunque motivo ritenga di non essere temporaneamente in condizione di prestare servizio, deve informarne il comando di ascrizione, che ne darà comunicazione al Ministero per le decisioni del caso.

 

          Art. 21. Art. 29 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.

     L'anzianità di grado degli ufficiali di complemento è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione al grado che ciascuno di essi riveste.

     L'anzianità di servizio nel grado è costituita dal tempo realmente trascorso in servizio effettivo, con quel grado, dall'ufficiale in uno o più periodi.

     L'anzianità di servizio nel grado è quella di cui si deve tener conto per stabilire la precedenza disciplinare tra gli ufficiali del servizio permanente effettivo o di altre categorie di ufficiali in congedo e quelli di complemento dello stesso grado.

 

          Art. 22. Art. 36 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificato.

     Gli ufficiali di complemento che cessano dai ruoli di complemento per ragioni di età saranno inscritti nei ruoli della riserva navale, secondo è stabilito dalla legge sullo stato degli ufficiali.

     Gli ufficiali di complemento privati del grado per una delle cause stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e che non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi del servizio militare seguono le sorti della propria classe di leva.

 

          Art. 23.

     Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 36 della legge sull'ordinamento della Regia marina in data 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 13 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482.

 

Titolo IV

 

DELL'AVANZAMENTO

 

          Art. 24.

     L'avanzamento degli ufficiali di complemento della Regia marina è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e dagli articoli seguenti.

 

          Art. 25. Art. 15 Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, modificato.

     Gli ufficiali di complemento di qualunque grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta il disposto degli articoli 3 e 4 possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

 

          Art. 26. Art. 13 Regio decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 262, modificato.

     L'avanzamento al grado di capitano di fregata di complemento e grado corrispondente è concesso, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, a quegli ufficiali che rivestino la carica di professori ordinari nelle università Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado quinto in una delle amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella Regia marina per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente, o a coloro che per invenzioni, scoperte, studi ed opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama.

     Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado previsto dall'art. 77 del vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, potranno aspirare alla promozione a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti all'avanzamento per merito di guerra.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA

 

          Art. 27.

     In tempo di guerra si applicano agli ufficiali di complemento della Regia marina le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e quelle altre di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 28. Art. 39 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.

     In tempo di guerra gli ufficiali di complemento sono sempre a disposizione del Governo e non hanno diritto alla esenzione dal servizio militare per qualsiasi titolo.

     L'anzianità di servizio nel grado è pubblicata dal Ministero contemporaneamente all'ordine di richiamo in servizio.

 

          Art. 29. Art. 15 Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 262, modificato.

     In tempo di guerra, su proposta del Ministro per la marina e su parere della competente commissione di avanzamento, può essere concesso il passaggio, col proprio grado, dai ruoli di complemento o della riserva navale ai ruoli del servizio permanente effettivo, a quegli ufficiali inferiori di tutti i corpi i quali se ne saranno resi degni per speciali ed accertati meriti di guerra.

     Tali ufficiali, al momento della loro ammissione in servizio permanente effettivo, sono considerati in soprannumero per concorrere al terzo dei posti che si renderanno vacanti nel rispettivo grado e corpo. La loro anzianità relativa nel ruolo è fissata in base alla propria anzianità di grado.

 

Titolo VI

 

DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 30. Art. 27 decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 158, Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio hanno diritto allo stipendio e alla indennità di servizio attivo stabiliti dall'art. 158 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli stessi spettano inoltre gli assegni e le indennità stabiliti per gli ufficiali dello stesso grado e ruolo in servizio permanente, salvo quanto eventualmente dispongano norme speciali in materia.

 

          Art. 31. Art. 2 decreto luogotenenziale 21 luglio 1918, n. 1158, e N.B. alla tabella A annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato.

     Agli aspiranti ufficiali di complemento, per i corpi ove questo grado esiste, spettano assegni ed indennità uguali a quelle di cui sono provvisti i guardiamarina e sottotenenti di complemento, eccettuata l'aggiunta di famiglia.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 32.

     Ogni anno col bilancio di previsione della marina sarà stabilito il numero massimo di ufficiali di complemento che potrà essere richiamato in servizio per istruzione e sarà provveduto per lo stanziamento dei relativi fondi.

 

          Art. 33.

     Il ruolo ora esistente degli ufficiali di complemento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C.R.E.M.) rimane fino ad esaurimento. Gli ufficiali che ne fanno parte, provenienti dai costruttori navali, saranno inscritti, col loro grado e con la loro anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento per la direzione macchine, per essere assegnati ai servizi di scafo (S.S.).

 

          Art. 34.

     Agli ufficiali di vascello di complemento che hanno le condizioni dell'art. 56 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è applicabile analogamente il disposto dello stesso art. 56 per il passaggio, fino al 1° gennaio 1936, nei ruoli degli ufficiali armi navali di complemento.

     Gli ufficiali trasferiti nei ruoli armi navali di complemento conserveranno ad personam la denominazione di grado degli ufficiali di vascello.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 18 dicembre 1952, n. 2386.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 18 dicembre 1952, n. 2386.

[4]  I precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell’art. 1 della L. 29 giugno 1961, n. 575.

[5]  I precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell’art. 1 della L. 29 giugno 1961, n. 575.

[6]  I precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con gli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell’art. 1 della L. 29 giugno 1961, n. 575.

[7]  Articolo aggiunto dall'art. 23 della L. 18 dicembre 1952, n. 2386.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 29 giugno 1961, n. 575.

[9]  Articolo modificato dall'art. 7 della L. 23 maggio 1940, n. 649, e così sostituito dall'art. 1 della L. 31 maggio 1943, n. 614.

[10]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 31 maggio 1943, n. 614.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 31 maggio 1943, n. 614.

[12]  Articolo sostituito dalla L. 31 maggio 1943, n. 614 e abrogato dall'art. 24 della L. 18 dicembre 1952, n. 2386.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 31 maggio 1943, n. 614.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 31 maggio 1943, n. 614.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[17]  Articolo aggiunto dall'art. 8 della L. 23 maggio 1940, n. 649.

[18]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 31 maggio 1943, n. 614.