§ 46.8.28b - Legge 29 giugno 1961, n. 575.
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/06/1961
Numero:575


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è [...]
Art. 3.      L'art. 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dell'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 5.      Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale [...]


§ 46.8.28b - Legge 29 giugno 1961, n. 575. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina.

(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'art. 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

     "Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

     "Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

     "Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva".

 

          Art. 4.

     L'art. 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dell'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nei cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni".

 

          Art. 5.

     Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'art. 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di istituto tecnico industriale - sezione navalmeccanici e sezione elettronici - per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali.

     Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.