§ 46.8.39 - Legge 23 maggio 1940, n. 649.
Modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/05/1940
Numero:649


Sommario
Art. 1.      I ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine sono soppressi
Art. 2.      Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del genio navale
Art. 3.      Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo del genio navale coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 4.      Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali del genio navale delle categorie in congedo D. M.
Art. 5.      La provenienza dai corsi teorico-pratici ai quali, in base all'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono chiamati a prender parte [...]
Art. 6.      Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 7.      Nel secondo comma degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono soppresse, rispettivamente, le parole: "eccetto che nel [...]
Art. 8.      Nel testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 9.      Nell'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono apportate le seguenti varianti
Art. 10.      Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla commissione ordinaria di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado


§ 46.8.39 - Legge 23 maggio 1940, n. 649. [1]

Modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della regia marina.

(G.U. 28 giugno 1940, n. 151)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del genio navale:

     a) ruolo degli ufficiali del genio navale;

     b) ruolo degli ufficiali del genio navale D. M. (direzione macchine).

 

          Art. 3.

     Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo del genio navale coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono far parte di detti ruoli. E' fatta eccezione soltanto per gli ufficiali di cui alla lettera b) del seguente art. 4.

 

          Art. 4.

     Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali del genio navale delle categorie in congedo D. M.:

     a) gli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine attualmente in ruolo;

     b) gli ufficiali subalterni del genio navale che cessano dal servizio permanente effettivo prima del conseguimento della laurea in ingegneria;

     c) coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine.

     Gli ufficiali di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano la laurea in ingegneria possono, a loro domanda e sentita la commissione ordinaria di avanzamento, essere trasferiti nei ruoli previsti dall'art. 3.

 

          Art. 5.

     La provenienza dai corsi teorico-pratici ai quali, in base all'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono chiamati a prender parte i diplomati nautici, sezione macchinisti e sezione costruttori, fa conseguire la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente del genio navale di complemento D. M. anzichè la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente per la direzione delle macchine di complemento.

 

          Art. 6.

     Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 7.

     Nel secondo comma degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono soppresse, rispettivamente, le parole: "eccetto che nel C.R.E.M." e quelle: "salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente art. 3".

 

          Art. 8.

     Nel testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     Nell'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono apportate le seguenti varianti:

     1ª variante: Nel secondo comma dopo la lettera g) è aggiunta la seguente (Omissis).

     2ª variante: Nel terzo comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla commissione ordinaria di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado.

     L'ufficiale di complemento proveniente dalle altre forze armate e nominato in base al testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, qualora per qualsiasi motivo sia esonerato per tre volte da richiami disposti dall'amministrazione M. M., è restituito alla forza armata di provenienza col grado ed anzianità in essa posseduto.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.