§ 98.1.18580 - Legge 10 maggio 1983, n. 186.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1983
Numero:186


Sommario
Art. 1.      Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque [...]
Art. 2.      Negli anni 1983 e 1984 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli [...]
Art. 3.      Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente i limiti di età per la cessazione dal [...]
Art. 4.      Fino alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, gli [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 230 milioni, si provvede per l'anno medesimo mediante riduzione [...]


§ 98.1.18580 - Legge 10 maggio 1983, n. 186. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.

(G.U. 18 maggio 1983, n. 134)

 

     Art. 1.

     Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984 [2] :

     i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 [3] dal limite di età relativo al proprio grado;

     i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 [4] dal limite di età per essi stabilito.

     Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 1983.

 

          Art. 2.

     Negli anni 1983 e 1984 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

     I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già valutati con giudizio di idoneità per più di cinque volte nel servizio permanente effettivo, possono essere collocati a domanda nella posizione di " a disposizione " con decorrenza dalla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda. In tal caso essi sono valutati per l'avanzamento nello stesso anno di presentazione della domanda; nei loro confronti si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

 

          Art. 3.

     Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, è prorogato al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 4.

     Fino alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri per la durata di anni due ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere, a domanda, in tale posizione per un ulteriore periodo di due anni, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi stabilito.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 230 milioni, si provvede per l'anno medesimo mediante riduzione per lire 208 milioni del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 22 milioni del capitolo 3117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 rispettivamente in 1.125 milioni di lire ed in 1.209 milioni di lire, si provvede per lire 1.106 milioni nel 1984 e lire 1.183 milioni nel 1985, a carico del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i corrispondenti esercizi finanziari, e per lire 19 milioni nel 1984 e 26 milioni nel 1985, a carico del capitolo 3117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i corrispondenti esercizi finanziari.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Termine prorogato al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, al 31 dicembre 1985 dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 313 e così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[3] Termine prorogato al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, al 31 dicembre 1985 dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 313 e così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[4] Termine prorogato al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, al 31 dicembre 1985 dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 313 e così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.