§ 46.8.39e - Legge 19 febbraio 1979, n. 52.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/02/1979
Numero:52


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, recante proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 46.8.39e - Legge 19 febbraio 1979, n. 52. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

(G.U. 21 febbraio 1979, n. 51)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, recante proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con le seguenti modificazioni:

     dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1 bis.

     Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi degli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il periodo in cui permangono in tale posizione, competono gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo di base, di aeronavigazione e di istituto. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

     Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.

     Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri e agli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma dell'art. 17 della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

     il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

     le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Art. 1 ter.

     Il Ministro competente è autorizzato, per sopperire a temporanee esigenze di ufficiali negli enti, comandi, e reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, conseguenti all'applicazione dell'art. 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e che non possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, previa specifica individuazione delle predette esigenze, da comunicare annualmente alle commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, a richiamare in servizio, tra coloro che ne facciano domanda, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al citato art. 17, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro l'anno 1979.

     La determinazione della disponibilità di posti avrà luogo il 1° aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979. Tale determinazione viene ridotta del numero delle promozioni da effettuare durante il 1979 nel servizio permanente effettivo in applicazione della legge di avanzamento e nel servizio permanente a disposizione ai sensi dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

     Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio il computo viene effettuato in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.

     Il richiamo in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto dal Ministro competente dando la precedenza agli ufficiali, a partire dai più giovani di età, che alla data di entrata in vigore del presente decreto già occupano un incarico da almeno sei mesi. Per la residua disponibilità di posti la priorità nel richiamo in servizio viene data agli ufficiali meno anziani per età. A parità di età la precedenza è data al meno anziano in ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parità di età l'ordine di precedenza è determinato dalla minore anzianità assoluta nel grado e, in caso di ulteriore parità, dalla minore anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

     Gli ufficiali di cui al precedente comma sono ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal più anziano per età, a decorrere dalle stesse date nelle quali le disponibilità di posti di cui fruiscono sono colmate con promozioni nel servizio permanente effettivo e con quelle previste nell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

     L'ufficiale che chieda e ottenga di essere richiamato in servizio ai sensi del presente articolo, qualora rinunci a ricoprire l'incarico assegnatogli, perde il titolo al richiamo e viene ricollocato in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

     Gli ufficiali ammessi al richiamo in servizio ai sensi del presente articolo, possono chiedere di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un anno di permanenza nell'incarico ricoperto.

     Agli ufficiali di cui al precedente comma compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 1-bis, a seconda che chiedano di essere ricollocati in aspettativa per riduzione di quadri o in quiescenza.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.