§ 98.1.28705 - D.L. 25 luglio 1994, n. 463 .
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1994
Numero:463


Sommario
Art. 1.  Interventi a sostegno dell'occupazione
Art. 2.  Interventi nei diversi comparti economici
Art. 3.  Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione
Art. 4.  Rapporti con l'IRI S.p.a
Art. 5.  Norme procedurali
Art. 6.  Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico
Art. 7.  Rimborsi IVA
Art. 8.  Ville venete
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 98.1.28705 - D.L. 25 luglio 1994, n. 463 [1].

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

(G.U. 25 luglio 1994, n. 172)

 

 

     Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione

     1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

     a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

     e) il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato l'art. 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

     3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università scientifica e tecnologica.

 

          Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici

     1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

     2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

     3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

     a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

     b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali in lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse.

     7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

     8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'art. 7 della citata legge n. 46 del 1982.

     9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonchè di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

     12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'art. 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

     13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

 

          Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione

     1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'art. 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

     2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

     3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

     4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

     5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

     7. Nella Regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     8. Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo art. 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

     9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonchè le modalità di pagamento.

     10. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

 

          Art. 4. Rapporti con l'IRI S.p.a

     1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

     2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".

 

          Art. 5. Norme procedurali

     1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

     2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

     3. In attesa della definizione, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonchè della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'art. 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Società le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato [2] .

     4. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

     5. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

     6. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

 

          Art. 6. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

     1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonchè per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

     3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

     3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

     3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".

     2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7. Rimborsi IVA

     1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

     3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

 

          Art. 8. Ville venete

     1. L'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

     "a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'art. 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonchè i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;".

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 22 novembre 1994, n. 644, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516.