§ 22.3.44 - D.L. 19 aprile 1993, n. 113.
Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:19/04/1993
Numero:113


Sommario
Art. 1.      1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per ciascuno degli [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 22.3.44 - D.L. 19 aprile 1993, n. 113.

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [1]

(G.U. 19 aprile 1993, n. 90).

 

Art. 1.

     1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991 [2].

     2. Per ciascuno degli anni 1993 e 1994, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 [2].

     3. Per ciascuno degli anni 1993 e 1994 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, dell'importo di lire 3.500 milioni [2].

     4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000 [2].

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [2].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 giugno 1993, n. 191.

[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 18 giugno 1993, n. 191.

[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 18 giugno 1993, n. 191.

[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 18 giugno 1993, n. 191.

[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 18 giugno 1993, n. 191.

[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 18 giugno 1993, n. 191.