§ 5.2.69 - L.R. 16 ottobre 1997, n. 39.
Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:16/10/1997
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di perequare le assegnazioni delle somme risultanti dalla ripartizione per l'anno 1997 del fondo previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo [...]
Art. 2.      1. La quota integrativa di cui all'articolo 1 deve assicurare ai singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno, a [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 1979, n. 214, relative alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 5.      1. La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come [...]
Art. 6.      1. Alla copertura degli organici delle società di cui alla lettera e) dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si può [...]
Art. 7.      1. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello [...]
Art. 8.      1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, cosi come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali [...]
Art. 9.      1.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      1. Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, e che hanno rinunziato alle provvidenze di cui all'articolo 32 della legge [...]
Art. 13.      1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiali delle provvidenze [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito [...]
Art. 17.      1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo [...]
Art. 18.      1. In relazione a quanto disposto nel precedente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 5.2.69 - L.R. 16 ottobre 1997, n. 39.

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo.

(G.U.R. 18 ottobre 1997, n. 58).

 

Titolo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1.

     1. Al fine di perequare le assegnazioni delle somme risultanti dalla ripartizione per l'anno 1997 del fondo previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo i criteri previsti nella medesima disposizione, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad assegnare una quota integrativa a favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

 

     Art. 2.

     1. La quota integrativa di cui all'articolo 1 deve assicurare ai singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno, a seguito dei decreti del Presidente della Regione n. 228/VIII SG del 16 agosto 1996 e n. 277/VIII SG dell'8 novembre 1996, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996 e n. 6 dell'1 febbraio 1997, previa decurtazione del corrispondente ammontare trasferito per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 1979, n. 214, relative alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessore regionale per gli enti locali mediante riparto della spesa prevista nel limite massimo di lire 5 milioni per bambino.

 

     Art. 5.

     1. La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è attribuita alle giunte degli enti locali.

 

     Art. 6.

     1. Alla copertura degli organici delle società di cui alla lettera e) dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si può provvedere con deliberazione della Giunta a mezzo del personale già assunto ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 in possesso dei richiesti profili professionali. Il personale transitato sarà a carico delle società.

     2. Il personale di cui al comma 1 transita nelle società a seguito di domanda da presentarsi entro sei mesi dalla delibera consiliare di costituzione delle società.

     3. Il personale - già assunto ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 con qualifiche e profili professionali riferibili ad attività rivolte a fornire beni e prestazioni che i comuni e le province hanno in gestione a mezzo delle società previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che non transita ai sensi dei precedenti commi alle società medesime - può essere utilizzato dai comuni e dalle province per mansioni riconducibili alle qualifiche e profili professionali posseduti.

     4. Il personale di cui al comma 3 continua a fare parte del contingente di cui al comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 per i fini del comma medesimo. Allo stesso pertanto non si applica il secondo inciso del predetto comma 7.

 

     Art. 7.

     1. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) anche agli esperti dei presidenti delle province regionali.

     2. Agli esperti dei sindaci e dei presidenti delle province regionali sono, altresì, dovuti i trattamenti di missione previsti per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

 

     Art. 8.

     1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, cosi come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali rappresentanti degli enti locali possono ricorrere, previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente, quando ravvisano la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.

     2. Nei casi predetti i rappresentanti legali degli enti che intendono procedere con la determinazione devono a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio.

     3. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore Civico.

     4. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo pretorio dell'ente.

 

     Art. 9.

     1. [1]a.

     2. [2].

 

     Art. 10. [*]

 

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 11. [3]

 

     Art. 12.

     1. Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, e che hanno rinunziato alle provvidenze di cui all'articolo 32 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, può essere confermata per i relativi mutui che vengono mantenuti dagli istituto di credito, anche se con importi ridotti a tasso di mercato e senza più alcun vincolo di destinazione, la garanzia sussidiaria regionale prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, già consentita per le predette operazioni di credito.

     2. La garanzia sussidiaria della Regione, prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, può essere consentita anche per la copertura dei rischi nascenti da finanziamenti a medio e lungo termine non agevolati di durata non inferiore a 36 mesi e senza vincolo di destinazione. Detta garanzia non può in ogni caso superare l'importo di lire 2.000 milioni. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni, sono trasferite al fondo di garanzia di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 gennaio 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Titolo III

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

 

     Art. 13.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiali delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari al 35 per cento delle esposizioni debitorie verso le banche, risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1996, ammissibili ai benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

     2. Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo godono dei benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

     3. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a venti anni delle esposizioni debitorie verso le banche a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.

     4. [*]*.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 14. [*]

 

Titolo IV

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLA PESCA

 

     Art. 15. [4]

 

     Art. 16.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito della scomparsa del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo [5].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.

     3. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10698 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 17.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712.

     2. I commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati.

     3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge di lire 75.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si fa fronte quanto a lire 40.000 milioni con lo stanziamento del capitolo 58504 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 35.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 75667 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la spesa di lire 35.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, dall'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, dalla legge regionale 18 febbraio 1997, n. 3, dall'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e dall'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 75667) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 18.

     1. In relazione a quanto disposto nel precedente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[1]1a Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[2] Modifica l'art. 4, comma 3, della L.R. 5 luglio 1997, n. 23. Il testo modificativo è riportato nell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[3] Sostituisce l'art. 34, comma 2, della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[*]** Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[4] Sostituisce l'art. 55, comma 3, della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[5] Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.R. 9 dicembre 1998, n. 33.